Sentenza n. 94 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 94

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni urbane, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Caprino Veronese nel procedimento civile vertente tra Pincini Aldo, Galletti Giuseppe e Gelmetti Margherita, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

Ritenuto in fatto

 Nella causa civile, promossa dinanzi al Pretore di Caprino Veronese, dal sig. Aldo Pincini (locatore) contro i sigg. Giuseppe Galletti e Margherita Gelmetti (locatari), questi ultimi sollevavano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Il Pretore accoglieva l'istanza e il 22 febbraio 1962 emanava un'ordinanza di rinvio a questa Corte dichiarando di ritenere rilevante per il giudizio di merito e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, n. 3, della legge n. 253 del 1950. Infatti, questa norma demanda alla Sovrintendenza ai monumenti il giudizio sulla necessità dei restauri e sull'impossibilità di attuarli derivante dallo stato di occupazione dell'immobile. Ciò, secondo l'ordinanza, comprimerebbe il diritto di difesa delle parti e la libertà di apprezzamento del giudice, poiché la norma impugnata fa sottostare il convincimento di quest'ultimo all'opinione d'un organo amministrativo.

L'ordinanza é stata notificata il 2 marzo 1962 e pubblicata il 7 aprile dello stesso anno.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private né é intervenuta la Presidenza del Consiglio.  

Considerato in diritto 

1. - La questione non é fondata.

La norma impugnata (art. 10, n. 3, della legge n. 253 del 1950 sulle locazioni urbane) stabilisce che il locatore può evitare la proroga della locazione quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico e la Sovrintendenza ai monumenti riconosca l'urgenza e la necessità di riparazioni o restauri che non si possano eseguire senza lo sgombero dell'inquilino.

La norma sembra analoga a quelle dei nn. 1 e 2 dello stesso articolo, che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime perché l'accertamento della necessità di riparazioni e dello sgombero dei locali era demandata al Genio civile, il cui atto vincolava il convincimento del giudice. Ma questa analogia, in realtà, non sussiste.

2. - L'accertamento del Genio civile era uno strumento per la decisione della causa; l'intervento di questo ufficio era sollecitato, da una delle parti o dallo stesso giudice, proprio e solo ai fini di decidere la lite tra privati; e il Genio civile provvedeva, non come organo portatore di interessi della pubblica Amministrazione, ma esclusivamente per la sua competenza tecnica. Poiché l'accertamento, da esso compiuto, vincolava il giudice ed era decisivo ai fini della causa, questa Corte ritenne che ciò fosse in contrasto col diritto di difesa e dichiarò l'incostituzionalità delle norme relative (sentenza n. 70 del 1961).

Invece l'art. 10, n. 3, della cui legittimità costituzionale si discute in questa causa, é analogo alle norme citate per i presupposti di fatto e per le conseguenze pratiche, ma, a quanto risulta anche dalla diversità di formulazione, se ne discosta per il diverso fondamento. Infatti, comunque si interpreti la norma impugnata (cioè o nel senso che la Sovrintendenza si debba pronunciare anche in merito all'impossibilità di eseguire le riparazioni senza lo sgombero o nel senso che essa su questo punto non si debba pronunciare), la Sovrintendenza ai monumenti, quando dichiara l'urgenza delle riparazioni, non é un organo al servizio del processo. La Sovrintendenza interviene, per la tutela d'un immobile che ha interesse storico e artistico, come portatrice di pubblico interesse e a norma delle leggi n. 1085 del 1939 e n. 823 del 1939 (artt. 1 e segg.). Di modo che contro il suo atto il privato, che ne abbia nocumento, ha tutti i mezzi che spettano in ogni altro caso contro gli atti dell'autorità amministrativa.

Sia che egli ricorra in via amministrativa o contenziosa, sia che sullo stesso giudice ordinario gravi il compito di valutare la legittimità di quell'atto (art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo), il diritto di difesa del privato non é compromesso. É il suo diritto alla proroga della locazione, cioè un diritto sostanziale, e non il diritto di difendersi in giudizio, che viene ad essere colpito da un atto della pubblica Amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di Caprino Veronese, dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, (relativa alle locazioni urbane), in riferimento all'art. 24 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.