ORDINANA N. 60
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 luglio 1961 dal Pretore di Caulonia nel procedimento penale a carico di Siracusa Rinaldo, iscritta al n. 140 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1961 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Mazzanti Cesare, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Cortese Antonio, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di Di Gianvito Emilio, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
5) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Pretore di Montefalco nel procedimento penale a carico di Flamini Pietro, iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961. Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno 1931, n. 659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza, hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;
che non vi é stata costituzione di parti; Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961, della quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15 luglio 1961);
che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la Corte a modificare la propria decisione;
che, pertanto, tale decisione va confermata:
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e ordina che gli atti siano restituiti ai Tribunali di Genova e Massa ed ai Pretori di Caulonia, Lucera e Montefalco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1962.