ORDINANZA N. 15
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal TribunaIe di Catania nel procedimento penale per bancarotta a carico di Fichera Salvatore ed altri, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale per bancarotta a carico di Viola Vincenzo, iscritta al n. 127 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
3) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale per bancarotta a carico di Carraffo Giovanni ed altro, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
4) ordinanza emessa il 4 giugno 1962 dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale per bancarotta a carico di Cozzo Andrea ed altri, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;
5) ordinanza emessa il 4 agosto 1962 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale per bancarotta a carico di Pinto Vincenzo, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio:
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate, emesse nel corso dei procedimenti penali per i reati di bancarotta previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale sia dell'intero testo del citato decreto (ordinanza del Tribunale di Brindisi del 4 agosto 1962), sia, specificamente, degli artt. 216, 217 e 223 del decreto stesso, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, per essere state le norme suddette emanate in forza delle leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, le quali non contenevano limiti di tempo per l'esercizio della potestà legislativa delegata e, comunque, non conferivano espressamente al Governo il potere di emanare norme penali;
che dinanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 la Corte ha già avuto occasione di affermare il principio che non può essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione medesima, segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo, come pure che la mancanza di esplicita menzione dell'adozione di disposizioni penali nella legge delegante 30 dicembre 1923, n. 2814, non esclude il potere del Governo di emanare norme penali in materia di bancarotta, ed ha conseguentemente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale in proposito sollevate;
che tale pronunzia é stata successivamente confermata dalla Corte e, da ultimo, con l'ordinanza n. 79 del 22 giugno 1962;
che, non essendo state addotte e non sussistendo ragioni per discostarsi dalle precedenti pronunzie, esse vanno confermate, dichiarandosi le questioni sollevate con le ordinanze sopra indicate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.