ORDINANZA N. 78
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, promossi dalle seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1961 dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile instaurato dalla Società per azioni "CITOM-SORIMA" contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 156 del Registro delle ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 17 luglio 1961 dal Tribunale di Genova, nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra la Società IM. CA. "Tre Vele", la "Compagnia Tirrena di Capitalizzazione ed Assicurazione", la "Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni", il Banco di Sardegna, il Fallimento della "Società Generale Cacao" e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 196 del Registro delle ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961. Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento;
che innanzi a questa Corte, tra le parti private, si sono costituite, nel primo giudizio, la Società "CITOM-SORIMA" e, nel secondo giudizio, la "Compagnia Tirrena di Capitalizzazione ed Assicurazione" e la "Società Italiana Cauzioni", mentre in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
che, con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 24 e 113 della Costituzione, della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424; Considerato che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze sopra indicate ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.