ORDINANZA N. 34
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico di Crespi Riccardo, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di Gallarate é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e particolarmente degli artt. 1, 3, 5 e 8 di detta legge, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e con l'ordinanza citata in epigrafe ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
Considerato che la Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;
che nessun fondamento ha l'argomento fatto valere dal Pretore di Gallarate, secondo il quale la delegazione mancherebbe dei principi e criteri direttivi richiesti dall'art. 76 della Costituzione, per il fatto che il diritto a un trattamento minimo economico si troverebbe sancito nell'art. 36 della Costituzione e perciò non potrebbe trovare limitazione alcuna in una norma di delegazione;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'att. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 3, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.