Ordinanza n. 23 del 1962
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ORDINANZA N. 23

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1961 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Strati Eugenia, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 febbraio 1961 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Strati Eugenia, imputata di contravvenzione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della detta disposizione perché per essa é demandato all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di limitare la libertà del cittadino;

che l'ordinanza é stata notificata all'imputata il 4 aprile 1961 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo dello stesso anno, mentre ai Presidenti delle Camere legislative é stata comunicata il 10 dello stesso mese di marzo 1961; l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 1961;

che nessuno si é costituito nel presente giudizio, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla questione relativa ai poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge sopra citata questa Corte si é pronunciata con sentenza n. 45 del 21 giugno 1960, dichiarandone l'infondatezza;

che, non essendo stati addotti motivi nuovi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte, non é il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.