ORDINANZA N. 94
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del 21 luglio 1956 del Pretore di Siracusa, emessa nel procedimento penale a carico di Zammarano Mario, Barone Gregorio e Arì Angela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 266 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza del 22 giugno 1956 del Pretore di Parma, emessa nel procedimento penale a carico di Montanini Arturo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 303 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza del 9 ottobre 1956 del Pretore di Priverno, emessa nel procedimento penale a carico di Cammarone Rinaldo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 343 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza del 4 dicembre 1956 del Pretore di Ravanusa, emessa nel procedimento penale a carico di Gambino Gaetano, Gambino Ignazio e Rago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 18 del Reg. ord. 1957;
5) ordinanza del 29 novembre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel procedimento penale a carico di Bogliolo Ernesto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 24 del Reg. ord. 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di p.s. in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 della Costituzione, deducendosi che il menzionato articolo violerebbe i diritti costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, nonché il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata libertà nella raccolta di mezzi economici;
che nel procedimento di cui all'ordinanza n. 266 l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dedotta la incompetenza di questa Corte a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme anteriori alla Costituzione, questione sulla quale questa Corte si é pronunciata con la sentenza n. 1 del 1956;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di p. s. fu da questa Corte dichiarata infondata con sentenza n. 2 del 1957.
Visti l'articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.