Ordinanza n. 64 del 1960
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ORDINANZA N. 64

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con l'ordinanza 14 gennaio 1960 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Migliaccio Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.

Visto che le parti non si sono costituite;

Ritenuto che nel corso del summenzionato procedimento civile é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione, e che la decisione di tale questione é stata rimessa dal Tribunale suddetto a questa Corte,

che con la sentenza n. 35 del 24 maggio 1960 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione", in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione:

che per effetto di tale pronuncia il citato art. 16, nella parte relativa al divieto del versamento di contributi volontari, come innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi giudizi sulla medesima questione, della quale perciò la Corte deve dichiarare la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, 2 comma e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo e secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14 gennaio 1960, relativa all'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte come indicata in motivazione, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

Gaetano AZZARITI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.

 

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 1960.