Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 12 febbraio 2009
C-45/07, Commissione
delle Comunità europee – Repubblica ellenica
Nella causa C‑45/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi
dell’art. 226 CE, proposto il 2 febbraio 2007,
Commissione delle Comunità
europee,
rappresentata dai sigg. K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister
e I. Zervas,
in qualità di agenti,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica,
rappresentata dalle sig.re A. Samoni‑Rantou
e S. Chala,
in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord,
rappresentato dalla sig.ra I. Rao, in qualità di
agente,
assistita dal sig. D. Anderson, QC,
interveniente,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans
(relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann,
J. Makarczyk e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore
principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13
novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20
novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso
2 Con ordinanza del Presidente della Corte 2 agosto
2007, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso a
intervenire nella causa a sostegno della Repubblica ellenica.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 31 marzo 2004, n. 725, relativo al miglioramento della sicurezza
delle navi e degli impianti portuali (GU L 129, pag. 6; in
prosieguo: il «regolamento»), al suo art. 1, rubricato «Obiettivi»,
dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento ha, come obiettivo
principale, l’introduzione e l’applicazione delle misure comunitarie
finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio
internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali,
contro le minacce di azioni illecite intenzionali.
2. Il regolamento intende inoltre fornire una base
per l’interpretazione e l’applicazione armonizzate e per il controllo
comunitario delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima
adottate dalla Conferenza diplomatica dell’IMO il 12 dicembre 2002, che ha
modificato la [Convenzione SOLAS] e che ha istituito il [Codice ISPS]».
4 Al suo art. 3, rubricato «Misure comuni e
ambito di applicazione», il regolamento prevede che:
«1. Per quanto riguarda il traffico marittimo
internazionale, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1° luglio
2004, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della
Convenzione SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei
confronti delle navi, delle società e degli impianti portuali prescritti dagli
strumenti suddetti.
2. Per quanto riguarda il traffico marittimo
nazionale, gli Stati membri applicano, entro il 1° luglio 2005, le misure
speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e della
Parte A del Codice ISPS alle navi passeggeri di classe A ai sensi dell’articolo
4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni
e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [GU L 144,
pag. 1, come da ultimo modificata dalla direttiva della Commissione 29
luglio 2003, 2003/75/CE (GU L 190, pag. 6)], adibite al traffico
nazionale nonché alle loro società, quali definite alla Regola IX/1 della
Convenzione SOLAS, ed agli impianti portuali che ad esse prestano servizi.
3. Gli Stati membri decidono, dopo una valutazione
obbligatoria dei rischi per la sicurezza, in che misura applicano, entro il 1°
luglio 2007, le disposizioni del presente regolamento alle varie categorie di
navi che effettuano servizio nazionale diverse da
quelle di cui al paragrafo 2, alle loro società e agli impianti portuali che ad
esse prestano servizi. Il livello globale di sicurezza non dovrebbe essere compromesso
da una decisione di questo tipo.
(…)
4. Nell’applicare le disposizioni di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri tengono pienamente conto degli
orientamenti contenuti nella parte B del Codice ISPS.
5. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni
dei punti seguenti della parte B del Codice ISPS, come se queste fossero
obbligatorie:
(…)».
5 L’art. 9, n. 1, del regolamento, rubricato
«Attuazione e controllo della conformità», così dispone:
«Gli Stati membri assolvono i compiti di
amministrazione e di controllo derivanti dalle disposizioni delle misure
speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del
Codice ISPS. Essi provvedono affinché, ai fini dell’attuazione delle
disposizioni del presente regolamento, vengano predisposti ed effettivamente
attivati tutti i mezzi necessari».
6 L’art. 11 del regolamento, dal titolo
«Procedura di comitato», afferma, al n. 1, che «[l]a Commissione è
assistita da un comitato».
7 L’allegato I del regolamento contiene il testo degli
emendamenti con cui è stato introdotto il nuovo capitolo XI‑2
nell’allegato della Convenzione SOLAS, come modificata. Nell’allegato II dello
stesso regolamento figura il testo del codice ISPS, come modificato.
8 L’art. 7, n. 1, primo comma, della
decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(GU L 184, pag. 23), così recita:
«Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno
su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che
sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
9 L’art. 2 del regolamento interno tipo –
decisione del Consiglio 1999/468/CE (GU
«L’ordine
del giorno distingue tra:
(…)
b) le
altre questioni sottoposte all’esame del comitato per informazione o semplice
scambio di punti di vista, sia su iniziativa del presidente, sia su richiesta
scritta di un membro del comitato (…)».
Procedimento precontenzioso
10 Il 18 marzo 2005
11 Il 10 maggio 2005
12 Reputando tale risposta insoddisfacente,
13 Non soddisfatta dalla risposta fornita dalla
Repubblica ellenica al detto parere motivato,
Sul ricorso
14
15 A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che, a
termini dell’art. 3, n. 1, lett. f), CE, l’instaurazione di una
politica comune nel settore dei trasporti è specificamente menzionata tra gli
obiettivi della Comunità (v., anche, sentenza 31 marzo
1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta «AETS»,
Racc. pag. 263, punto 20).
