ORDINANZA N. 32
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa l'il maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Innaini Francesco Paolo contro il Comune di Palermo e l'Esattoria comunale di Palermo, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Palermo é stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione;
che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e inviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175;
che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del secondo e terzo comma del citato art. 209, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 113 della Costituzione;
che successivamente, con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione anche in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, "per la ragione che il procedimento esecutivo esattoriale, pur nelle forme che sono ad esso peculiari, non vieta ai cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi";
che l'ordinanza non prospetta la questione sotto nuovi profili o in termini diversi, anzi, per motivarne la non manifesta infondatezza, espone argomenti che sono stati già considerati e respinti dalla Corte;
che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute nei medesimi artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.