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Corte di Giustizia delle ComunitĂ  europee, 11 luglio 1985

 

C-60/84 e C-61/84, Société Cinéthéque S.a e a. – Fédération nationale des cinémas français  

 

 

Nelle cause riunite 60 e 61/84 ,

 

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Parigi nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra

 

1 ) Cinéthéque Sa , con sede in Parigi,

 

2 ) Glinwood films Ltd , con sede in Londra,

 

3 ) Discophìle Club de France , con sede in Parigi,

 

4 ) Téléfrance Sa , con sede in Parigi,

 

e

 

Fédération nationale des cinémas français,

con sede in Parigi ( causa 60/84 ),

 

e fra

 

1 ) Éditions Réné Château Sarl , con sede in Parigi,

 

2 ) Hollywood Boulevard diffusion - Michel Fabre, con sede in Parigi ,

 

3 ) Sprl-dgd , con sede in Chârleroi ( Belgio ),

 

e

 

Fédération nationale des cinémas français,

con sede in Parigi ( causa 61/84 ),

 

 

Oggetto della causa

 

Domande vertenti sull’interpretazione degli artt. 30 , 34 , 36 e 59 del Trattato CEE, al fine di consentire al giudice proponente di pronunciarsi sulla compatibilità con detti articoli di talune disposizioni della normativa francese relative all’utilizzazione, sotto forma di videocassette o di videodischi, di pellicole proiettate contemporaneamente nelle sale cinematografiche,

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con due ordinanze 15 febbraio 1984 , pervenute in cancelleria il 7 marzo successivo , il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto a questa Corte a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause, aventi ad oggetto l ' interpretazione degli artt. 30 , 34 , 36 e 59 dello stesso Trattato , onde essere messo in grado di valutare la compatibilità, con dette disposizioni, della normativa francese sulla diffusione delle opere cinematografiche.

 

2 L’art. 89 della legge francese 29 luglio 1982, n. 82-652 sulla comunicazione audiovisiva ( JORF del 20.7.1982, pag. 2431 ), dispone che nessuna opera cinematografica rappresentata nelle pubbliche sale di proiezione può essere utilizzata contemporaneamente sotto forma di supporti destinati alla vendita o al noleggio ad uso privato, ed in particolare sotto forma di videocassette o di videodischi, prima della scadenza di un termine da stabilirsi con decreto e compreso fra sei e diciotto mesi. A norma dello stesso articolo, il termine decorre dal rilascio del permesso di pubblica proiezione ed è derogabile alle condizioni da stabilirsi mediante decreto.

 

3 Il decreto d’attuazione, adottato il 4 gennaio 1983, ha fissato detto termine in un anno. Secondo le ordinanze di rinvio, dal combinato disposto della citata disciplina e delle norme precedentemente adottate in materia di trasmissione delle pellicole alla televisione, emerge la seguente successione nel tempo dei modi di diffusione delle opere cinematografiche : in primo luogo le sale di proiezione , in secondo luogo le videocassette ed i videodischi , infine la televisione. Le ordinanze precisano che detta normativa è temperata dalla facoltà , attribuita al Ministro della cultura , di concedere deroghe al termine di un anno , previo parere di una commissione composta di otto membri , tra cui due rappresentanti degli editori di videocassette e di videodischi. Le deroghe vengono concesse , a termini del decreto d’attuazione , in base ai risultati dell’utilizzazione commerciale dell’opera cinematografica nelle sale.

 

