Ordinanza n. 122 del 1962
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ORDINANZA N. 122

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno 1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento amministrativo vertente tra le Società p. a. "Esso Standard Italiana" e "Purfina Italiana", da una parte, e il Ministero delle finanze e il Comune di Genova, dall'altra, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che nel sopraricordato procedimento amministrativo pendente davanti al Consiglio di Stato le Società ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;

che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e, pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che avanti alla Corte si sono costituiti la Società p. a. "Purfina Italiana" ed il Ministero delle finanze;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.