ORDINANZA N. 143
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1963 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione la penale - nel procedimento penale a carico di Bonomo Giuseppe, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 4 maggio 1963;
2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1963 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Volonterio Giovanni, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;
3) ordinanza emessa il 15 marzo 1963 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Gianninò Antonino, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;
4) ordinanza emessa il 1 marzo 1963 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Recalcati Angelina e Venturini Bruno, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;
5) ordinanza emessa il 28 marzo 1963 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Amodeo Gaetano, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;
6) ordinanza emessa l'11 marzo 1963 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Zavalloni Luigi, iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate pronunciate dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Lecco, di Firenze, di Brescia e di Catania, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 4 maggio 1963; n. 132 del 18 maggio 1963; n. 125 dell'11 maggio 1963; n. 138 del 25 maggio 1963 e n. 175 del 2 luglio 1963;
che in questa sede, non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che, con la
sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'articolo 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la restituzione degli atti agli organi giudiziari rispettivamente competenti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
ANTONIO MANCA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.