ORDINANZA N. 139
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 28 marzo 1963 del Pretore di Ribera nel procedimento penale a carico di Amari Giuseppa, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che, con l'ordinanza predetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini sociali;
che questa Corte, con la
sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioé alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato, non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossa dal Pretore di Ribera, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
MICHELE FRAGALI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.