Ordinanza n. 20 del 1963
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ORDINANZA N. 20

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, promossi con le ordinanze emesse il 12 gennaio 1962 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale su ricorsi della "Compagnia Imprese Elettriche Liguri" (C.I.E.LI.) contro il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze ed il Comune di Carrara, iscritte ai numeri 155 e 156 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962;

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette é stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, perché la norma di cui si eccepisce la illegittimità rimette all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione dell'importo del tributo senza fissare idonei criteri direttivi;

che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962, ha dichiarato, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dall'art. 9 della legge 2 luglio 1952,n. 703, dall'art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87):

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.