4 Nel procedimento 60/84 , la causa principale riguarda la diffusione della pellicola cinematografica ' Furyo ' prodotta dalla società di diritto inglese Glinwood films Ltd , con sede in Londra. Nel marzo 1983, questa concedeva i diritti di distribuzione e di utilizzazione esclusiva di detta pellicola nelle sale cinematografiche ad una società francese , la aaa ; il 28 giugno successivo , il film otteneva il permesso di proiezione pubblica , ai sensi dell ' art . 89 della legge n . 82-652. Un mese più tardi , la Glinwood concedeva ad un ' altra società francese , la Cinéthéque Sa , la licenza esclusiva di fabbricazione e di distribuzione della videocassetta recante la stessa opera cinematografica a partire dal 1° ottobre 1983; la licenza riguardava i territori belga , francese e svizzero ; la Cinéthéque si impegnava a versare alla Glinwood un compenso di 500 000 franchi francesi. Dopo aver ottenuto anche l ' autorizzazione della società aaa , la Cinéthéque dava effettivamente inizio alla produzione e alla distribuzione della videocassetta alla data convenuta. Nell’ottobre 1983 , l ' esercizio di queste attività veniva sospeso in seguito ad un ' ordinanza , emessa in procedimento sommario , con cui si autorizzava la Fédération nationale des cinémas français , a sua domanda , a far sequestrare tutti i supporti video dell ' opera cinematografica ' Furyo ' distribuiti dalla Cinéthéque e offerti in vendita al pubblico da rivenditori e dettaglianti . La Cinéthéque e la Glinwood si rivolgevano al Tribunal de grande instance di Parigi per chiedere la revoca del provvedimento nonchè la declaratoria dell ' incompatibilità dell ' art . 89 della legge n . 82-652 e del decreto d ' attuazione 4 gennaio 1983 con gli artt. da 30 a 36 e 59 del Trattato CEE.

 

5 Nel procedimento 61/84 , la causa principale riguarda la diffusione della pellicola ' Le marginal ' , prodotto da due società francesi , la Cerito films e la Films Ariane . Queste affidavano alla società francese Éditions Réné Château Sarl l ' edizione , l ' utilizzazione e la distribuzione in videocassette di detta pellicola a partire dal 15 gennaio 1984 al più tardi , pattuendo un compenso di 1 500 000 franchi oltre alle royalties del 20% sulle vendite superiori a 20 000 videogrammi . Il contratto era valido per i territori belga , francese , lussemburghese e svizzero . Dal 27 ottobre 1983 la pellicola veniva proiettata in esclusiva nelle tre sale cinematografiche parigine appartenenti alla società Hollywood Boulevard diffusion - Michel Fabre ; il permesso di proiezione veniva rilasciato lo stesso 27 ottobre . Il 20 dicembre 1983 , la Cerito films autorizzava cionondimeno la società Editions Réné Château a distribuire il più presto possibile la videocassetta contenente l ' opera poichè in Francia circolavano copie abusive su cassetta . La Réné Château iniziava immediatamente la distribuzione , in collaborazione con la Hollywood Boulevard. Su domanda della Fédération nationale des cinémas français, veniva emessa il 27 dicembre 1983 un ' ordinanza d ' urgenza che vietava alle due società di procedere alla diffusione dell ' opera cinematografica su supporti video destinati alla vendita e al noleggio, sotto pena di ammenda. Le Éditions Réné Château e la Hollywood Boulevard si rivolgevano al Tribunal de grande instance di Parigi per chiedere la revoca del provvedimento nonchè la declaratoria dell’incompatibilità dell’art . 89 della legge 82-652 e del decreto d ' attuazione 4 gennaio 1983 con gli artt. da 30 a 36 e 59 del Trattato CEE.

 

6 Per poter risolvere il problema , il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia , nell ' ambito delle due cause , le seguenti questioni pregiudiziali :

' 1 ) se le disposizioni dell ' art . 89 della legge francese 29 luglio 1982 , integrate dal decreto 4 gennaio 1983 , che disciplinano la diffusione delle opere cinematografiche determinando in quale ordine cronologico debbano succedersi i vari tipi di diffusione , attraverso il divieto dello sfruttamento simultaneo delle opere nelle pubbliche sale cinematografiche e in forma di videocassette durante il periodo di un anno , salvo deroga , siano compatibili con gli artt. 30 e 34 del Trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci.

2)se le stesse disposizioni di diritto nazionale siano compatibili con l ' art. 59 del Trattato di Roma sulla libera prestazione dei servizi.

