Ordinanza n. 49 del 1960
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ORDINANZA N. 49

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 3 agosto 1949, n. 536, e 7 novembre 1957, n. 1051, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1959 dal Giudice istruttore del Tribunale di Crema nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Cerioli Dirce, Piera e Miranda, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960.

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso avanti al Tribunale di Crema dalle sorelle Dirce, Miranda e Piera Cerioli contro l'avv. Ugo Dossena, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1949, n. 536, riguardante le prestazioni forensi in materia penale e stragiudiziale, e della legge 7 novembre 1957, n. 1051, relativa alle prestazioni forensi nella materia giudiziale civile, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;

che il Giudice istruttore del Tribunale di Crema, con l'ordinanza di cui in epigrafe, rimetteva a questa Corte la decisione sulla predetta questione di legittimità costituzionale,

che le parti non si sono costituite e il Presidente del Consiglio é intervenuto con atto della Avvocatura generale dello Stato depositato il 9 febbraio 1960;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte, con sentenza n. 20 del 31 marzo 1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 7 novembre 1957, n. 1051, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;

che le ragioni, su cui si vorrebbe fondare la questione di legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1949, n. 536, sono identiche a quelle per le quali si é proposta la questione di legittimità costituzionale della citata legge 7 novembre 1957, n. 1051, il cui articolo unico ha lo stesso contenuto, sia pure relativo alle prestazioni giudiziali in materia civile, dell'art. 1 della citata legge 3 agosto 1949, n. 536, mentre per l'art. 2 di questa legge l'ordinanza non prospetta speciali o diversi motivi di impugnazione;

che non sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Crema.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -  Giuseppe BRANCA.                                                                           

 

          Depositata in Cancelleria il 6 luglio 1960.