Corte di Giustizia delle Comunità europee, 31 marzo
1971
C-22/70, Commissione – Consiglio (AETS)
Commissione
delle Comunità europee,
rappresentata
dal vicedirettore generale del suo ufficio legale sig
. Gerard Olivier, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo,
presso il suo consigliere giuridico sig . Emile Reuter, 4, Boulevard Royal, ricorrente,
contro
Consiglio
delle Comunità europee,
rappresentato
dal suo consigliere giuridico sig . Ernst Wohlfart, direttore generale presso
Oggetto della causa
Causa avente
ad oggetto l' annullamento della deliberazione del Consiglio
20 marzo
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso proposto
il 19 maggio 1970,
2 Il Consiglio
ha eccepito, in via preliminare, l' irricevibilità del ricorso, sostenendo che la deliberazione
di cui e causa non ha la natura di atto impugnabile ai sensi dell' art . 173, 1
) comma del Trattato.
3/5 Questa
natura dipende dal chi fosse competente, alla data di cui trattasi, a negoziare
e concludere l' AETS. L' efficacia
giuridica della deliberazione è infatti diversa a seconda che la si debba
considerare come esercizio di poteri spettanti alla Comunità ovvero come
coordinamento, da parte degli Stati membri, dell' esercizio dei poteri che si
sono riservati . Per pronunziarsi sull' eccezione d' irricevibilità va quindi previamente risolta la questione
del se, alla data della deliberazione di cui è causa, la competenza a negoziare
e a concludere l' AETS spettasse alla Comunità ovvero agli Stati membri.
1 . Sulla questione preliminare
6/8
9/11 Dal canto
suo, il Consiglio sottolinea che i poteri della Comunità sono poteri
attribuiti, quindi la competenza a concludere accordi con gli Stati terzi puo' essere ammessa solo se il Trattato la contempla
espressamente. In particolare, l' art . 75
riguarderebbe unicamente i provvedimenti interni alla Comunità e non potrebbe
essere interpretato come un' autorizzazione a stipulare accordi internazionali.
In ogni caso, detta competenza non sarebbe generale ed esclusiva, ma al massimo
concorrente con quella degli Stati membri.
12/15 In
mancanza di disposizioni del Trattato che disciplinino esplicitamente la
negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel campo della
politica dei trasporti - categoria alla quale l' AETS
sostanzialmente appartiene - si deve aver riguardo al modo in cui il Trattato
nel suo complesso disciplina i rapporti con gli Stati terzi . L' art . 210 stabilisce che "
16/19 Detta
competenza non dev' essere in ogni caso espressamente
prevista dal Trattato - come ad esempio negli artt .
113 e 114 per gli accordi tariffari e commerciali e nell' art
. 238 per gli accordi d' associazione - ma può desumersi anche da altre
disposizioni del Trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle
istituzioni della Comunità. In particolare, tutte le volte che ( per la
realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato )
20/22 All' art . 3, e ), il Trattato menziona espressamente fra
gli scopi della Comunità l' instaurazione di una politica comune nel settore
dei trasporti. A norma dell' art. 5, gli Stati membri
devono adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare l' adempimento delle
obbligazioni derivanti dal Trattato, ovvero da atti delle istituzioni, e, in
secondo luogo, astenersi da qualsiasi provvedimento che rischi di compromettere
il raggiungimento degli scopi del Trattato. Dall' accostamento
di queste disposizioni emerge che, qualora vengano adottate norme comunitarie
per il raggiungimento degli scopi del Trattato, gli Stati membri non possono,
fuori dall' ambito delle istituzioni comuni, assumere impegni atti ad incidere
su dette norme o ad alterarne l' efficacia.
23/27 Ai sensi
dell' art. 74, gli scopi del Trattato in materia di
trasporti vengono perseguiti nell' ambito di una politica comune. A tal fine, l' art. 75, n. 1, domanda al Consiglio lo stabilire norme
comuni e l' adottare, inoltre, " ogni altra utile disposizione ". a termini della lettera a ) della stessa disposizione, dette
norme comuni si applicano " ai trasporti internazionali in partenza dal
territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul
territorio di uno o più Stati membri ". Questa disposizione riguarda pure,
per la parte del tragitto che si svolge nel territorio comunitario, i trasporti
provenienti da, o destinati a, Stati terzi. Essa
presuppone quindi che la competenza della Comunità si estenda a relazioni
disciplinate dal diritto internazionale ed implica di conseguenza, nel campo di
cui trattasi, la necessita di accordi con gli Stati terzi interessati.
