ORDINANZA N. 140
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del Pretore di Viadana, emessa il 27 novembre 1962 nel procedimento penale a carico di Nosari Luigi, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;
2) ordinanza del Pretore di Venezia, emessa l'8 gennaio 1963 nel procedimento penale a carico di Scotto Lachianca Domenico, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;
3) ordinanza del Pretore di Venafro, emessa il 22 aprile 1963 nel procedimento penale a carico di Mirabella Armando e altri, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963;
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con le tre ordinanze é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione;
che nel primo dei giudizi di cui in epigrafe é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e che negli altri due non c'é stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con
sentenza n. 63 del 10 maggio 1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione;che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
GIUSEPPE BRANCA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.