ORDINANZA N. 101
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito in legge 10 febbraio 1956, n. 36, promosso con la ordinanza 9 novembre 1956 del Pretore di Avellino pronunciata nel procedimento civile vertente fra Capone Antonio e Zeccardo Michele, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 334 del Registro ordinanze 1956.
Dato atto che nessuna parte si é costituita, né si é avuto intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Con atto notificato il 25 gennaio 1956 Capone Antonio intimava a Zeccardo Michele licenza per finita locazione di un immobile in Avellino, adibito ad uso di albergo, ristorante ed annessi, affermando scaduto il contratto di locazione con il 30 aprile 1956; e con lo stesso atto conveniva lo Zeccardo davanti al Pretore di Avellino per la convalida della licenza intimata e l'ordine di sfratto.
Costituitosi in giudizio, il convenuto si opponeva alla convalida della licenza, sostenendo trattarsi di locazione soggetta a vincolo del blocco, protratto fino al 31 dicembre 1956 per effetto del D.P.R. 17 dicembre 1955, n. 1227, e poi del D.P.R. 24 aprile 1956, n. 292.
Replicava l'attore, contestando la legittimità costituzionale del decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, in quanto convertito in legge oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Con ordinanza emessa il 9 novembre 1956 il Pretore di Avellino disponeva la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, osservando che il citato decreto-legge era stato convertito in legge 10 febbraio 1956, e perciò nel prescritto termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, termine che scadeva il 15 febbraio stesso, senonché la legge di conversione 10 febbraio 1956, n. 36, era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il giorno 18, e cioé al 63 giorno. Aggiungeva che la questione di legittimità costituzionale proposta dall'istante era evidentemente rilevante per i fini del giudizio e tutt'altro che manifestamente infondata.
L'ordinanza del Pretore era regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 dicembre 1956, n. 316.
Nessuna delle parti si costituiva in giudizio, né si aveva intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. A norma dello art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con decreto del Presidente in data 27 aprile 1957 la causa era assegnata alla camera di consiglio.
Considerato in diritto:
La fattispecie si presenta del tutto analoga a quella già sottoposta al giudizio della Corte con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Pretore di Cesena (n. 259 del Reg. ord. 1956) e sulla quale la Corte ebbe a pronunciare con la sentenza n. 27 del 22 gennaio 1957; né essa ravvisa ragioni per modificare il proprio giudizio.
Successivamente alla ordinanza del Pretore di Avellino, e precisamente il 29 dicembre 1956, nel n. 326 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica é stata pubblicata la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, per la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero.
Tale legge, che era stata preannunciata come quella che avrebbe regolato interamente la materia, dispone tra l'altro nell'art. 2 che "I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 20 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1962"; e il successivo art. 5 aggiunge che "per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti".
La legge sopravvenuta, potendo essere considerata idonea a sostituire le norme dei decreti-legge precedenti, rende necessaria una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Avellino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.