28/29 Benchè gli artt. 74 e 75 non attribuiscano espressamente
alla Comunità dei poteri in materia di conclusione di accordi internazionali, l' adozione - il 25 marzo 1969 - del Regolamento del
Consiglio n. 543/69 ( relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU 1969, n. l 77, pag. 49
) ha cionondimeno attribuito alla Comunità un' indubbia competenza a concludere
con gli Stati terzi qualsiasi accordo riguardante la materia disciplinata dal
regolamento stesso. Questa attribuzione di competenza e del resto espressamente
ammessa dall' art. 3 di detto regolamento, il quale
dispone che "
30/32 Dato che
la materia dell' AETS rientra nella sfera disciplinata
dal Regolamento n . 543/69, la competenza a negoziare e concludere l' accordo
di cui trattasi spetta alla Comunità a far data dall' entrata in vigore di
detto regolamento. Questa competenza comunitaria esclude qualsiasi competenza
concorrente degli Stati membri, dato che qualsiasi iniziativa presa fuori dall' ambito delle istituzioni comuni si deve ritenere
incompatibile con l' unicità del mercato comune e con l' applicazione uniforme
del diritto comunitario. La questione della ricevibilità va risolta partendo da
questa situazione giuridica.
2 . Sulla ricevibilità del ricorso
33 La
ricevibilità del ricorso viene contestata dal Consiglio per varie ragioni,
relative alla natura della deliberazione di cui è causa e, in subordine, alla
mancanza d' interesse della Commissione, all'
atteggiamento da questa assunto in precedenza ed infine alla scadenza del
termine.
a ) Mezzo
relativo alla natura della deliberazione 20 marzo 1970
34/37 Il Consiglio
sostiene che la deliberazione 20 marzo 1970 non è un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173, 1 ) comma, 1 ) inciso, giacchè,
tenuto conto della forma, dell' oggetto e del contenuto, essa non è un
regolamento, nè una decisione nè
una direttiva ai sensi dell' art .
38/43 A norma dell' art. 173,
44/47 Nella
sessione del 20 marzo 1970 il Consiglio, dopo uno scambio di opinioni fra i
suoi membri e i rappresentanti della Commissione, ha approvato un complesso di
" conclusioni " a proposito dell' atteggiamento
da assumersi dai governi degli Stati membri nei negoziati finali sull' AETS. Questa
deliberazione riguarda essenzialmente lo scopo e la procedura dei negoziati. Per
quanto riguarda lo scopo da raggiungere, il Consiglio ha concordato un
atteggiamento consistente nel chiedere l' adattamento
dell' AETS al regolamento comunitario, contro determinate deroghe da accettarsi
dalla Comunità. Tenuto conto di questo scopo, il Consiglio ha invitato
48/49 Per
quanto riguarda la procedura dei negoziati, il Consiglio ha concordato, in
conformità alla linea di condotta adottata nelle sessioni precedenti, che i
negoziati sarebbero stati continuati e conclusi dai sei Stati membri, i quali sarebbero divenuti firmatari dell' AETS. Nel corso
dei negoziati e al momento della conclusione dell' accordo,
gli Stati avrebbero seguito una linea comune ed avrebbero costantemente
coordinato le rispettive posizioni secondo la prassi abituale, in stretto
contatto con le istituzioni comunitarie, mentre la delegazione dello Stato
membro cui spetta la presidenza del Consiglio avrebbe agito come portavoce.
50/51 Dal
verbale non risulta che
52/55 Da
quanto precede si desume che la deliberazione del Consiglio verteva su un
oggetto che rientra nella competenza della Comunità; di conseguenza gli Stati
membri non potevano agire fuori dall' ambito delle
istituzioni comuni. Per quanto riguarda lo scopo dei negoziati definito dal Consiglio,
si deve ritenere quindi che la deliberazione 20 marzo 1970 non era
semplicemente l' espressione o la constatazione di un coordinamento
volontario, bensì aveva la finalità di stabilire una linea di condotta vincolante
per le istituzioni come per gli Stati membri e destinata ad incidere in seguito
sul contenuto del regolamento. Nella parte della deliberazione relativa alla
procedura dei negoziati, il Consiglio ha adottato disposizioni atte a derogare,
eventualmente, alle procedure contemplate dal Trattato per quanto riguarda la
negoziazione e la conclusione di accordi coi Paesi terzi. La deliberazione 20
marzo
b ) Mezzi in
subordine relativi alla ricevibilità
56/58 Il Consiglio
sostiene che l' esame delle conseguenze di un
eventuale annullamento della deliberazione 20 marzo 1970 conferma la tesi che
questa delibera non ha prodotto alcun effetto giuridico. L' annullamento
porrebbe nel nulla la constatazione del coordinamento fra Stati membri, ma non
il coordinamento stesso ne impedirebbe l' ulteriore attività degli Stati in
sede di negoziati sull' AETS.
