Ordinanza n. 62 del 1960
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ORDINANZA N. 62

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanze 10 ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Truppi Cosimo, Solazzo Tommaso, Saporito Rocco, Rossi Florio, Raspitzu Paolo e Puppo Andrea, iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

b) ordinanze 24 ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Massone Giovanni, Gnecco Arnaldo, Calcinelli Mario, Bizzocchi Giovanni, Villa Giuseppe, Torazza Luigi e Profumo Ferdinando, iscritte rispettivamente ai nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

c) ordinanze 11 novembre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Olivieri Simone, Muzio Renato, Mortello Giovanni, Fresco Renato, Borgoni Alessandro e Bellavigna Leopoldo, iscritte rispettivamente ai nn. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960;

d) ordinanza 10 gennaio 1960 del Pretore di Salerno nel procedimento civile tra Pucciarelli Isabella e la ditta Baratta Paolo, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960.

Viste le deduzioni, depositate in cancelleria il 19 febbraio 1960, degli avvocati Vezio Crisafulli, Giovanni Margherita e Aurelio Becca, nell'interesse delle parti Truppi Cosimo ed altri;

viste le deduzioni, depositate il 16 febbraio 1960, degli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Vincenzo Gagliardi e Arnaldo Messina, nell'interesse dell'Unione italiana tranvie elettriche;

viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositate il 2 gennaio 1960;

viste le deduzioni, depositate il 28 aprile 1960, dell'avvocato Giovanni Margherita, nell'interesse delle parti Olivieri Simone ed altri;

viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositate il 1 marzo 1960;

viste le deduzioni, depositate il 1 aprile 1960, degli avvocati Giorgio Balladore-Pallieri e Luciano Stanghellini, nell'interesse della parte Pucciarelli Isabella,

viste le deduzioni, depositate il 20 febbraio 1960, dell'avvocato Achille D'Aiuto, nell'interesse della ditta Baratta Paolo, e la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositata il 13 febbraio 1960;

Ritenuto che, con le ordinanze sopra indicate, é stata proposta alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già preso in esame la proposta questione e con la propria sentenza 8 giugno 1960, n. 38, ha dichiarato non fondata la questione medesima;

che non sussistono ragioni per una diversa decisione della questione riproposta alla Corte sotto gli stessi profili esaminati nel giudizio definito con la sentenza sopraccitata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private;

ordina che gli atti siano restituiti alle competenti Autorità giudiziarie.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 novembre 1960.

Gaetano AZZARITI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.

 

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 1960.