ORDINANZA N. 22
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Zerboni Oreste ed altri, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Ritenuto che Zerboni Oreste, Calvi Renzo, Bonatti Antonio, Questi Roberto, Pollastrelli Alberto, Bargoni Mario, Fulchi Claudio, Tramonti Claudio furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza per rispondere del reato di violenza carnale presunta e continuata, ai sensi degli artt. 519, n. 1, 81, capoverso, e 539 del Cod. pen. per essersi, in Castell'Arquato e nell'agro dello stesso Comune, più volte nell'aprile-dicembre 1958, congiunti carnalmente con Lombardi Maria Grazia di anni 13;
che la difesa degli imputati sollevò preliminarmente la questione d'incostituzionalità dell'art. 539 del Cod. pen., assumendo che questa disposizione configurerebbe un' ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto, in deroga ai principi generali sull'elemento psicologico del reato, pone a carico del colpevole una presunzione assoluta di conoscenza dell'età della persona offesa, in contrasto col principio dell'art. 27 della Costituzione per cui la responsabilità penale é personale; chiese, inoltre, la sospensione del giudizio con la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;
che il Tribunale di Piacenza, su conforme richiesta del P.M., con l'ordinanza 6 giugno 1961 ritenne non manifestamente infondata l'eccezione e, sospeso il giudizio, dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194; che le parti private non si sono costituite e non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 26 giugno 1957, depositata in cancelleria l'8 luglio 1957, ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 539 del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per modificare la suddetta pronuncia la quale, pertanto, deve venire confermata nella motivazione e nel dispositivo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 del Cod. pen., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Piacenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.