SENTENZA N. 27
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, e della legge 10 febbraio 1956, n. 36, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Pretore di Cesena emessa nel procedimento civile tra Celestini Sidonia ved. Cesi e Resta Virgilio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 259 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.
Ritenuto in fatto
La questione che forma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale é stata proposta, su istanza di parte, dal Pretore di Cesena con ordinanza 28 giugno 1956, pronunziata in una causa civile per convalida di licenza per finita locazione.
Con atto notificato il 22 aprile 1956 la signora Sidonia Celestini ved. Cesi intimava al signor Virgilio Testa licenza per finita locazione di un fabbricato in Cesenatico, adibito a pensione, affermando cessata ogni proroga del contratto con il 30 aprile 1956. Ottenuta la ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, l'attrice sollevava questione di legittimità costituzionale del D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, che aveva protratto al 30 aprile 1956 la proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, perché convertito in legge oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. Essa sosteneva che, di conseguenza, la proroga delle locazioni del genere doveva ritenersi cessata dalla data del 31 dicembre 1955, ai sensi delle leggi anteriori. Né poteva ritenersi idoneo a prorogare un termine già scaduto un altro più recente D.L. 24 aprile 1956, n. 292 (successivo all'atto di intimazione della licenza, e convertito nella legge 23 giugno 1956, n. 593), con il quale la proroga delle locazioni in parola veniva protratta fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia, e comunque non oltre il 31 ottobre 1956 (ora 31 dicembre 1956).
Nella ordinanza di sospensione del giudizio in corso e di rimessione alla Corte costituzionale, il Pretore ha affermato la rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia e considerato che essa non poteva ritenersi manifestamente infondata, poiché "a prescindere da ogni altra più penetrante considerazione, riservata al sovrano apprezzamento della Corte costituzionale, si può rilevare prima facie esser vero che la legge 10 febbraio 1956, n. 36, (cioè, la legge di conversione del D.L. 17 dicembre 1955) fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 1956 e cioè 63 giorni dopo la pubblicazione del D.L. 17 dicembre l955, n. 1227, che si intendeva convertire in legge".
Davanti alla Corte si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni il 27 luglio 1956 ed una memoria il 15 novembre 1956 e illustrando i propri argomenti nella discussione orale.
Considerato in diritto
Che prima della deliberazione della decisione, e precisamente il 29 dicembre 1956, nel n. 326 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica é stata pubblicata la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, per disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero. Tale legge, che era stata preannunciata come quella che avrebbe regolato interamente la materia, dispone fra l'altro nell'art. 2 che "I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 20 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1962"; e il successivo art. 5 aggiunge che "per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad aver vigore le disposizioni vigenti".
Che, pertanto, la legge sopravvenuta, potendo essere considerata idonea a sostituire le norme dei decreti legge precedenti, rende necessaria una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Cesena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.