Corte di Giustizia delle Comunità europee, 18 giugno
1991
C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorasi Anonimi Etairia (ERT AE)
e a. – Dimotiki Etairia Pliroforissis
(DEP) e a.
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Monomeles Protodikeío (Tribunale di primo grado) di Salonicco
(Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elliniki Radiophonia Tiléorasi Anonimi Etairia (ERT AE),
interveniente: Panellinia omospondia syllogon prossopikou ERT,
e
Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP),
Sotirios Kouvelas,
intervenienti: Nicolaos Avdellas e altri,
domanda vertente
sull' interpretazione del Trattato CEE e in particolare dei relativi artt. 2,
3, lett. f), 9, 30, 36, 85 e 86,
composta dai
signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, G.C.
Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti
di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N.
Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato
generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore
principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per
- per
- per il
governo della Repubblica francese, dalla sig.ra E. Belliard,
vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli
Affari esteri, e dal sig. G. de Bergues, segretario
capo aggiunto degli Affari esteri, presso lo stesso ministero, in qualità di
agenti,
- per
vista la
relazione d' udienza,
sentite le
difese orali della Elliniki Radiophonia
Tiléorasi Anonimi Etairia,
della Dimotiki Etairia Pliroforissis e della Commissione svolte all' udienza del
27 novembre 1990,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 gennaio
1991,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 11 aprile 1989, pervenuta alla Corte il 16 agosto successivo, il Monomeles Protodikeío (Tribunale di primo grado) di Salonicco decidendo su un procedimento sommario ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del Trattato e in particolare degli artt. 2, 3, lett. f), 9, 30, 36, 85 e 86, nonché dell' art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "Convenzione europea dei diritti dell' uomo"), al fine di valutare la compatibilità con dette disposizioni di un regime nazionale di diritti esclusivi in materia di televisione.
2 Dette
questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia che contrappone
l' Elliniki Radiophonia Tiléorasi Anonimi Etairia (in prosieguo: la "ERT"), impresa
ellenica di radio e di televisione alla quale lo Stato ellenico ha concesso dei
diritti esclusivi per l' esercizio delle sue attività, alla Dimotiki
Etairia Pliroforissis (in
prosieguo: la "DEP"), azienda municipale di informazione di
Salonicco, e al sig. S. Kouvelas, sindaco di detta
città. Nonostante l' esistenza dei diritti esclusivi
di cui
4 Ritenendo
che le attività della DEP e del sindaco di Salonicco ricadessero sotto i propri
diritti esclusivi, l' ERT adiva il Tribunale di primo
grado di Salonicco con un procedimento sommario al fine di far vietare, sulla
base dell' art. 16 della citata legge n. 1730/1987, la diffusione di qualsiasi
emissione e di ottenere la confisca e il sequestro dell' attrezzatura tecnica.
Dinanzi al Tribunale, il DEP e il sig. Kouvelas
hanno, in principalità, invocato le norme di diritto
comunitario e della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.
5 Ritenendo
che la causa sollevi importanti questioni di diritto comunitario, il giudice
nazionale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
"1) Se
sia conforme al Trattato CEE ed al diritto derivato una legge che autorizzi un
unico operatore a detenere il monopolio della televisione nell'
intero territorio di uno Stato membro e ad effettuare trasmissioni
televisive di ogni tipo.
2) In caso di
soluzione affermativa, se e in che misura vi sia inosservanza del principio di
libera circolazione delle merci di cui all' art. 9 del
Trattato CEE, tenuto conto del fatto che l' esercizio da parte di un unico
operatore del privilegio esclusivo della televisione implica, per gli altri
cittadini della Comunità, il divieto di esportare, di concedere in noleggio o
di distribuire in qualsiasi modo nello Stato membro in questione merci,
supporti di suono, film, documentari televisivi nonché altri prodotti che
possano venir usati per l' emissione di messaggi televisi,
salvo che per il perseguimento degli obiettivi di detto operatore, titolare del
privilegio di esclusiva della televisione, soprattutto quando detto operatore
ha la possibilità di scegliere e di preferire il prodotto nazionale e i
materiali locali a quelli degli altri Stati membri.
3) Se e in
qual misura la concessione ad un solo titolare del privilegio televisivo
costituisca misura d' effetto equivalente a
restrizioni quantitative all' importazione, espressamente vietate dall' art. 30
del Trattato CEE.