59/61 A norma dell' art. 174, " se il ricorso è fondato,
62Il Consiglio
sostiene ancora che
63/64 Dato che
la causa verte sulla struttura istituzionale della Comunità, la ricevibilità
del ricorso non può dipendere da omissioni o da errori anteriormente commessi
dalla ricorrente. Oltracciò, le eccezioni sollevate dal Consiglio rientrano nel
merito della controversia.
65 Il Consiglio
assume infine che l' azione è tardiva, giacchè la deliberazione 20 marzo 1970 si è limitata a
riaffermare dei principi già posti in precedenti sessioni del Consiglio, l'
ultima delle quali ha avuto luogo il 17-18 marzo 1969.
66
67 Dal
complesso di queste considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile.
3 . Nel merito della controversia
68
a ) Violazione
degli artt . 75 e 228
69/71
73/74 Le
competenze circa la negoziazione e la messa in vigore dell' AETS
vanno ripartite tra le istituzioni comunitarie tenendo conto sia delle
disposizioni relative alla politica comune dei trasporti, sia di quelle che
disciplinano la conclusione di accordi da parte della Comunità. A norma dell' art. 75, n. 1, spetta al Consiglio adottare, su
proposta della Commissione e sentiti il Comitato economico e sociale e l' Assemblea,
gli opportuni provvedimenti ( sotto forma di regolamenti o altro ) per l'
attuazione della politica comune dei trasporti.
75/76 A norma dell' art. 228, n. 1, gli accordi, qualora debbano essere
conclusi con uno o più Stati terzi ovvero con un' organizzazione internazionale,
vengono negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio, salvi restando
gli eventuali poteri più ampi attribuiti alla Commissione. Dato che i negoziati
si sono svolti nell' ambito della Commissione
economica per l' Europa dell' Onu, si deve prendere in considerazione pure l'
art. 116, 1 ) comma, ai sensi del quale, a decorrere dalla fine del periodo
transitorio, gli Stati membri condurranno unicamente " un' azione comune
nell' ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico ".
La realizzazione di questa azione comune e di competenza del Consiglio, il quale
statuisce su proposta della Commissione.
77/80 Dall' accostamento di queste varie disposizioni si desume
che, trattandosi di un oggetto che rientra in una politica comune, gli Stati
membri erano comunque tenuti ad agire solidamente per la difesa degli interessi
della Comunità. Questa solidarietà è stata sancita dalla deliberazione 20 marzo
1970, che sotto questo aspetto non presta il fianco a critiche. Dal complesso
di dette disposizioni, in particolare dall' art. 228,
n . 1, emerge inoltre che il potere di concludere l' accordo spettava al
Consiglio. Dal canto suo,
81/84 Tuttavia,
questa ripartizione di competenze fra istituzioni sarebbe stata imperativa solo se i negoziati fossero iniziati in un
momento in cui
85/87 Ne consegue
che, il 20 marzo 1970, il Consiglio ha statuito su una situazione di cui non
era più interamente libero di disporre nei rapporti coi Paesi terzi che
partecipavano ai negoziati. Se a questo punto fosse stata fatta presente agli Stati
terzi interessati la nuova ripartizione di poteri all' interno
della Comunità, ciò avrebbe potuto pregiudicare il buon esito dei negoziati,
come ha del resto ammesso il rappresentante della Commissione presente alla
deliberazione del Consiglio. In una situazione del genere, le due istituzioni i
cui poteri erano direttamente in questione - cioè il Consiglio e
88/92 Dal
verbale della sessione 20 marzo 1970 si desume che
b ) Altri
mezzi dedotti dalla Commissione ( art. 235; difetto di motivazione )
93/94 In
subordine
95/96 L' art . 235, benchè consenta al Consiglio
di adottare " le disposizioni del caso " pure nel campo delle
relazioni esterne, non stabilisce un obbligo, ma attribuisce al Consiglio una
facoltà il cui mancato esercizio non può inficiare la validità di una
deliberazione. Il motivo va quindi disatteso.
97
98/99 Questi
requisiti, previsti dall' art. 190 per quanto riguarda
i regolamenti, le direttive e le decisioni, non valgono per un atto di natura
particolare quale la deliberazione di cui è causa. La partecipazione ai lavori
del Consiglio ha infatti dato alla Commissione tutte
le garanzie giuridiche che l' art. 190 intende assicurare ai terzi interessati ai
provvedimenti ivi menzionati.
100 Il ricorso
va pertanto respinto.
Decisione relativa alle
spese
4. 101/103 A
norma dell' art. 69, paragrafo 2 del regolamento di
procedura, il soccombente e condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.
Nella fattispecie, nessuna delle parti ha formulato conclusioni circa le spese;
queste vanno quindi compensate.
Dispositivo
respinta ogni
altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1 ) il ricorso
è respinto .
2 ) ciascuna
parte sopporterà le spese da essa incontrate.
(Seguono le firme)