Ordinanza n. 116 del 1962
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ORDINANZA N. 116

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 luglio 1961 dal Tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Perito Nicola ed altri, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 17 gennaio 1962 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Albertoni Athos e Bastia Elio, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;

3) ordinanza emessa il 15 gennaio 1962 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Mazzanti Ubaldo e Fiorini Corrado, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;

4) ordinanza emessa il 18 novembre 1961 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Bongiovanni Lino ed altri, iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;

5) ordinanza emessa il 16 dicembre 1961 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Landi Antonio ed altri, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962;

6) ordinanza emessa il 28 dicembre 1961 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Marcellino Rosario, iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

7) ordinanza emessa il 30 ottobre 1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Pozzi Luisa e Zolesi Giorgio, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.

8) ordinanza emessa il 9 marzo 1962 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Gallerani Pietro e Melotti Renata, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962;

9) ordinanza emessa il 22 marzo 1962 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Candeli Luigi e Candeli Remo, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962;

10) ordinanza emessa il 5 aprile 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Musumeci Maria, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962;

11) ordinanza emessa il 29 marzo 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Paparo Annunziata, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Potenza dell'11 luglio 1961, emessa nel procedimento penale a carico di Perito Nicola ed altri, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1961, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e segg. e 219 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento (reati di bancarotta e circostanze aggravanti), nonché della legge di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, in base alla quale fu emanato il detto decreto, sotto diversi profili:

a) per violazione dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione, "perché il disegno della legge delegante fu esaminato dalle Commissioni parlamentari e non già dalle Camere";

b) per violazione dell'art. 76 della Costituzione, "perché la legge delegante non contiene i principi ai quali si dovevano informare le nuove norme, come pure non contiene la delimitazione del tempo in cui tali norme dovevano essere emanate".

Il Tribunale, invece, riteneva manifestamente infondata l'altra questione sollevata dalla difesa degli imputati circa l'omissione, nella legge delegante, dell'attribuzione al Governo della facoltà di emanare norme penali;

che con altre ordinanze nn. 24, 29, 30 e 33 del Registro ordinanze 1962, tutte e quattro emesse dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Albertoni Athos e Bastia Elio, Mazzanti Ubaldo e Fiorini Corrado, Bongiovanni Lino ed altri, Landi Antonio ed altri; n. 45 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Marcellino Rosario; n. 58 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Pozzi Luisa e Zolesi Giorgio; n. 75 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Gallerani Pietro ed altri; n. 103 del Registro ordinanze 1962, emessa dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Candeli Luigi e Remo; nn. 108 e 109 del Registro ordinanze 1962, emesse entrambe dal Tribunale di Catania nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Musumeci Maria e Paparo Annunziata, veniva denunciata la violazione dell'art. 76 della Costituzione o sotto il profilo sopra indicato sub b), della omissione della fissazione del limite temporale per l'esercizio della delegazione legislativa, o sotto quello - come sopra dichiarato manifestamente infondato nell'ordinanza del Tribunale di Potenza - della omissione, nella delega, della facoltà di emanare norme penali. La censura é stata estesa anche alla legge integrativa di delegazione 4 giugno 1931, n. 659;

che le indicate ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate; ma in nessun giudizio, dinanzi a questa Corte, vi é stata costituzione delle parti o intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di pronunciarsi sulle questioni sopra menzionate concernenti la violazione dell'art. 76 della Costituzione, dichiarandole non fondate con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962, e tale pronuncia ha ribadito con l'ordinanza n. 79 del 22 giugno 1962, con cui le questioni medesime sono state dichiarate manifestamente infondate;

che nessun nuovo o diverso motivo in contrasto con le pronunce della Corte é stato addotto nelle ordinanze dei giudici a quo, e pertanto non vi é motivo di discostarsi dalle pronunce stesse, che vanno, quindi, confermate;

che, per quanto concerne la questione specifica sollevata con l'ordinanza n. 157 del 1961 del Tribunale di Potenza, circa il procedimento formativo della legge delegante del 1923, se é da intendere che - come espressamente leggesi nell'ordinanza stessa - si sia mosso doglianza per il fatto che il disegno di legge sia stato esaminato dalle Commissioni legislative prima di essere portato all'esame delle Camere, la censura é del tutto priva di significato, in quanto prima e dopo l'attuale Costituzione, qualunque atto legislativo veniva o viene portato prima all'esame delle Commissioni (una volta vi erano gli Uffici alla Camera e al Senato, oppure Commissioni speciali; ora vi sono le Commissioni permanenti o Commissioni speciali) e poi, su relazione della Commissione competente, all'esame ed alla votazione delle Assemblee legislative. Se poi la questione sollevata dal Tribunale di Potenza debba intendersi, com'é più probabile, nel senso che il disegno di legge di delegazione sia stato non già soltanto esaminato in Commissione, ma approvato in Commissione e non dalle Camere, é da rilevare che tale assunto é smentito dai fatti. Risulta, infatti, che il disegno di legge di delegazione legislativa di cui si tratta fu presentato alla Camera dal Ministro della giustizia il 10 febbraio 1923, fu portato all'esame dell'Assemblea, previa relazione della Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera a norma dell'art. 59 del regolamento, e venne approvato, sempre in Assemblea, dopo ampia discussione, nella seduta del 12 giugno 1923 (v. Atti parlamentari Camera, Legislatura XXVI, pag. 10079). Eguale procedura fu seguita al Senato: la relazione fu predisposta anche ivi da una Commissione speciale e l'approvazione avvenne nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 1923 (v. Atti parlamentari Senato, Legislatura XXVI, pag. 5654). Anche tale questione é, pertanto, manifestamente infondata;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.