4) Se si
ammette che sia legittima da parte di uno Stato membro l' attribuzione
mediante legge ad un solo operatore televisivo del privilegio esclusivo di
trasmettere programmi televisivi di ogni genere nel territorio di uno Stato
membro, in quanto, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia,
ricadente sotto l' art. 36 del Trattato perché detta attribuzione risponde ad
un' esigenza imperativa e persegue uno scopo d' ordine pubblico, quale l'
organizzazione della televisione nel pubblico interesse, se e in qual misura si
sia esagerato nel perseguire detto scopo: in altri termini se la tutela dell'
interesse pubblico sia stata perseguita con i mezzi meno onerosi, vale a dire
con quelli che meno ostacolano la libera circolazione delle merci.
5) Se e in
qual misura i diritti d' esclusiva attribuiti da uno
Stato membro ad un' impresa (operatore unico) in fatto di trasmissioni di
televisione e l' esercizio di tali diritti siano conciliabili con le norme
sulla concorrenza di cui all' art.
6) Qualora lo
Stato membro si avvalga dell' impresa incaricata di
gestire la televisione, anche per quel che riguarda la sua attività commerciale
- specie la pubblicità -, come impresa incaricata di prestare servizi di
pubblico interesse economico, se e in qual misura le norme di concorrenza dell'
art.
7) Se si possa
ritenere che siffatta impresa, alla quale è stato attribuito con legge dello
Stato membro il monopolio televisivo nell' intero
territorio dello Stato stesso per trasmissioni televisive di ogni genere,
detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune.
8) In caso
affermativo, se e in che misura costituisca abuso di posizione dominante l' imposizione ai consumatori comunitari (in assenza di
concorrenza sul mercato) di prezzi di monopolio per le trasmissioni
pubblicitarie nonché il trattamento preferenziale delle stesse a discrezione
dell' impresa e l' esercizio dell' attività sopra ricordata nella questione n.
5 che porta alla soppressione della concorrenza nel settore nel quale l'
impresa opera.
9) Se e in
quale misura oggigiorno la concessione mediante legge ad un unico operatore del
monopolio della televisione nell' intero territorio
dello Stato membro e del privilegio esclusivo di effettuare trasmissioni
televisive di ogni genere sia conciliabile, da un lato, con lo scopo perseguito
dal Trattato CEE (preambolo e art. 2) del costante miglioramento delle
condizioni di vita dei popoli europei e del rapido sviluppo del tenore di vita
e, dall' altro, con l' art. 10 della Convenzione europea sulla tutela dei
diritti dell' uomo del 4 novembre 1950.
10) Se la
libertà di espressione, sancita dall' art. 10 della
Convenzione europea sui diritti dell' uomo 4 novembre 1950, e il summenzionato
fine del Trattato CEE, di cui al preambolo e all' art. 2 del Trattato,
impongano automaticamente agli Stati membri degli obblighi e quali,
indipendentemente dal fatto che siano in vigore norme scritte di diritto
comunitario".
6 Per una più
ampia esposizione del contesto normativo e dei fatti relativi alla causa
principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni
scritte depositate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'
udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura
necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Dalla
sentenza di rinvio emerge, in sostanza, che il giudice a quo con la prima
questione vuol sapere se il diritto comunitario osti all' esistenza
di un monopolio della televisione detenuto da una sola società alla quale lo
Stato membro ha concesso a tal fine diritti esclusivi. La seconda, la terza e
la quarta questione vertono sul punto se le norme relative alla libera
circolazione delle merci, in particolare l' art. 9 e
gli artt. 30 e 36 del Trattato, ostino all' esistenza di un siffatto monopolio.
Siccome dette questioni riguardano un monopolio di servizi, si deve rilevare
che esse vertono non solo sulle norme del Trattato in materia di libera
circolazione delle merci, ma anche su quelle relative alla
libera prestazioni dei servizi e in particolare sull' art. 59 del
Trattato.
8 La quinta,
sesta, settima e ottava questione vertono sull' interpretazione
delle norme di concorrenza applicabili alle imprese. A questo riguardo il giudice nazionale vuol sapere, in primo luogo, se l' art.
