ORDINANZA N. 63
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:
ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra Franzoni Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;
ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra Ferretto Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;
ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra Serina Celeste e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;
ordinanza 29 marzo 1960 del Tribunale di Sassari emessa nel procedimento civile vertente tra Dessole Antonio ed altri, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1960, n. 155.
Ritenuto che con le suddette ordinanze la Corte é stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui dispone il divieto del cumulo della indennità di disoccupazione con la pensione, assumendo si la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore delegato, con la disposizione impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega 4 aprile 1952, n. 218;
Considerato che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su tale questione con la sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, pubblicata il 31 maggio successivo, con la quale la citata disposizione é stata dichiarata costituzionalmente illegittima;
che, per effetto della detta sentenza, l'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in Cui dispone il divieto del cumulo come innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia, onde più non può discutersi della proposta questione;
che, in conseguenza, la Corte, sulla medesima questione comunque successivamente proposta, non può che dichiararne la manifesta infondatezza (art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le sopra menzionate ordinanze dei Tribunali di Brescia e di Sassari in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 34 del 24 maggio 1960;
ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 1960.