Sentenza n. 5 del 1957
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SENTENZA N. 5

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA,

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, promosso con l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pirchner Amalia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 9 del 5 maggio 1956 ed iscritta al n. 132 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi gli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi.

 

Ritenuto in fatto

 

La signora Pirchner Amalia in Oberpertinger, con ricorso del 16 febbraio 1956, chiese al Pretore di Brunico, ai sensi dell'art. 31 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge 2 settembre 1954, n. 2, l'annotazione nel libro fondiario della sua dichiarazione di volere assumere il "maso chiuso" Liensberger in P. T. 25/I del c. c. di S. Sigismondo, caduto in una comunione ereditaria anteriormente a detta legge e rimasto indiviso.

Con ordinanza del 20 marzo 1956 il Pretore di Brunico sollevò di ufficio la questione di legittimità costituzionale del citato art. 31, rilevando: che esso é in contrasto con gli artt. 4 e 11 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; che viola il principio della irretroattività delle leggi contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e contravviene alla norma dell'art. 1111 del Cod. civ. che esclude i limiti alla divisibilità della comunione.

E pertanto, a norma dell'art. 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Pretore sospese il procedimento di volontaria giurisdizione promosso dalla suddetta signora Pirchner Amalia in Oberpertinger e ordinò la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

A cura della cancelleria della Pretura di Brunico l'ordinanza fu notificata alle parti e al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e fu poi pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del 5 maggio 1956.

Con deliberazione del 29 marzo 1956 la Giunta provinciale di Bolzano dette mandato all'avv. Karl Tinzl e all'avv. Alberto Trabucchi di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia presso la Corte costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale sollevata dal Pretore di Brunico con l'ordinanza 20 marzo 1956, e si costituì in data 14 aprile 1956.

Nell'atto di costituzione e in una successiva memoria la difesa della Giunta provinciale di Bolzano si é opposta ai motivi di legittimità costituzionale prospettati nell'ordinanza del Pretore di Brunico, invocando, per quanto riguarda la violazione degli artt. 4 e 11 dello Statuto speciale Trentino - Alto Adige, la sentenza n. 4 della Corte costituzionale in data 25 giugno 1956 e negando che il principio della irretroattività delle leggi abbia carattere costituzionale. Secondo la difesa della Giunta provinciale, l'art. 31, peraltro, non vulnera alcun diritto quesito né impedisce ai soggetti di sottrarsi alla comunione, e quindi non é in contrasto con quei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato che l'ordinanza del Pretore di Brunico assume violati dalla norma provinciale.

 

Considerato in diritto

 

La legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con quella successiva del 2 settembre 1954, n. 2, fu già esaminata dalla Corte in occasione di una precedente ordinanza del 25 gennaio 1956 del Pretore di Brunico, con la quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 di tale legge in riferimento all'art. 108 della Costituzione ed agli artt. 4, 5, 11, 12 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

La Corte, nella sentenza n. 4, rilevò che il "maso chiuso" é un istituto che era stato abolito con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ma che il legislatore costituente ha, per andare incontro alle aspirazioni e richieste della popolazione dell'Alto Adige, richiamato in vita con la disposizione dell'art. 11 n. 9 dello Statuto, in base alla quale il legislatore provinciale può disciplinare la materia dei "masi chiusi" nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, e, in conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate.

Conseguentemente la Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza del Pretore del 25 gennaio 1956.

Con la nuova ordinanza emessa in data 20 marzo 1956 il Pretore di Brunico ha sollevato la questione della legittimità costituzionale di un altro articolo della stessa legge provinciale di Bolzano, e precisamente nell'art. 31 che dispone:

"Se un maso chiuso, al momento in cui hanno inizio gli effetti legali di cui all'art. 8, é comproprietà di due o più persone, e se la comunione derivi da acquisto in via di successione legittima o testamentaria, il chiamato all'assunzione e i coeredi hanno facoltà di procedere alla divisione e all'assunzione in conformità degli artt. 18 a 27 della presente legge.

