ORDINANZA N. 11
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione emessa il 27 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Porretta Terme su ricorso di Bettuzzi Floriano ed altri, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
2) deliberazione emessa il 28 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
3) deliberazione emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Cercola su ricorso di Amatucci Giovanni, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
4) deliberazione emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Cercola su ricorso di Romano Angelo, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
5) deliberazione emessa il 21 aprile 1961 dal Consiglio comunale di San Possidonio su ricorso di Pongiluppi Angelo ed altri, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 1 luglio 1961.
Ritenuto che, con deliberazioni adottate dai Consigli comunali indicate in epigrafe, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione;
che, in questa sede, si é costituito in tutte le cause il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni in data 14 marzo, 24 maggio, 5 aprile, 20 maggio e 25 maggio 1961, chiedendo che si dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale;
che nella causa n. 50 del 1961, relativa alla deliberazione del Consiglio comunale di Baiso del 28 febbraio 1961, si é costituito l'avv. Roberto Volpe, in rappresentanza delle parti private, depositando le deduzioni il 18 maggio 1961 e concludendo perché siano dichiarate illegittime le disposizioni impugnate;
Considerato che, con le sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha ritenuto che le decisioni adottate dai Consigli comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale, in base agli artt. 82 e 83 del citato Testo unico del 1960, per le elezioni comunali, e in base alla citata legge del 18 maggio 1951, n. 328, per quelle provinciali, hanno carattere giurisdizionale;
che, in particolare, per quanto attiene alla ora denunciata illegittimità costituzionale delle ricordate disposizioni del Testo unico del 1960, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione, nella sentenza n. 42, si é rilevato che il carattere giurisdizionale dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali non é in contrasto con le accennate norme costituzionali concernenti l'ordinamento delle giurisdizioni, in quanto le leggi emanate al riguardo successivamente alla Costituzione hanno nella sostanza riprodotto il sistema giurisdizionale già disciplinato nelle leggi precedenti; ed ha anche richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la Costituzione non ha automaticamente soppresso le giurisdizioni speciali, ma ne ha disposto la revisione;
che, posto ciò, e non ravvisandosi, relativamente alle questioni ora sollevate, motivi tali che possano indurre a modificare le statuizioni sopra menzionate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause elencate in epigrafe,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le deliberazioni sopra indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1962.