Ordinanza n. 16 del 1959
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ORDINANZA N. 16

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, promosso con ordinanza 5 gennaio 1958 emessa dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Cosentino Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 17 del Registro di ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.

Ritenuto che con sentenza 15 maggio 1957, n. 72, questa Corte ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, per la parte in cui espropria terreni compresi nei limiti di 300 ettari, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230";

che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Cosenza, la difesa dell'Opera per la valorizzazione della Sila ha eccepito che la data del 15 novembre 1949 segnerebbe soltanto il momento al quale fare risalire l'inizio del vincolo di indisponibilità per i soggetti espropriandi, ma non escluderebbe dall'esproprio i terreni entrati nel patrimonio del soggetto colpito, posteriormente a detta data;

che, in conseguenza, dovrebbe tenersi conto della divisione intervenuta fra i germani Giuseppe, Rodolfo e Nicola Cosentino fu Francesco con l'atto notar Cizza del 25 aprile 1950, in virtù della quale a Giuseppe Cosentino, in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge 12 maggio 1950, n. 230, vennero assegnati sulla partita catastale 166 non già ha 170.13.77, come calcolato dal consulente, bensì ha 215.13.00;

che il Tribunale di Cosenza, ritenuto che codesta eccezione proponga una questione di legittimità costituzionale rilevante per il giudizio di merito e non manifestamente infondata, ha disposto con ordinanza emessa il 5 gennaio 1958, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte;

che soltanto il signor Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Grimaldi, si é costituito nel presente giudizio di legittimità costituzionale con atto di deduzioni depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1958, chiedendo che la Corte costituzionale in via pregiudiziale riconosca e dichiari il suo difetto di potere per l'esame della nuova questione di legittimità costituzionale in quanto attinente ad un provvedimento legislativo delegato già dichiarato con sua sentenza costituzionalmente illegittimo o, in via subordinata, la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità;

che il signor Giuseppe Cosentino con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 3 febbraio 1959 ha ribadito e illustrato le sue tesi difensive;

Considerato che la Corte ha dichiarato l'illegittimità soltanto parziale del decreto delegato in questione, e che, pertanto, nulla si opporrebbe, in linea di massima, all'esame di questioni di legittimità costituzionale di quelle parti del decreto che non fossero state travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità;

che, peraltro, la questione di legittimità nuovamente proposta é relativa alla parte del decreto delegato che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, sulla quale dichiarazione non é consentito ritornare;

che, comunque, la questione medesima é manifestamente infondata, poiché, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, la data del 15 novembre 1949 é da considerare il termine al quale occorre fare rigoroso riferimento per l'accertamento della titolarità e consistenza dei beni soggetti a scorporo, tanto in favore quanto in danno così degli enti esproprianti come delle persone soggette a esproprio;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sollevata con l'ordinanza sopra citata e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1959.