ORDINANZA N. 121
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno 1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento amministrativo vertente tra l'"Azienda Generale Italiana Petroli" e la "Esso Standard Italiana" da una parte, e il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze, il Comune di Napoli e la Commissione centrale per la finanza locale, dall'altra, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962. Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
Ritenuto che, nel sopraricordato procedimento amministrativo pendente davanti al Consiglio di Stato, le Società ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;
che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e, pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che avanti alla Corte si sono costituiti sia l'"Azienda Generale Italiana Petroli" e la "Esso Standard Italiana", sia i Ministeri dell'interno e delle finanze, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ed il Comune di Napoli;
Considerato che nelle more del giudizio questa Corte con sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.