3)in caso di soluzione negativa dell’una o dell’altra delle due prime questioni, se la disciplina di cui all’art. 89 della legge 29 luglio 1982 ed al decreto 4 gennaio 1983 sia compatibile con l’art. 36 del Trattato di Roma, che contempla deroghe agli artt. 30 e 34 dello stesso Trattato. '

 

7 Con dette questioni, il giudice nazionale chiede come si debbano interpretare gli artt. 30 , 34 , 36 e 59 del Trattato per poter valutare la compatibilitĂ , con queste disposizioni , di una normativa nazionale che disciplina la diffusione delle opere cinematografiche determinando la successione nel tempo dei vari modi di distribuzione con il divieto della utilizzazione simultanea delle opere, per il periodo di un anno, mediante proiezione nelle sale cinematografiche e diffusione di videocassette.

 

8 Occorre innanzitutto accertare se le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi , e in particolare l’art. 59 , siano pertinenti alla valutazione della compatibilità di una siffatta normativa nazionale col diritto comunitario.

 

9 L’opera cinematografica rientra nella categoria delle opere artistiche che possono essere comunicate al pubblico, direttamente, come nel caso della trasmissione della pellicola alla televisione o della sua proiezione nelle sale cinematografiche, o indirettamente, attraverso supporti materiali come le videocassette. Nel secondo caso, la comunicazione al pubblico si confonde con la messa in circolazione del supporto materiale dell’opera.

 

10 La disposizione di legge francese che e all’origine delle due cause principali vieta l ' utilizzazione di un’opera cinematografica sotto forma di supporti, in particolare di videocassette; potrebbe quindi porsi il problema se detto divieto , pur non applicandosi alla semplice concessione di una licenza non seguita immediatamente dalla fabbricazione di videocassette , si estenda cionondimeno all’ordine di fabbricare siffatti prodotti. A questo proposito, si deve sottolineare che non si possono qualificare ' servizi ' , ai sensi del Trattato, i lavori relativi alla fabbricazione di videocassette , dato che le prestazioni del fabbricante di siffatti prodotti portano direttamente alla fabbricazione di un oggetto materiale che costituisce, d’altronde, oggetto di classificazione nella tariffa doganale comune ( voce 37.07 ). A tenore dell’art. 60 del Trattato, sono infatti considerate servizi le prestazioni fornite contro retribuzione che ' non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci '.

 

11 Da queste considerazioni emerge che i problemi sollevati dal giudice nazionale vanno esaminati con riguardo unicamente agli artt. da 30 a 36 del Trattato.

 

12 La discussione fra i partecipanti al procedimento si è concentrata sull’effetto della normativa nazionale di cui trattasi sulle importazioni delle videocassette e sullo smercio delle videocassette importate nel territorio nazionale. Il Governo francese ha dichiarato che il divieto stabilito dalla legge francese non si estende all’esportazione di videocassette e che lo scopo della legge non viene compromesso qualora videocassette contenenti opere cinematografiche rappresentate nelle sale di proiezione nel territorio francese siano esportate in altri stati membri. Il giudice nazionale, se ha autorizzato, nell’ambito di una delle liti principali, il sequestro di videocassette destinate all’esportazione, non ha, a parere del Governo francese, applicato correttamente la legge; il Governo francese ricorda, in proposito, che si tratta di una legge recente.

 

13 Di conseguenza, l’esame della normativa nazionale di cui trattasi dev’essere limitato agli effetti che essa può avere sulla importazione di videocassette e sullo smercio di videocassette importate.

 

14 A questo proposito, le attrici e le intervenienti nella causa principale , e cioè le società Cinéthéque e Glinwood films , Éditions Réné Château e Hollywood Boulevard , Téléfrance Sa e Société Discophìle Club de France, sottolineano che una normativa come quella vigente in Francia ha l ' effetto di imporre restrizioni agli scambi intracomunitari , dato che la sua applicazione impedisce che talune merci siano disponibili per la vendita nel territorio nazionale , pur potendo circolare liberamente nel territorio di altri Stati membri. Siffatto ostacolo per gli scambi intracomunitari non potrebbe essere giustificato, in base all’art. 36 del Trattato, da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale e , in particolare , del diritto d’autore , dato che il titolare di un diritto d ' autore sulle opere cinematografiche non potrebbe , proprio a causa di detta normativa , esercitare le facoltà inerenti a tale diritto.

