ORDINANZA N. 8
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1958 dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra Pascucci Olindo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.
Ritenuto che Pascucci Olindo, con atto 5 giugno 1958, citava avanti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, esponendo che egli era titolare di una pensione di invalidità liquidatagli dal predetto Istituto, pensione che gli era stata sospesa dal 10 febbraio 1958 in applicazione dell'art. 26 del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e della quale chiedeva il ripristino;
che l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda dell'attore, il quale eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per violazione degli artt. 70 e 76 della Costituzione;
che il Tribunale pronunciava ordinanza 19 dicembre 1958, con la quale, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 26 e pregiudiziale la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sospendeva il giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte;
che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che avanti alla Corte si costituivano tanto il Pascucci quanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fu già decisa da questa Corte, che ne dichiarò la illegittimità costituzionale con la sentenza 18 aprile 1959, n. 24, depositata in Cancelleria il 5 maggio successivo, di cui il dispositivo é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 9 maggio 1959, n. 110;
che pertanto tale norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 18 aprile 1959, e ordina la restituzione degli atti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 1960.