SENTENZA N. 41
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1961 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, imputato di detenzione di sigarette estere di contrabbando, il P.M., in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, in relazione all'art. 23 della Costituzione. Nel suo atto, emesso in corso di istruzione sommaria il 5 settembre 1961, il P.M., premesso che il fatto imputato al Fazio integra gli estremi di un concorso formale di contrabbando, consistente nell'evasione del dazio doganale e dell'imposta fiscale interna, istituita dall'art. 1 della citata legge n. 1085 del 1958, sostiene la illegittimità costituzionale di tale articolo in quanto, nell'attribuire al potere esecutivo la formazione della tariffa di vendita dei generi di monopolio, non ha posto i criteri e principi direttivi, richiesti dall'art. 23 della Costituzione. Ritenuta la pregiudizialità e la non manifesta infondatezza della questione da lui stesso sollevata, il P.M. ha ordinato la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata notificata alla parte privata e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 novembre 1961.
Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito con atto di intervento del 2 ottobre 1961. In esso si eccepisce, in via principale, l'inammissibilità della questione, perché proposta dal Pubblico Ministero, il quale, per l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non é legittimato a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale; in via subordinata, si rileva che, non potendosi riscontrare nel fatto addebitato al Fazio una doppia violazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, la questione di legittimità costituzionale é irrilevante rispetto all'unico reato di cui il Fazio é imputato, in quanto la pena per esso prevista non é commisurata all'entità dei diritti evasi, e la responsabilità penale sussisterebbe sempre, per l'evasione del dazio doganale, anche se dovesse ritenersi non dovuta l'imposta fiscale interna. Comunque, la questione di legittimità costituzionale é infondata, in quanto le prestazioni pecuniarie previste dalla tariffa dei prezzi dei generi di monopolio non corrispondono alla nozione di prestazione patrimoniale imposta, a cui si riferisce l'art. 23 della Costituzione. L'Avvocatura conclude perché sia dichiarata inammissibile, o, in subordine, infondata la questione proposta.
Il Fazio non si é costituito dinanzi a questa Corte.
All'udienza di trattazione, il sostituito avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti ha insistito nelle predette conclusioni.
Considerato in diritto
L'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del giudizio, perché promosso con ordinanza del Pubblico Ministero, é fondata. Nel procedimento incidentale di legittimità costituzionale il P.M. e le parti possono sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma é di competenza dell'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio ordinare la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza della questione rispetto al giudizio principale e la sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), che tale duplice valutazione non può essere compiuta che dall'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa. Ad essa non può, quindi sostituirsi il P.M., in quanto non ha competenza a emettere provvedimenti decisori.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per mancanza di legittimazione a proporla nel Procuratore della Repubblica che ha emesso l'ordinanza, mentre restano assorbite le questioni di merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 5 settembre 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1963.