ORDINANZA N. 112
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e degli artt. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano nel procedimento penale a carico di Benetti Igino, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
2) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano nel procedimento penale a carico di Pellizzari Giobattista, iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali avanti al Pretore di Arzignano a carico di Pellizzari Giobattista e di Benetti Igino, entrambi imputati del reato di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura, é stata sollevata questione della legittimità costituzionale di dette disposizioni, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione e che essa (ritenuta rilevante e non manifestamente infondata) é stata rimessa a questa Corte;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, di cui il dispositivo é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962;
che avendo la detta sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 13667 ora denunciata, tale norma, unitamente alle altre ivi indicate, ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte;
che, per quanto riguarda la denuncia dell'incostituzionalità dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934, emanato dal Ministero dell'agricoltura, la questione é da dichiarare inammissibile, mancando nell'atto la forza di legge, necessaria a far sorgere la competenza della Corte costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara :
a) la manifesta infondatezza della questione sollevata relativa alla incostituzionalità dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366;
b) la inammissibilità della questione relativa alla incostituzionalità dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
ordina il rinvio degli atti al Pretore di Arzignano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.