3, lett. f), e l' art. 85 del Trattato ostino alla concessione, da parte dello
Stato, di diritti esclusivi nel settore della televisione. In secondo luogo, il
giudice nazionale si chiede se un' impresa che gode di
un diritto esclusivo in materia di televisione su tutto il territorio di uno
Stato membro detenga in conseguenza di tale fatto una posizione dominante su
una parte sostanziale del mercato ai sensi dell' art. 86 del Trattato e se
taluni comportamenti costituiscano abuso di detta posizione dominante. In terzo
luogo, il giudice nazionale vuol sapere se l' applicazione
delle norme di concorrenza osti allo svolgimento della missione specifica
assegnata ad una siffatta impresa.
9 La nona e la
decima questione vertono sull' esame di una situazione
di monopolio nel settore della televisione con riferimento all' art. 2 del
Trattato e all' art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.
Sul monopolio
della televisione
10 Si deve
ricordare che nella sentenza 30 aprile 1974, Sacchi, punto 14 della motivazione
(causa 155/73, Racc. 409),
11 Tuttavia, dall' art. 90, nn. 1 e 2, del
Trattato emerge che il modo con il quale tale monopolio è organizzato o
esercitato può ledere le norme del Trattato, specie quelle sulla libera
circolazione delle merci, sulla libera prestazione dei servizi e le norme di
concorrenza.
12 Si deve
pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che
il diritto comunitario non osta all' attribuzione di
un monopolio della televisione per considerazioni d' interesse pubblico, di
carattere extraeconomico. Tuttavia, le modalità di organizzazione e l' esercizio di un siffatto monopolio non debbono ledere le
disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei
servizi, come pure le norme di concorrenza.
Sulla libera
circolazione delle merci
14 Tuttavia,
dalla stessa sentenza emerge che gli scambi aventi ad oggetto materiali di ogni
genere, riproduzioni sonore, film, strumenti ed altri prodotti usati per la
diffusione dei messaggi televisivi sono soggetti alle norme sulla libera
circolazione delle merci.
16 Sarebbe
altrimenti se ne derivasse, direttamente o indirettamente, una discriminazione
tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi. Spetta al
giudice nazionale, l' unico competente a conoscere i
fatti, valutare se tale sia il caso che ricorre nella specie.
17 Per quanto
riguarda l' art. 9 del Trattato, è sufficiente
constatare che questo articolo contiene un divieto, tra gli Stati membri, di
imporre dazi doganali all' importazione ed all' esportazione e qualsiasi tassa
di effetto equivalente. Dato che dagli atti non emerge alcuna indicazione dalla
quale risulti che la normativa considerata comporta la riscossione di un' imposta all' importazione o all' esportazione, l' art. 9
non pare conferente ai fini della valutazione del monopolio considerato con
riferimento alle norme relative alla libera circolazione delle merci.
18 Pertanto,
si deve decidere dichiarando che gli articoli del Trattato sulla libera circolazione
delle merci non ostano alla concessione ad una sola impresa di diritti
esclusivi nel settore delle emissioni di messaggi televisivi e all' attribuzione a tal fine del potere esclusivo di
importare, noleggiare o distribuire materiali e prodotti necessari per la
diffusione, purché non ne consegua una discriminazione tra prodotti nazionali e
prodotti importati a danno di questi ultimi.
Sulla libera
prestazione dei servizi
20 Orbene,
come indicato al punto 12 della presente sentenza, per quanto l' esistenza di un monopolio di prestazioni di servizi non
sia, in quanto tale, incompatibile con il diritto comunitario non può
escludersi la possibilità che il monopolio sia organizzato in un modo tale da
violare le norme relative alla libera prestazione dei servizi. Tale è, in
particolare, il caso che ricorre quando il monopolio arriva a porre in essere
una discriminazione tra le trasmissioni televisive nazionali e quelle
provenienti dagli altri Stati membri, a danno di queste ultime.
21 Per quanto
riguarda il monopolio dedotto in lite nella causa principale, dal testo dell' art. 2, n. 2, della legge n. 1730/1987, come pure
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ellenico emerge che il privilegio
esclusivo della ERT comprende sia il diritto di diffondere emissioni proprie
(in prosieguo: la "diffusione") sia il diritto di captare e di
ritrasmettere emissioni provenienti da altri Stati membri (in prosieguo: la
"ritrasmissione").
