Ordinanza n. 63 del 1958
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ORDINANZA N. 63

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1957;

3) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 26, del 25 giugno 1957 ed iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1957;

4) ordinanza 30 luglio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 7 settembre 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 37, del 10 settembre 1957 ed iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che con le quattro ordinanze sopra elencate é stata rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, contenente "nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera", in riferimento all'art. 42 della Costituzione, messo in relazione con l'art. 117 della stessa Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Considerato che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza n. 24 del 27 febbraio 1958, di cui é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 66, del 15 marzo 1958 e nel Bollettino Regionale, n. 11, del 18 marzo 1958, ha dichiarato che non v'é contrasto tra l'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, e le invocate disposizioni della Costituzione e dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Cavalese in qualità di giudice tavolare.

 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI

Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1958.