ORDINANZA N. 30
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici :
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 del Cod. pen. e dell'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 20 marzo 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Ardu Enrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1956;
2) Ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Cremona nel procedimento penale a carico di Banchieri Franco e Barucco Elio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 148 del Reg. ord. 1956;
3) Ordinanza 9 aprile 1956 del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Dieni Antonio e Terruso Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 e iscritta al n. 155 del Reg. ord. 1956;
4) Ordinanza 8 marzo 1956 del Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Zulberti Taulero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 26 maggio 1956 ed iscritta al n. 174 del Reg. ord. 1956;
5) Ordinanza 21 aprile 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Ardu Enrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 182 del Reg. ord. 1956;
6) Ordinanza 16 aprile 1956 del Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Signoretti Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 199 del Reg. ord. 1956;
7) Ordinanza 20 marzo 1956 del Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Szathvary Renzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 203 del Reg. ord. 1956;
8) Ordinanza 24 aprile 1956 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Funghi Rossana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 212 del Reg. ord. 1956;
9) Ordinanza 19 giugno 1956 del Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Tuia Arturo e Melazzini Michele, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n. 239 del Reg. ord. 1956:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. e che in uno di essi (quello pendente davanti al Tribunale di Sondrio) la stessa questione fu sollevata anche in riferimento all'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47;
Che la decisione di tali questioni é stata dai giudici rimessa alla Corte con le nove ordinanze sopra elencate;
Che solo in otto giudizi si é costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata a difesa dell'Avvocatura dello Stato, concludendo in via pregiudiziale per l'incompetenza della Corte costituzionale e nel merito contro la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 Cod. pen.;
Considerato
Che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, il cui dispositivo é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 14 giugno 1956);
Che nelle more del giudizio la Corte ha già deciso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (sentenza n. 3 del 15 giugno 1956, della quale é stata data notizia sommaria nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);
Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra ricordate ordinanze;
Che lo stesso deve dirsi della questione di cui all'ordinanza del 21 aprile 1956 del Tribunale di Genova circa la natura e la portata della norma contenuta nell'art. 27, che é proponibile e deve intendersi proposta in questa sede soltanto in riferimento all'art. 57, n. 1 del Cod. pen., del quale appunto é stata dichiarata la non incompatibilità con detto art. 27;
Visti gli artt. 26, Comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1956.