ORDINANZA N. 68
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza del 7 marzo 1958 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Malferrari Ernesto e Santi Ottavio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 26 aprile 1958 ed iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che Malferrari Ernesto e Santi Ottavio, condannati dal Pretore di Bologna il 21 febbraio 1956 per il reato di cui all'art. 156 T.U. leggi di p. s. per questua di grano senza licenza del Questore, nel giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Bologna sollevavano nuovamente la questione di legittimità costituzionale del detto art. 156 già proposta davanti al Pretore, e con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il Tribunale di Bologna dichiarava la questione non manifestamente infondata, perché nuova rispetto ad analoga questione decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;
che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio il 5 aprile 1958 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, eccepiva preliminarmente che la citata sentenza di questa Corte era tale da comprendere ed assorbire "la questione dedotta ed ogni altra questione deducibile nella materia controversa" e che pertanto l'eccezione sollevata era da ritenersi inammissibile;
che nel merito l'Avvocatura sostiene non esservi alcun contrasto tra l'art. 156 del T.U. leggi di p. s. e l'art. 3 della Costituzione, posto che il rilascio della licenza per le collette o questue prescinde totalmente da qualsiasi discriminazione dei cittadini in relazione a condizioni o qualità personali, ma ha riguardo obbiettivamente alla sussistenza di determinate finalità meritevoli di tutela;
Considerato che l'eccezione pregiudiziale della Avvocatura va respinta, in quanto una precedente pronuncia di questa Corte sulla infondatezza di una data questione non preclude il suo riesame in occasione di altro giudizio;
che questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957, ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 156 del T.U. leggi di p. s. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e 286 del regolamento) in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione;
che non v'é motivo di discostarsi dalla precedente decisione anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stesso, a parte la sua precisa significazione più volte e ancora di recente ribadita da questa Corte, non incide sull'oggetto dell'attuale giudizio, risultando estranea alle finalità della norma di cui all'art. 156 del T.U. leggi di p. s. ogni considerazione di natura individuale;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1958.