16 Ai sensi dell’art. 10 CE, poi, gli Stati
membri devono, da un lato, adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare
l’adempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CE ovvero da atti
delle istituzioni, e, dall’altro, astenersi da qualsiasi provvedimento che
rischi di compromettere il raggiungimento degli scopi del Trattato stesso (sentenza AETS,
cit., punto 21).
17 Dall’accostamento delle disposizioni citate emerge
che, qualora vengano adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli
scopi del Trattato, gli Stati membri non possono, al di fuori dell’ambito delle
istituzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad
alterarne l’efficacia (sentenza AETS,
cit., punto 22).
18 É
pacifico che le disposizioni del
regolamento, il cui fondamento normativo è dato dall’art. 80, n. 2,
CE, disposizione che, al suo secondo comma, fa riferimento
all’art. 71 CE, costituiscono norme comunitarie adottate per il
raggiungimento degli scopi del Trattato.
19 Pertanto, occorre esaminare se, sottoponendo al
comitato di sicurezza marittima dell’IMO la proposta controversa, che
20
21 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 36 delle conclusioni, invitando il comitato di sicurezza marittima
dell’IMO ad esaminare l’istituzione di liste di controllo («check
lists») o di altri strumenti appropriati per assistere
gli Stati contraenti della Convenzione SOLAS nella verifica della conformità
delle navi e degli impianti portuali ai requisiti previsti dal capitolo XI‑2
dell’allegato di tale convenzione e dal codice ISPS,
22 Orbene, l’adozione di tali nuove norme produrrebbe,
conseguentemente, effetti sul regolamento, in quanto il legislatore comunitario
ha deciso, come risulta sia dall’art. 3 sia dagli allegati I e II del
regolamento medesimo, di includere, in sostanza, questi due strumenti
internazionali nel diritto comunitario.
23 Ciò premesso,
24 Tale
interpretazione non può essere
inficiata dall’argomento della Repubblica ellenica secondo cui
25 Invero
26 Tuttavia, un’eventuale violazione da parte della
Commissione dell’art. 10 CE non è idonea a consentire ad uno Stato
membro di assumere iniziative atte ad incidere su norme comunitarie, adottate
per conseguire gli obiettivi del Trattato, e ciò in violazione degli obblighi
imposti allo Stato medesimo, in una causa come quella in esame, dagli
artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE. Infatti, uno Stato
membro non può permettersi di porre in essere unilateralmente provvedimenti
correttivi o di difesa destinati ad ovviare all’eventuale trasgressione, da
parte di un’istituzione, delle norme del diritto comunitario (v., per analogia,
sentenza 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley
Lomas, Racc. pag. I‑2553, punto 20 e giurisprudenza ivi
citata).
27 A sostegno della propria tesi,
28 Tuttavia, i documenti che costituiscono tale
presunto gentlemen’s agreement non corroborano la
tesi del suddetto Stato membro. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale
al paragrafo 46 delle conclusioni, dai documenti indicati emerge, in sostanza,
che la competenza esclusiva della Comunità non impedisce la partecipazione
attiva degli Stati membri all’IMO, posto che le posizioni assunte da questi
ultimi nell’ambito di tale organizzazione internazionale sono state oggetto, ex
ante, di un coordinamento comunitario. Orbene, è pacifico che, nel caso di
specie, un simile coordinamento non ha avuto luogo.
29 D’altronde, un gentlemen’s
agreement, anche ammesso che possieda la portata attribuitagli dalla Repubblica
ellenica, non potrebbe in ogni caso incidere sulla ripartizione delle
competenze tra gli Stati membri e
30 Analogamente, non può trovare accoglimento
l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui, non avendo
31 Del resto, il fatto che
32
33 In proposito è sufficiente rilevare che la
competenza degli Stati membri, che discende dalla disposizione citata, non
implica l’esistenza in capo a questi ultimi di una competenza esterna ad
adottare iniziative idonee ad incidere sulle disposizioni del regolamento.
34 All’udienza
35 Va rilevato tuttavia che l’art. 307, primo
comma, CE può trovare applicazione solo qualora sussista un’incompatibilità
tra, da un lato, un obbligo derivante dalla convenzione internazionale,
conclusa dalla Repubblica ellenica prima della sua adesione alla Comunità e per
la quale tale Stato è divenuto membro dell’IMO, e, dall’altro, un obbligo
scaturente dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 4 luglio 2000,
causa C‑62/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑5171,
punti 46 e 47).
36 In primo luogo, tutta l’argomentazione della
Repubblica ellenica consiste nel sostenere che il fatto di aver sottoposto la proposta
controversa al comitato di sicurezza marittima dell’IMO non sarebbe in
contraddizione con gli obblighi che incombono su tale Stato membro in forza del
diritto comunitario, circostanza che specificamente esclude la possibilità di
ricorrere all’art. 307, primo comma, CE.
37 In secondo luogo,
38 Di conseguenza, si deve dichiarare che
Sulle spese
39 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Poiché
Per questi motivi,
1)
2)
(Seguono le firme)