ORDINANZA N. 57
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. sulle elezioni comunali 16 maggio 1960, n. 570, e degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Ocre il 23 giugno 1962 su ricorso di Rossi Emilio, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Ocre, in sede giurisdizionale, con deliberazione del 23 giugno 1962, ha sollevato, di ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 75 (rectius 65) e 76, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, perché in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione; nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 102 della Costituzione e con il n. VI delle disposizioni transitorie;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1962, n. 239;
che, in questa sede non vi é stata costituzione di parti; Considerato che non é pertinente nell'attuale controversia il richiamo agli artt. 1, 2 e 24 della Costituzione;
che, con sentenza n. 6 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, la questione di legittimità degli articoli del testo unico del 1960 sopra menzionati, osservando: che essi riguardano il sistema adottato dal legislatore ordinario, per le elezioni nei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti; che, anche in base a tale sistema ed alle disposizioni che ne regolano la concreta attuazione, tanto agli elettori, quanto ai candidati, vengono riconosciuti gli stessi diritti e le stesse limitazioni senza che risulti alterato - come pure si assume nell'attuale controversia - il risultato dell'elezione, né travisata la volontà del corpo elettorale;
che, in base ai rilievi anzidetti, i quali implicitamente, ma necessariamente si riferiscono pure all'art. 11, primo comma, del testo unico del 1960, che riguarda, appunto, il sistema elettorale nei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, é da escludere la illegittimità di detta disposizione;
che non sussiste alcun contrasto neppure con gli artt. 3 e 51 della Costituzione;
che, non ravvisandosi sussistere, né sono state addotte ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
che, con sentenza n. 42 del 1961, questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del testo unico sulla finanza locale sopracitato, con riferimento agli artt. da 101 a 108 della Costituzione, e che, in relazione alla questione medesima non sussistono ragioni per modificare la decisione in precedenza richiamata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, sollevata con deliberazione del Comune di Ocre del 23 giugno 1962, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione;
dichiara, altresì, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la deliberazione sopra indicata, in riferimento agli artt. 101 e seguenti della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1963.