Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee, 11 luglio
1985
C-60/84 e C-61/84, SociĂ©tĂ© CinĂ©thĂ©que S.a e a. – FĂ©dĂ©ration nationale des cinĂ©mas français Â
Nelle cause riunite 60 e 61/84 ,
aventi ad
oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma
dell’art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance
di Parigi nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
1 ) Cinéthéque Sa , con sede in
Parigi,
2 ) Glinwood films Ltd , con sede in Londra,
3 ) Discophìle Club de France , con
sede in Parigi,
4 ) Téléfrance Sa , con sede in
Parigi,
e
Fédération nationale des cinémas français,
con sede in
Parigi ( causa 60/84 ),
e fra
1 ) Éditions Réné Château Sarl , con sede in Parigi,
2 ) Hollywood
Boulevard diffusion - Michel Fabre,
con sede in Parigi ,
3 ) Sprl-dgd , con sede in Chârleroi ( Belgio ),
e
Fédération nationale des cinémas français,
con sede in
Parigi ( causa 61/84 ),
Oggetto della causa
Domande vertenti sull’interpretazione degli artt. 30 , 34 , 36 e 59 del Trattato CEE, al fine di consentire al giudice proponente di pronunciarsi sulla compatibilità con detti articoli di talune disposizioni della normativa francese relative all’utilizzazione, sotto forma di videocassette o di videodischi, di pellicole proiettate contemporaneamente nelle sale cinematografiche,
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze 15 febbraio 1984 , pervenute in cancelleria il 7 marzo successivo , il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto a questa Corte a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause, aventi ad oggetto l ' interpretazione degli artt. 30 , 34 , 36 e 59 dello stesso Trattato , onde essere messo in grado di valutare la compatibilità , con dette disposizioni, della normativa francese sulla diffusione delle opere cinematografiche.
2 L’art. 89
della legge francese 29 luglio 1982, n. 82-652 sulla comunicazione audiovisiva
( JORF del 20.7.1982, pag. 2431 ), dispone che nessuna opera cinematografica
rappresentata nelle pubbliche sale di proiezione può essere utilizzata
contemporaneamente sotto forma di supporti destinati alla vendita o al noleggio
ad uso privato, ed in particolare sotto forma di videocassette o di
videodischi, prima della scadenza di un termine da stabilirsi con decreto e
compreso fra sei e diciotto mesi. A norma dello stesso articolo, il termine
decorre dal rilascio del permesso di pubblica proiezione ed è derogabile alle
condizioni da stabilirsi mediante decreto.
3 Il decreto
d’attuazione, adottato il 4 gennaio
4 Nel
procedimento 60/84 , la causa principale riguarda la diffusione
della pellicola cinematografica ' Furyo ' prodotta
dalla societĂ di diritto inglese Glinwood films Ltd , con sede in Londra.
Nel marzo 1983, questa concedeva i diritti di distribuzione e di utilizzazione
esclusiva di detta pellicola nelle sale cinematografiche ad una societĂ
francese , la aaa ; il 28
giugno successivo , il film otteneva il permesso di proiezione pubblica , ai
sensi dell ' art . 89 della legge n . 82-652. Un mese
piĂą tardi ,
5 Nel
procedimento 61/84 , la causa principale riguarda la
diffusione della pellicola ' Le marginal ' , prodotto
da due societĂ francesi ,
6 Per poter
risolvere il problema , il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia , nell ' ambito delle due cause , le seguenti questioni
pregiudiziali :
' 1 ) se le
disposizioni dell ' art . 89
della legge francese 29 luglio 1982 , integrate dal decreto 4 gennaio 1983 ,
che disciplinano la diffusione delle opere cinematografiche determinando in
quale ordine cronologico debbano succedersi i vari tipi di diffusione ,
attraverso il divieto dello sfruttamento simultaneo delle opere nelle pubbliche
sale cinematografiche e in forma di videocassette durante il periodo di un anno
, salvo deroga , siano compatibili con gli artt. 30 e 34 del Trattato di Roma
sulla libera circolazione delle merci.
2)se le stesse
disposizioni di diritto nazionale siano compatibili con l '
art. 59 del Trattato di Roma sulla libera prestazione dei servizi.
3)in caso di
soluzione negativa dell’una o dell’altra delle due prime questioni, se la
disciplina di cui all’art. 89 della legge 29 luglio 1982 ed al decreto 4
gennaio 1983 sia compatibile con l’art. 36 del Trattato di Roma, che contempla
deroghe agli artt. 30 e 34 dello stesso Trattato. '
7 Con dette
questioni, il giudice nazionale chiede come si debbano interpretare gli artt.
