ORDINANZA N. 66
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA,
Prof. MICHELE FRAGALI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, promosso con ordinanza 4 febbraio 1960 della Corte di appello di Bologna emessa nel procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco, Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.
Ritenuto che con ordinanza del 4 febbraio 1960 pronunciata nel procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco, Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, "sotto il profilo della sua mancata presentazione in termine al Parlamento per la sua ratifica";
che tale ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i signori Serena-Monghini si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 31 marzo e il 13 maggio 1960, concludendo l'Avvocatura dello Stato per la dichiarazione di non fondatezza della sollevata questione e i signori Serena-Monghini di illegittimità costituzionale del decreto impugnato;
Considerato che la Corte con sentenza n. 46 del 23 giugno 1960 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato, in quanto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, prescrive l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, e codesta presentazione al Parlamento é avvenuta entro il termine stabilito;
che non sussistono ragioni per una diversa e contraria decisione della questione riproposta alla Corte sotto l'identico profilo esaminato nel giudizio di legittimità che ha dato luogo alla sentenza ora citata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e ordina il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 1960.