"L'erede chiamato all'assunzione decade dal suo diritto se entro due anni dal momento suddetto non dichiari di voler assumere il maso. Anche gli altri coeredi decadono dal diritto di voler assumere il maso, se ognuno entro il termine di un mese dalla mancata dichiarazione di chi lo precede, non dichiari di voler assumere il maso.

"Le dichiarazioni saranno fatte con atto notificato dall'ufficiale giudiziario. Nel caso in cui entro il termine di cui sopra il diritto all'assunzione non venga fatto valere da nessun coerede, rimane esistente la comproprietà.

"In caso di vendita di singole quote di comproprietà, ai comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732 del codice civile".

Nell'ordinanza si afferma che il detto art. 31, - estendendo la qualifica di maso chiuso e la relativa disciplina giuridica ad aziende agricole, che, cadute in successione ereditaria anteriormente all'entrata in vigore della succitata legge del 1954, si trovassero in tale momento ancora in regime di comunione tra i coeredi, - detta una norma di efficacia retroattiva contrastante col carattere dichiarativo della divisione ereditaria, e che perciò viola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato consacrati nell'art. 11 della disposizione sulla legge in generale e negli artt. 718 e 1111 Cod. civ., la cui osservanza é imposta dalle norme degli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige.

Ma tale assunto é infondato.

La menzionata maggiore estensione della potestà legislativa provinciale in materia di masi chiusi affermata dalla Corte nella sentenza n. 4 sarebbe per sé sufficiente ad escludere la asserita illegittimità dell'art. 31.

In ogni modo si osserva che esso non viola i principi generali sia dell'art. 718 Cod. civ. che afferma il diritto di ciascun coerede a chiedere la sua parte in natura, sia dell'art. 1111 che vieta la indivisibilità perpetua della comunione, né contrasta con l'art. 11 disp. prel. del Codice civile.

Si tratta di vedere se per la divisione di una azienda agricola - che era in passato qualificata "maso chiuso" e la cui consistenza tavolare sia rimasta immutata tra il momento dell'emanazione del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, che abolì l'istituto del maso chiuso, ed il momento del suo ripristino in virtù della norma costituzionale dell'art. 11 n. 9 dello Statuto attuata con la legge provinciale del 1954 - debba applicarsi il sistema dell'art. 718 del Codice civile o quello di questa legge, quello cioè della legge vigente al momento in cui si deve concretamente procedere alla divisione ereditaria. Niun dubbio che debba applicarsi questa nuova legge, tanto più in quanto essa é stata dettata per soddisfare un interesse generale di diritto pubblico. É opportuno a questo punto chiarire la portata dell'art. 1 n. 1 della legge in questione, il quale é il presupposto dell'art. 31.

Esso detta:

"Vengono costituite in maso chiuso:

1) Le aziende agricole che al 30 giugno 1929 erano iscritte nella sezione I (masi chiusi) del libro fondiario, e la cui consistenza tavolare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia identica a quella del 30 giugno 1929. . . ".

Nell'ordinanza in esame si dice che la "consistenza tavolare identica", di cui parla l'art. 1 n. 1, non sarebbe quella materiale, sebbene quella giuridica.

Ma non é così.

Tale espressione "consistenza tavolare identica" si riferisce non alla spettanza giuridica dell'azienda agricola, ma allo stato formale che risulta dalla identica iscrizione dell'azienda stessa nel registro fondiario.

Nella partita tavolare, di cui all'art. 2 della legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, - secondo il nuovo testo allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, contenente le disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, - si distinguono: il "foglio di consistenza" (A), quello di "proprietà" (B) e il foglio degli "aggravi" (C). Nel foglio A, che é quello che qui interessa per intendere il valore dell'espressione "consistenza tavolare" di cui all'art. 1 n. 1 della legge provinciale, una sezione contiene la indicazione dei corpi tavolari con le particelle che compongono la rispettiva partita, un'altra sezione registra le incorporazioni e le escorporazioni subite dal corpo tavolare stesso. É quindi da questo foglio che si deve rilevare se la "consistenza tavolare" sia mutata o meno rispetto a quella esistente alla data del 30 giugno 1929, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge provinciale del 1954.

