Ordinanza n. 25 del 1962
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ORDINANZA N. 25

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali avverso l'elezione del consigliere comunale Mario Cataldi, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali, Giangiacomo Lattanzi, Giorgio Scatasta avverso l'elezione del consigliere comunale Tommaso Danieli, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Ritenuto che con le due suddette ordinanze é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che in questa sede é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti private;

Considerato che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata tale questione relativamente all'intero art. 15 del citato Testo unico;

che, secondo le due ordinanze, la legge nei casi contemplati dal predetto art. 15, n. 3, non potrebbe fissare cause di ineleggibilità al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al momento d'assunzione della carica;

che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della suddetta sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dall'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni; che, non essendo state addotte altre ragioni in contrasto la pronuncia precedente va confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riunite le due cause,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962