 

15 La Fédération nationale des cinémas français, convenuta nelle cause principali, sostiene che la normativa di cui trattasi si applica indistintamente alle merci importate ed alle merci nazionali, è stata adottata in mancanza di normativa comunitaria in un settore che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, ed è giustificata da esigenze imperative d’interesse generale. Infatti, si tratterebbe della protezione del cinema in quanto espressione culturale, protezione necessaria tenuto conto del rapido sviluppo di altri modi di diffusione delle opere cinematografiche.

 

16 Il Governo francese, che difende un punto di vista analogo, osserva che le norme di cui si discute fanno parte di un complesso normativo diretto a stabilire la successione nel tempo dei vari modi di utilizzazione dell’opera cinematografica, al fine di garantire la precedenza dell’utilizzazione nelle sale di proiezione. L’ utilizzazione mediante telediffusione era già disciplinata, in Francia, mediante capitolati d ' oneri imposti agli enti televisivi nazionali e l ' art. 89 della legge n . 82-652 aveva lo scopo di applicare la stessa disciplina all’utilizzazione mediante videocassette, stabilendo peraltro un termine più breve. Il suddetto complesso normativo sarebbe necessario per garantire la creazione di opere cinematografiche, dato che la loro utilizzazione nelle sale di proiezione fornirebbe la parte essenziale dei redditi ( 80% ), mentre le entrate provenienti da altre forme di utilizzazione sarebbero molto modeste. La rappresentazione nelle sale di proiezione sarebbe quindi il presupposto essenziale della redditività delle attività cinematografiche e , di conseguenza , della stessa produzione di opere cinematografiche.

 

17 Il Governo francese aggiunge che si sarebbe potuto lasciare ai titolari dei diritti sulle opere cinematografiche la cura di ritardare l’utilizzazione mediante supporti video stabilendo, nei loro contratti, i termini da rispettare. Tuttavia, un siffatto sistema di autodisciplina non avrebbe potuto tener conto della crescente potenza dell’industria video e del rischio che nei rapporti contrattuali si instauri un tale squilibrio che il contratto non possa più svolgere la sua funzione regolatrice.

 

18 La Commissione constata che la disciplina nazionale di cui trattasi , vietando per un anno la messa in commercio delle videocassette che riproducono opere cinematografiche proiettate nelle sale , si risolve incontestabilmente nell’ostacolare l’importazione dei supporti video legalmente prodotti e distribuiti in un altro Stato membro ove si trovino in libera pratica. La possibilità di ottenere deroghe, in base al precitato decreto 4 gennaio 1983 , non potrebbe modificare detta constatazione. La Commissione sostiene cionondimeno che scopi di ordine culturale possono legittimare taluni ostacoli alla libera circolazione delle merci , a condizione che le restrizioni considerate si applichino indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati , siano adeguate allo scopo culturale perseguito e costituiscano il mezzo che intralci il meno possibile gli scambi comunitari.

 

19 A domanda della Corte , la Commissione ha fornito informazioni sulla situazione esistente negli altri Stati membri. In questi stati non vigono discipline simili a quella francese. Nella maggior parte degli Stati membri , gli operatori del settore hanno stipulato accordi di varia portata sui termini che devono essere osservati , dopo la prima rappresentazione delle opere cinematografiche nelle sale di proiezione , per poter diffondere le opere predette in forma di videocassette ; detti termini vanno da tre a dodici mesi , ma nella maggior parte dei casi sono di sei mesi. Nella Repubblica federale di Germania e in Danimarca , le opere cinematografiche che fruiscono di talune sovvenzioni non possono , a termini di direttive adottate dagli enti che attribuiscono le sovvenzioni stesse , essere distribuite in forma di videocassette prima di sei mesi e , rispettivamente , di un anno dalla prima proiezione nelle sale cinematografiche nel paese .

