ORDINANZA N. 27
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CASTELLI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az. "Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.
Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni "Larderello", é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma, della Costituzione;
che la decisione di tale questione é stata dal Tribunale rimessa a questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;
che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio 1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della Costituzione;
che non vi é motivo di discostarsi dalla precedente decisione) anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art. 39;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CASTELLI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 1960.