Ora, in seguito alla successione ereditaria nell'azienda, per la quale fino al momento della entrata in vigore di questa legge non sia sopravvenuta la divisione tra i coeredi a mezzo della escorporazione delle rispettive particelle, non si é alterata la "consistenza tavolare" registrata nel foglio A del libro fondiario. Essa é esattamente identica a quella precedente.

Ne consegue che l'art. 31 della legge provinciale, in forza del quale sono costituiti in masi chiusi le aziende agricole in comunione incidentale, cioè lasciati indivisi e con la stessa consistenza tavolare, non contiene norma contrastante con quella dettata dall'art. 1 n. 1, ma ne costituisce una conseguente applicazione.

Nell'ordinanza in esame si dice che l'art. 31 altererebbe l'oggetto già recepito nel patrimonio dei coeredi, ciascuno dei quali per l'art. 718 Cod. civ. ha diritto alla quota in natura.

Ma l'art. 718 pone la regola per il caso più comune, che é quello di beni divisibili; vi sono beni indivisibili, sia per natura sia per disposizione di legge.

Questo principio é stato consacrato nel Codice civile anche per la divisione dei beni ereditari, il cui carattere dichiarativo non viene meno ove essi siano o diventino indivisibili per fatto naturale o per disposizione di legge, giacché l'efficacia ex tunc concerne il titolo di acquisto alla quota e non il bene, che deve essere riguardato in base alla legge attualmente vigente. E se questa venga a qualificare il bene come indivisibile, ciascun condividente realizzerà il proprio diritto su una quota astratta.

Per questa ragione la disposizione dell'art. 31 non é retroattiva. Onde viene meno nella presente causa la necessità di esaminare se sia o meno legittima costituzionalmente una legge regionale che contenga disposizioni con efficacia retroattiva.

Lo stesso art. 718 Cod. civ., mentre detta il principio del diritto di ciascun coerede alla sua parte in natura, aggiunge "salvo le disposizioni degli articoli seguenti".

L'art. 720 prevede la necessità o l'opportunità di evitare la ripartizione in natura, quando gli immobili non siano comodamente divisibili o quando il loro frazionamento possa recare pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene. L'art. 722 prevede addirittura il caso che nell'eredità vi siano beni "che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale".

É proprio il caso del "maso chiuso", che é dichiarato indivisibile per ragioni di ordine economico e sociale proprie della popolazione dell'Alto Adige, e che in conseguenza non é suscettibile di essere diviso con l'assegnazione a ciascun coerede della sua parte in natura.

Per questo riguardo perciò l'art. 31 della legge impugnata non contrasta, ma anzi concorda col sistema degli artt. 718, 720 e 722 del Codice civile. E concorda anche col principio affermato dal Codice civile, quando nell'art. 846 dispone che "non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale".

Questo principio é considerato di interesse pubblico, tanto che l'art. 848 detta che "gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero". E per favorire la formazione di unità fondiarie più adeguate per la loro estensione alle esigenze della produzione, l'art. 849 dà in un determinato caso ai proprietari la facoltà di domandare l'incorporazione di appezzamenti altrui: "Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria. . . ".

Tali limiti sono imposti dal Codice civile nell'interesse generale come nell'interesse generale sono dettati i limiti stabiliti dalla legge provinciale impugnata.

Di fronte a questi principi di diritto pubblico, accolti sia dalla legislazione statale sia da quella provinciale, i dubbi sollevati dall'ordinanza del Pretore di Brunico non hanno fondamento. Cade altresì l'appunto fatto all'art. 31 di violare il principio generale dell'art. 1111 Cod. civ., secondo cui "nemo invitus ad comunionem compellitur".

Peraltro la potata dell'espressione "rimane esistente la comproprietà" adoperata nel penultimo comma dell'art. 31, é diversa da quella indicata nell'ordinanza in esame.

L'art. 31, quando dice: "rimane esistente la comproprietà", vuol ribadire il principio della indivisibilità del maso chiuso, e non impedire che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione. Ciò trova conferma nell'ultimo comma dello stesso art. 31, che prevede il caso di vendita di singole quote di comproprietà, e che dispone che "ai comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732 del Codice civile".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 26 marzo 1956, della norma contenuta nell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, in riferimento alle norme contenute negli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA

 

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.