22 Come
osservato dalla Commissione, il cumulo del monopolio di diffusione e di
ritrasmissione in una stessa impresa conferisce a questa la possibilità di
trasmettere i propri programmi e, allo stesso tempo, di limitare la
ritrasmissione dei programmi di altri Stati membri. Questa possibilità, in
assenza di una qualsiasi garanzia per la ritrasmissione dei programmi di altri
Stati membri, può indurre l' impresa a favorire i
propri programmi a danno dei programmi stranieri. In un sistema siffatto,
rischia, pertanto, di essere seriamente compromessa la parità delle opportunità
tra la diffusione dei propri programmi e la ritrasmissione dei programmi di
altri Stati membri.
23 La
questione se il cumulo del diritto esclusivo di diffusione e del diritto di
ritrasmissione si risolve effettivamente in una discriminazione a danno di
emissioni provenienti da altri Stati membri rientra nella valutazione dei fatti
per i quali solo il giudice nazionale è competente.
24 Si deve poi
sottolineare che le norme sulla libera prestazione di servizi ostano ad una
normativa nazionale che produce siffatti effetti discriminatori, a meno che
tale normativa non rientri nella deroga di cui all' art.
56 del Trattato alla quale l' art. 66 fa rinvio. Dall' art.
56, il quale deve essere interpretato in modo restrittivo emerge che norme
discriminatorie possono essere giustificate da motivi d' ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
25 Orbene,
dalle osservazioni formulate dinanzi alla Corte emerge che la normativa
considerata aveva come unico obiettivo quello di evitare perturbazioni dovute
al ristretto numero di canali disponibili. Un siffatto obiettivo non può
tuttavia costituire una giustificazione di questa normativa ai sensi dell' art. 56 del Trattato, dal momento che l' impresa
considerata utilizza solo un numero ristretto di canali disponibili.
26 Pertanto la
questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta nel senso che l' art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che
crei un monopolio dei diritti esclusivi di diffusione di emissioni proprie e di
ritrasmissione di emissioni provenienti da altri Stati membri, qualora un
siffatto monopolio comporti effetti discriminatori a danno delle emissioni
provenienti da altri Stati membri, a meno che detta normativa non sia giustificata
da uno dei motivi indicati nell' art. 56, al quale l' art. 66 del Trattato fa
rinvio.
Sulle norme di
concorrenza
27 Prima di
tutto va ricordato che l' art. 3, lett. f), del
Trattato enuncia soltanto un obiettivo della Comunità precisato in numerose disposizioni
del Trattato sulle norme di concorrenza tra cui, in particolare, gli artt. 85,
86 e 90.
28 Per quanto
riguarda il comportamento autonomo di un' impresa,
questo dev' essere valutato con riferimento alle
disposizioni del Trattato valide per le imprese, quali, in particolare, gli
artt. 85, 86 e 90, n. 2.
32 Se l' art. 86 del Trattato non vieta un monopolio in quanto
tale, esso però osta al suo sfruttamento abusivo. A tal fine l'
art. 86 elenca, a mo' d' esempio, un certo numero di pratiche abusive.
34 Spetta
pertanto al giudice nazionale valutare la compatibilità delle pratiche di una
siffatta impresa con l' art. 86 e verificare se dette
pratiche, qualora fossero in contrasto con detta disposizione, possano essere
giustificate dalle esigenze derivanti dall' adempimento della specifica
missione eventualmente affidata all' impresa.
35 Per quanto
riguarda le misure di Stato, e più precisamente la concessione di diritti
esclusivi, si deve sottolineare che se gli artt. 85 e 86 si rivolgono
innegabilmente alle imprese, è altrettanto vero che il Trattato obbliga gli
Stati membri ad astenersi dall' emanare o dal
mantenere in vigore provvedimenti che possono rendere praticamente inefficaci
tali norme (v. sentenza 16 novembre 1977, INNO, punti 31 e 32 della
motivazione, causa 13/77, Racc. pag. 2115).
36 Ed è in
questa prospettiva che l' art. 90, n. 1, vieta agli
Stati membri di emanare o mantenere in vigore, nei confronti delle imprese cui
riconoscono diritti speciali o esclusivi, provvedimenti in contrasto con le
norme del Trattato.
37 Si deve a
questo proposito constatare che l' art. 90, n. 1, del
Trattato osta alla concessione, da parte di uno Stato membro, di un diritto
esclusivo di ritrasmissione di emissioni televisive ad un' impresa avente un
diritto esclusivo di diffusione di emissioni, qualora questi diritti siano
idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l'
art. 86 del Trattato con una politica delle emissioni discriminatoria in favore
dei propri programmi.