30 , 34 , 36 e 59 del Trattato per poter valutare la
compatibilitĂ , con queste disposizioni , di una normativa nazionale che disciplina
la diffusione delle opere cinematografiche determinando la successione nel
tempo dei vari modi di distribuzione con il divieto della utilizzazione
simultanea delle opere, per il periodo di un anno, mediante proiezione nelle
sale cinematografiche e diffusione di videocassette.
8 Occorre
innanzitutto accertare se le disposizioni del Trattato relative alla libera
prestazione dei servizi , e in particolare l’art. 59 ,
siano pertinenti alla valutazione della compatibilitĂ di una siffatta normativa
nazionale col diritto comunitario.
9 L’opera
cinematografica rientra nella categoria delle opere artistiche che possono
essere comunicate al pubblico, direttamente, come nel caso della trasmissione
della pellicola alla televisione o della sua proiezione nelle sale
cinematografiche, o indirettamente, attraverso supporti materiali come le
videocassette. Nel secondo caso, la comunicazione al pubblico si confonde con
la messa in circolazione del supporto materiale dell’opera.
10 La
disposizione di legge francese che e all’origine delle due cause principali
vieta l ' utilizzazione di un’opera cinematografica
sotto forma di supporti, in particolare di videocassette; potrebbe quindi porsi
il problema se detto divieto , pur non applicandosi alla semplice concessione
di una licenza non seguita immediatamente dalla fabbricazione di videocassette
, si estenda cionondimeno all’ordine di fabbricare siffatti prodotti. A questo
proposito, si deve sottolineare che non si possono qualificare ' servizi ' , ai sensi del Trattato, i lavori relativi alla
fabbricazione di videocassette , dato che le prestazioni del fabbricante di
siffatti prodotti portano direttamente alla fabbricazione di un oggetto
materiale che costituisce, d’altronde, oggetto di classificazione nella tariffa
doganale comune ( voce 37.07 ). A tenore dell’art. 60 del Trattato, sono infatti considerate servizi le prestazioni fornite contro
retribuzione che ' non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle merci '.
11 Da queste
considerazioni emerge che i problemi sollevati dal giudice nazionale vanno
esaminati con riguardo unicamente agli artt. da
12 La
discussione fra i partecipanti al procedimento si è concentrata sull’effetto
della normativa nazionale di cui trattasi sulle importazioni delle
videocassette e sullo smercio delle videocassette importate nel territorio
nazionale. Il Governo francese ha dichiarato che il divieto stabilito dalla
legge francese non si estende all’esportazione di videocassette e che lo scopo
della legge non viene compromesso qualora videocassette contenenti opere
cinematografiche rappresentate nelle sale di proiezione nel territorio francese
siano esportate in altri stati membri. Il giudice nazionale, se ha autorizzato,
nell’ambito di una delle liti principali, il sequestro di videocassette
destinate all’esportazione, non ha, a parere del Governo francese, applicato
correttamente la legge; il Governo francese ricorda, in proposito, che si
tratta di una legge recente.
13 Di
conseguenza, l’esame della normativa nazionale di cui trattasi dev’essere limitato agli effetti che essa può avere sulla importazione di videocassette e sullo smercio di
videocassette importate.
15
16 Il Governo
francese, che difende un punto di vista analogo, osserva che le norme di cui si
discute fanno parte di un complesso normativo diretto a stabilire la
successione nel tempo dei vari modi di utilizzazione dell’opera cinematografica,
al fine di garantire la precedenza dell’utilizzazione nelle sale di proiezione.
L’ utilizzazione mediante telediffusione era giĂ
disciplinata, in Francia, mediante capitolati d ' oneri imposti agli enti
televisivi nazionali e l ' art. 89 della legge n . 82-652 aveva lo scopo di applicare
la stessa disciplina all’utilizzazione mediante videocassette, stabilendo
peraltro un termine piĂą breve. Il suddetto complesso normativo sarebbe
necessario per garantire la creazione di opere cinematografiche, dato che la
loro utilizzazione nelle sale di proiezione fornirebbe la parte essenziale dei
redditi ( 80% ), mentre le entrate provenienti da altre forme di utilizzazione
sarebbero molto modeste. La rappresentazione nelle sale di proiezione sarebbe
quindi il presupposto essenziale della redditivitĂ delle attivitĂ
cinematografiche e , di conseguenza , della stessa
produzione di opere cinematografiche.