 

20 Alla luce dei vari dati sopra riportati si deve constatare in primo luogo che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali fa parte di una categoria di disposizioni che sono applicate nella maggior parte degli Stati membri, sotto forma contrattuale , amministrativa o legislativa , che hanno sfere d’applicazione diverse , ma che sono tutte intese a ritardare la diffusione di opere cinematografiche mediante videocassette nei mesi immediatamente successivi alla prima proiezione nelle sale cinematografiche al fine di tutelare l ' utilizzazione delle stesse nelle sale , ritenuta essenziale per la redditività della produzione cinematografica , nei confronti dell’utilizzazione mediante videocassette. In secondo luogo si deve rilevare che , in linea di principio , il Trattato lascia gli Stati membri liberi di valutare la necessità di un siffatto regime e di stabilire la forma che tale regime deve assumere nonchè i termini eventualmente necessari.

 

21 A questo proposito va osservato che un regime del genere , anche se si applica indistintamente alle videocassette prodotte nel territorio nazionale o importate , non ha lo scopo di disciplinare le correnti di scambio; esso non ha l ' effetto di favorire la produzione nazionale rispetto alla produzione degli altri Stati membri, ma quello di promuovere la produzione cinematografica in quanto tale.

 

22 Tuttavia, l’applicazione di un siffatto regime può intralciare gli scambi intracomunitari di videocassette a causa della diversità dei sistemi normativi vigenti nei vari Stati membri e delle condizioni relative alla rappresentazione delle opere cinematografiche nelle sale di proiezione. Di conseguenza, il divieto di utilizzazione stabilito da tale regime è compatibile col principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato solo purchè gli eventuali ostacoli derivantine per gli scambi intracomunitari non vadano al di là di quanto necessario per garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e purchè questo scopo sia legittimo con riguardo al diritto comunitario.

 

23 Questa legittimità non può essere esclusa nel caso del regime nazionale che , allo scopo di dare impulso alla creazione delle opere cinematografiche senza distinzione di origine , imponga , per un periodo iniziale limitato , che la diffusione di dette opere avvenga innanzitutto mediante proiezione nelle sale cinematografiche.

 

24 Le questioni del giudice a quo vanno pertanto risolte come segue : l ' art . 30 del trattato dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica alla normativa nazionale che disciplini la diffusione delle opere cinematografiche stabilendo la successione nel tempo dei vari modi di distribuzione mediante il divieto di utilizzare contemporaneamente delle opere, per un periodo limitato, attraverso la rappresentazione nelle sale cinematografiche e la diffusione di videocassette, qualora detto divieto si applichi indistintamente alle videocassette fabbricate nel territorio nazionale ed a quelle importate e qualora gli eventuali ostacoli che la sua applicazione può provocare per gli scambi intracomunitari non eccedano quanto e necessario per garantire , durante un periodo iniziale , la precedenza all’utilizzazione nelle sale di proiezione delle opere cinematografiche di qualsiasi origine rispetto ad altri mezzi di diffusione.

 

25 Le attrici e le intervenienti nelle cause principali hanno inoltre sollevato il problema se l’art. 89 della legge francese sulla comunicazione audiovisiva non violi la liberta d ' espressione garantita dall’art . 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e non sia, quindi, incompatibile col diritto comunitario.

 

26 Anche se la Corte ha il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel settore specifico del diritto comunitario, non le spetta tuttavia esaminare la compatibilitĂ , con la Convenzione europea, di una legge nazionale riguardante, come nel caso di specie, una materia di competenza del legislatore nazionale.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

27 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi , la Corte ,

 

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 15 febbraio 1984 , dichiara :

 

L’art. 30 del Trattato non si applica alla normativa nazionale che disciplini la diffusione di opere cinematografiche stabilendo la successione nel tempo dei vari modi di distribuzione mediante il divieto di utilizzare contemporaneamente dette opere, per un periodo limitato, attraverso la rappresentazione nelle sale cinematografiche e la diffusione di videocassette, qualora detto divieto si applichi indistintamente alle videocassette fabbricate nel territorio nazionale ed a quelle importate e qualora gli eventuali ostacoli che la sua applicazione può provocare per gli scambi intracomunitari non eccedano quanto è necessario per garantire, durante un periodo iniziale, la precedenza all’utilizzazione nelle sale di proiezione delle opere cinematografiche di qualsiasi origine rispetto ad altri mezzi di diffusione.

 

                 (Seguono le firme)