ORDINANZA N. 42
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15 dei T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961;
2) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961. Ritenuto che, con le predette deliberazioni del Consiglio comunale di Joppolo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 48, 51 della Costituzione e, limitatamente al n. 6 dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e degli artt. 278 e segg., cioè degli articoli da 278 a 282, del Testo unico per la finanza locale (decreto 14 settembre 1931, n. 1175), in riferimento agli artt. 1, 5, 101 e segg. della Costituzione; Considerato che questa Corte con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non fondate tali questioni in relazione all'art. 15 del Testo unico n. 570 del 1960 e in riferimento agli artt. 3, 51 e 113 della Costituzione e in relazione agli artt. da 278 a 282 del Testo unico n. 1175 del 1931 e in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 e segg. della Costituzione;
che la predetta sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del Testo unico n. 570 del 1960, con una motivazione che vale per l'intero art. 15;
che, inoltre, questa Corte, nell'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 1962, richiamandosi alle proprie sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961, ha dichiarato la manifesta infondatezza della predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Testo unico n. 570 del 1960 in riferimento all'art. 48 della Costituzione;
che, non sussistendo motivi in contrario, le precedenti decisioni vanno confermate;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause:
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e degli artt. da 278 a 282 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevate con le deliberazioni indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 aprile 1962.