17 Il Governo
francese aggiunge che si sarebbe potuto lasciare ai titolari dei diritti sulle
opere cinematografiche la cura di ritardare l’utilizzazione mediante supporti
video stabilendo, nei loro contratti, i termini da rispettare. Tuttavia, un
siffatto sistema di autodisciplina non avrebbe potuto tener conto della
crescente potenza dell’industria video e del rischio
che nei rapporti contrattuali si instauri un tale squilibrio che il contratto
non possa piĂą svolgere la sua funzione regolatrice.
18
20 Alla luce
dei vari dati sopra riportati si deve constatare in primo luogo che la
normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali fa parte di una
categoria di disposizioni che sono applicate nella maggior parte degli Stati
membri, sotto forma contrattuale , amministrativa o legislativa
, che hanno sfere d’applicazione diverse , ma che sono tutte intese a ritardare
la diffusione di opere cinematografiche mediante videocassette nei mesi
immediatamente successivi alla prima proiezione nelle sale cinematografiche al
fine di tutelare l ' utilizzazione delle stesse nelle sale , ritenuta
essenziale per la redditivitĂ della produzione cinematografica , nei confronti
dell’utilizzazione mediante videocassette. In secondo luogo si deve rilevare che , in linea di principio , il Trattato lascia gli Stati
membri liberi di valutare la necessitĂ di un siffatto regime e di stabilire la
forma che tale regime deve assumere nonchè i termini
eventualmente necessari.
22 Tuttavia, l’applicazione
di un siffatto regime può intralciare gli scambi intracomunitari di videocassette
a causa della diversitĂ dei sistemi normativi vigenti nei vari Stati membri e
delle condizioni relative alla rappresentazione delle opere cinematografiche
nelle sale di proiezione. Di conseguenza, il divieto di utilizzazione stabilito
da tale regime è compatibile col principio della libera circolazione delle
merci sancito dal Trattato solo purchè gli eventuali
ostacoli derivantine per gli scambi intracomunitari
non vadano al di lĂ di quanto necessario per garantire il raggiungimento dello
scopo perseguito e purchè questo scopo sia legittimo
con riguardo al diritto comunitario.
23 Questa legittimità non può essere esclusa nel caso del regime nazionale che , allo scopo
di dare impulso alla creazione delle opere cinematografiche senza distinzione
di origine , imponga , per un periodo iniziale limitato , che la diffusione di
dette opere avvenga innanzitutto mediante proiezione nelle sale
cinematografiche.
24 Le
questioni del giudice a quo vanno pertanto risolte come segue
: l ' art . 30 del trattato dev’essere
interpretato nel senso che esso non si applica alla normativa nazionale che
disciplini la diffusione delle opere cinematografiche stabilendo la successione
nel tempo dei vari modi di distribuzione mediante il divieto di utilizzare
contemporaneamente delle opere, per un periodo limitato, attraverso la rappresentazione
nelle sale cinematografiche e la diffusione di videocassette, qualora detto
divieto si applichi indistintamente alle videocassette fabbricate nel
territorio nazionale ed a quelle importate e qualora gli eventuali ostacoli che
la sua applicazione può provocare per gli scambi intracomunitari non eccedano
quanto e necessario per garantire , durante un periodo iniziale , la precedenza
all’utilizzazione nelle sale di proiezione delle opere cinematografiche di
qualsiasi origine rispetto ad altri mezzi di diffusione.
25 Le attrici e le intervenienti nelle cause principali hanno
inoltre sollevato il problema se l’art. 89 della legge francese sulla
comunicazione audiovisiva non violi la liberta d ' espressione garantita dall’art
. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertĂ fondamentali e non sia, quindi, incompatibile col diritto
comunitario.
26 Anche se
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
27 Le spese
sostenute dai governi tedesco e francese e dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione; nei confronti delle parti nelle cause principali il presente
procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi ,
pronunziandosi
sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 15 febbraio 1984 ,
dichiara :
L’art. 30 del Trattato
non si applica alla normativa nazionale che disciplini la diffusione di opere
cinematografiche stabilendo la successione nel tempo dei vari modi di
distribuzione mediante il divieto di utilizzare contemporaneamente dette opere,
per un periodo limitato, attraverso la rappresentazione nelle sale
cinematografiche e la diffusione di videocassette, qualora detto divieto si
applichi indistintamente alle videocassette fabbricate nel territorio nazionale
ed a quelle importate e qualora gli eventuali ostacoli che la sua applicazione
può provocare per gli scambi intracomunitari non eccedano quanto
è necessario per garantire, durante un periodo iniziale, la precedenza
all’utilizzazione nelle sale di proiezione delle opere cinematografiche di
qualsiasi origine rispetto ad altri mezzi di diffusione.
               Â
(Seguono le firme)