Ordinanza n. 100 del 1963
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ORDINANZA N. 100

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.16 maggio 1960, n. 570, promossi con deliberazioni emesse il 4 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorsi di Antonio Mario Macchione, iscritte ai nn. 39 e 40 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con due deliberazioni del 4 maggio 1962 il Consiglio comunale di Joppolo, su ricorsi di Antonio Mario Macchione, ha proposto, in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali;

Considerato che questa Corte con

sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n. 120 del 1962 e n. 23 del 1963, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi artt. 102 e 103, oltreché all'art. 104, della Costituzione;

che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le deliberazioni di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE BRANCA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.