38 La
questione sollevata dal giudice a quo deve pertanto essere risolta nel senso
che l' art. 90, n. 1, del Trattato osta alla
concessione di un diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di
ritrasmissione di emissioni televisive ad una sola impresa, qualora questi
diritti siano idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è
indotta a violare l' art. 86 con una politica di emissione discriminatoria in
favore dei suoi propri programmi, salvo che l' applicazione dell' art. 86 sia
di impedimento alla missione particolare ad essa affidata.
Sull' art. 2 del
Trattato
39 Secondo la
costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 24 gennaio
1991, Alsthom, causa C-339/89, Racc. pag. I-107), l' art. 2 del Trattato, menzionato nella nona e decima
questione pregiudiziale, descrive la missione della Comunità economica europea.
Gli obiettivi enunciati da questa disposizione riguardano l' esistenza
e il funzionamento della Comunità la cui realizzazione deve essere il risultato
dell' instaurazione del mercato comune e del graduale ravvicinamento delle
politiche economiche degli Stati membri.
40 La
questione sollevata dal giudice nazionale deve essere pertanto risolta nel
senso che l' art. 2 non può fornire criteri per
valutare la conformità del monopolio televisivo nazionale con il diritto
comunitario.
Sull' art. 10
della Convenzione europea dei diritti dell' uomo
41 Per quanto
riguarda l' art. 10 della Convenzione europea dei
diritti dell' uomo, menzionato nella nona e decima questione, si deve
ricordare, in via preliminare, che secondo la costante giurisprudenza i diritti
fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali
44 Ne consegue
che in un siffatto caso, è compito del giudice nazionale e, eventualmente,
della Corte valutare l' applicazione di dette
disposizioni, con riguardo a tutte le norme di diritto comunitario, ivi
compresa la libertà di espressione, sancita dall' art. 10 della Convenzione
europea dei diritti dell' uomo in quanto principio generale del diritto di cui
45 Si deve
pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che
le limitazioni apportate al potere degli Stati membri di applicare le
disposizioni di cui agli artt. 56 e 66 del Trattato per motivi d' ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica devono essere valutate alla luce del principio generale della libertà
di espressione, sancito dall' art. 10 della Convenzione europea dei diritti
dell' uomo.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
46 Le spese
sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha
il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Monomeles
Protodikeío di Salonicco, con sentenza 11 aprile
1989, dichiara:
1) Il diritto
comunitario non osta all' attribuzione di un monopolio
della televisione per considerazioni di interesse pubblico, di carattere extraeconomico.
Tuttavia, le modalità di organizzazione e l' esercizio
di un siffatto monopolio non debbono ledere le disposizioni del Trattato in
materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, come pure le norme di
concorrenza.
2) Gli
articoli del Trattato CEE sulla libera circolazione delle merci non ostano alla
concessione ad una sola impresa di diritti esclusivi nel settore delle
emissioni di messaggi televisivi e all' attribuzione a
tal fine del potere esclusivo di importare, noleggiare o distribuire materiali
e prodotti necessari per la diffusione, purché non ne derivi una
discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi
ultimi.
3) L' art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che
crei un monopolio di diritti esclusivi di difussione
di emissioni proprie e di ritrasmissione di emissioni provenienti da altri
Stati membri, qualora un siffatto monopolio comporti effetti discriminatori a
danno delle emissioni provenienti da altri Stati membri, a meno che detta
normativa non sia giustificata da uno dei motivi indicati nell' art. 56, al
quale l' art. 66 del Trattato fa rinvio.
4) L' art. 90, n. 1, del Trattato osta alla concessione di un
diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di ritrasmissione di
emissioni televisive a una sola impresa, qualora questi diritti siano idonei a
creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l' art. 86
con una politica di emissioni discriminatoria in favore dei propri programmi salvoché l' applicazione dell' art. 86 sia di impedimento
alla missione particolare ad essa affidata.
5) L' art. 2 del Trattato CEE non può fornire criteri per
valutare la conformità di un monopolio televisivo nazionale con il diritto
comunitario.
6) Le
limitazioni apportate al potere degli Stati membri di applicare le disposizioni
di cui agli artt. 56 e 66 del Trattato per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica debbono essere valutate alla luce del
principio generale della libertà di espressione, sancito dall'
art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.
(Seguono le firme)