SENTENZA N. 18
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 6 settembre 1952, n. 1397, promosso con ordinanza l9 novembre 1960 del Pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Guzolini Giuseppina, il Comune di Orbetello e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale e del territorio del Fucino, iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito l'avv. Luigi Tripputi, per la Guzolini.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1959 Guzolini Giuseppina in Andreis conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Orbetello il Comune di Orbetello in persona del Sindaco pro tempore e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in persona del suo presidente, chiedendo in rivendica, previa declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, i terreni posti nel tombolo di Giannella, Comune di Orbetello, rappresentati nel nuovo catasto del Comune di Orbetello al foglio 58 particelle 54 e 55.
Assumeva la Guzolini di aver acquistato i terreni sopra indicati dai signori Barabino Vincenzo, Angela, Caterina in Mercenaro e Fortunato con rogito Fausto Ugazzi di Orbetello in data 26 luglio 1941, ivi registrato l'11 agosto 1941 e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto il 26 settembre 1941.
Il Comune di Orbetello, costituitosi in giudizio, osservava che con rogito De Carolis di Grosseto in data 7 marzo 1958, ivi registrato l'8 aprile e trascritto l'11 dello stesso mese, aveva effettuato una permuta con l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza della quale aveva acquistato la proprietà di terreni descritti al catasto al foglio 58, particelle 54 e 55.
Chiedeva in conseguenza che la domanda attrice fosse rigettata e che, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto di proprietà della Guzolini, l'Ente per la colonizzazione fosse condannato a risarcire il Comune dei danni e delle spese conseguenti alla evizione.
Si costituiva in giudizio anche l'Ente Maremma, rilevando di aver acquistato la proprietà dei terreni dati in permuta al Comune in forza del decreto di espropriazione 6 settembre 1952, n. 1397, emesso contro Barabino Vincenzo.
Il Pretore, con ordinanza 19 novembre 1960, ha ritenuto che dai documenti prodotti dalla difesa dell'attrice risulta che i terreni in questione pervennero alla Guzolini con rogito Ugazzi debitamente trascritto; pertanto, riconoscendo non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del 1952 sollevata dalla difesa medesima, ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita Guzolini Giuseppina in persona della sua mandataria generale Guzolini Elena in Ciacci, depositando in cancelleria il 27 gennaio 1961 le proprie deduzioni con procura conferita agli avvocati Gino Pietrosanti del foro di Grosseto e Luigi Tripputi del foro di Roma, con elezione di domicilio presso quest'ultimo.
La difesa della Guzolini ha richiamato le sentenze della Corte n. 10 e n. 57 del 1959, secondo le quali nel sistema della legge di riforma agraria il procedimento di esproprio deve essere svolto nei confronti di colui che é vero proprietario, onde deve ritenersi viziato di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, un decreto del Presidente della Repubblica che comprenda nello scorporo terreni non appartenenti allo espropriato.
Ciò premesso, la difesa osserva che tali statuizioni sono applicabili nella specie, poiché - come risulta dagli atti prodotti - la Guzolini acquistò i terreni in contestazione in data 26 luglio 1941, in epoca cioè anteriore alla stessa promulgazione delle leggi di riforma fondiaria.
La difesa, pertanto, conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del 1952, emesso contro Barabino, e la inapplicabilità di esso ai terreni di proprietà della Guzolini.
Nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono costituiti né il Comune di Orbetello, né l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
All'udienza pubblica, l'avv. Tripputi, per la Guzolini, ha svolto le deduzioni e confermato le conclusioni scritte.
Considerato in diritto
Con l'ordinanza di rimessione viene proposta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, per aver compreso nell'esproprio a carico di Barabino Vincenzo terreni a questo non appartenenti, in quanto venduti con rogito Ugazzi del 26 luglio 1941 a Guzolini Giuseppina.
La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su analoghe questioni (cfr. sentenze nn. 8, 10 e 57 del 1959) e non ha motivo per discostarsi dal precedente suo orientamento.
Il Pretore di Orbetello ha nella sua ordinanza ritenuto, in base ai documenti prodotti in quel giudizio, che i terreni corrispondenti alle particelle 54 e 55 del foglio 58 del nuovo catasto del Comune di Orbetello appartengono alla Guzolini Giuseppina fin dal 1941 e che tali terreni, compresi nella espropriazione disposta con il citato decreto n. 1397 del 1952 nei riguardi del Barabino, sono gli stessi che l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ha dato in permuta al Comune di Orbetello con rogito De Carolis di Grosseto in data 7 marzo 1958. Al detto Pretore é risultato, pertanto, che alla data del 15 novembre 1949 - data alla quale nel sistema delle leggi di riforma fondiaria deve farsi riferimento ai fini della determinazione della consistenza della proprietà e dell'accertamento della persona del proprietario gli appezzamenti di terreno rivendicati dalla Guzolini non appartenevano al Barabino, soggetto passivo dello scorporo effettuato con il decreto impugnato.
Detto decreto, in quanto nell'esproprio sono stati compresi terreni che al Barabino non appartenevano, ha ecceduto dai limiti della legge delega e, pertanto, relativamente ai terreni in parola, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1962.