Ordinanza n. 141 del 1963
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ORDINANZA N. 141

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Rampulla Giuseppe e Pellicciotta Aldo, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti al Pretore di Roma tra i signori Giuseppe Rampulla e Aldo Pellicciotta, il Pretore sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, nonché del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, perché emanato in virtù di una delega conferita al Governo da una legge costituzionalmente illegittima;

che con ordinanza 13 marzo 1962 il Pretore sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio non c'é stata costituzione delle parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 39, 71 e 76 della Costituzione;

che con

sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 la Corte ha dichiarato parimenti non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione, che nei suoi termini sostanziali é identica a quella sollevata dal Pretore di Roma nel presente giudizio, con riferimento generico a tutta la legge di delegazione;

che l'ordinanza del Pretore di Roma non ha prospettato le ora enunciate questioni sotto profili nuovi e diversi, che impongano un riesame della decisione, la quale, pertanto, deve essere confermata;

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIOVANNI CASSANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.