ORDINANZA N. 12
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 28 agosto 1963 dal Consiglio comunale di Mordano sulla richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla carica dei consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Mordano, con deliberazione 28 agosto 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione;
che non c e stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 23 del 1963, 22 del 1963, 100 del 1963, 151 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione, con la deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio comunale di Mordano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 1964.