Ordinanza n. 22 del 1964
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ORDINANZA N. 22

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, promossi con due ordinanze emesse il 19 giugno 1963 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nei procedimenti penali a carico di Collina Armando ed altro e di Bini Mario, iscritte ai nn. 149 e 150 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 le relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 13 dicembre 1963 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in riferimento all'art. 112 della Costituzione;

che con l'ordinanza sopra citata, la questione é prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 112 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 1964.