ORDINANZA N. 9
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze sopra elencate é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata tale questione;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che pertanto non é il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.
Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 1960.