ORDINANZA N. 28
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Longhi Carlo, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
2) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Bonati Giulio, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
3) ordinanza emessa il 12 maggio 1961 dal Pretore di Moncalvo nel procedimento penale a carico di Castignone Renato, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.
Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno 1931, n. 659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza, hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;
che non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961 della quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15 luglio 1961);
che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la Corte a modificare la propria decisione;
che, pertanto, tale decisione va confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori di Moncalvo e Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.