LORENZO MARATEA
IL CROCIFISSO
NELLE AULE SCOLASTICHE. UN ILLECITO SENZA DANNO?
QUALCHE
RIFLESSIONE IN MARGINE AL CASO LAUTSI C.
ITALIA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. (segue). La vicenda. – 3.
Giurisdizione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo e modelli di diritto
interno. – 4. Il diritto soggettivo violato. – 5. Il pregiudizio.
– 6. Le possibili ricadute in Italia. – 7. (segue). Una
normativa abrogata dalla Cedu? – 8. La giurisprudenza della Corte
europea dei Diritti dell’Uomo e concretizzazione della norma-principio posta
dalla Convenzione. – 9. Il problema della giurisdizione e qualche
considerazione conclusiva.
1. Premessa.
La recente sentenza, peraltro non definitiva, con la quale
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la presenza
del crocifisso nelle aule scolastiche ha alimentato il dibattito politico
italiano e suscitato vivo interesse presso l’opinione pubblica che si è divisa
attorno ai temi sensibili implicati dall’iniziativa giudiziaria della
ricorrente.
La materia oggetto della controversia affonda infatti le
proprie radici nel problema, storicamente cruciale in Italia, della laicità
delle istituzioni, campo non solo del mai sopito scontro fra visioni guelfe e ghibelline del rapporto fra cosa pubblica e fattore religioso ma
anche di confronto fra ordinamenti nazionali e norme internazionali. Stante la
natura non univoca del suo significato, il principio di laicità determina
spesso tensione fra l’accezione in cui è inteso a livello interno e quella
internazionale; la sentenza sul crocifisso oltre ad essere eloquente
testimonianza di tale dialettica, rappresenta anche la conferma della acuta
sensibilità della Corte di Strasburgo verso il valore della neutralità
dell’insegnamento negli istituti di istruzione statali e verso la posizione del
discente, che la giurisprudenza di Strasburgo pretende libera da surrettizi
condizionamenti psicologici[1]. Si dirà di seguito per quali ragioni le premure della Corte risultino,
su questo versante, eccessive, per intanto vale precisare che, nonostante
l’evidente fascino del tema della laicità, è estraneo agli intenti che ci si
prefigge un esame compiuto di una materia tanto complessa, che coinvolge le
scienze filosofiche, la sociologia, ed altri saperi, tutti a pari titolo
legittimati a contribuire al dibattito[2]. Si preferisce al contrario concentrare l’attenzione sull’aspetto
giuridico internazionale del caso e quindi sul profilo più specifico della
legittimità della presenza del crocifisso nelle aule, così come presa in esame
dal giudice internazionale; si farà pertanto solo cenno alla ricca prassi
giurisprudenziale italiana in materia[3]. Pur adottando «un punto di vista internazionale», si cercherà di fare
luce sugli aspetti della decisione che coinvolgono più direttamente il rapporto
fra diritto interno ed internazionale; in particolare la vicenda sarà
utilizzata come spunto per una serie di riflessioni a più ampio raggio circa la
natura del sindacato della Corte europea dei Diritti dell’Uomo nei casi in cui
la violazione del dettato convenzionale derivi direttamente dalla applicazione
di norme interne[4].
Si può infatti notare che prima ancora che per il modo in
cui il giudice internazionale ha deciso il caso Lautsi, e prima che per le implicazioni sul piano del rapporto fra
Cedu e le norme interne, la pronuncia rappresenta anzitutto un’occasione di
riflessione sulle ambivalenze di una cognizione che parrebbe coniugare in modo
singolare (e felice) i caratteri salienti di una giurisdizione civile “comune”,
con taluni propri delle giurisdizioni di legittimità costituzionale, ma che in
realtà talvolta finisce per operare obiettive forzature sui modelli cui fa
riferimento[5].
L’affermazione merita più di una precisazione ma a tanto si
provvederà lungo tutto il corso del lavoro; giova infatti premettere qualche
cenno sulla vicenda ed un primo sintetico commento alla decisione.
2. (segue). La vicenda
Il caso sottoposto all’esame
della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha tratto origine da una iniziativa
giudiziaria assunta davanti al T.A.R. del Veneto dalla Sig.ra Soile Lautsi nei
confronti del Ministero dell’ istruzione, università e ricerca. La ricorrente
impugnò infatti la deliberazione 27 maggio 2002 dell’Istituto scolastico
comprensivo presso cui erano iscritti i propri figli nella parte in cui aveva
stabilito di lasciare esposto il crocifisso negli ambienti scolastici
quotidianamente frequentati da questi ultimi; tale presenza era infatti stata
oggetto di opposizione da parte della stessa Lautsi e del Sig. Massimo
Albertin, padre dei due giovani studenti. Il processo amministrativo che ha
visto soccombere le ragioni avanzate dalla ricorrente tanto in primo grado
quanto davanti al Consiglio di Stato, ha dato anche origine ad un giudizio di
legittimità costituzionale ad esito del quale la Consulta, rilevata la natura regolamentare
delle norme che annoverano il crocifisso fra gli arredi scolastici[6] dichiarò la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, fondata sulla
presunta violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.
Esaurite dunque le vie di
ricorso interne, la ricorrente decise di adire la Corte europea dei Diritti
dell’Uomo, la quale disattendendo la valutazione data dai giudici nazionali ha,
come detto, condannato l’Italia. Cosa dire della decisione? Una dato pare
immediatamente emergente e concerne la struttura stessa del ragionamento della
Corte. Si può infatti osservare che l’iter
argomentativo mentre investe in modo compiuto il piano dell’(in)compatibilità
fra gli effetti determinati dalla normativa interna (i.e. la presenza del crocifisso nelle aule) e le norme
convenzionali rilevanti (comb. disp. artt. 2 Prot. 1 e 9 Cedu) presta il fianco
a critiche nel momento in cui procede alla valutazione della fattispecie
concreta rimessa alla sua cognizione. Paiono infatti non adeguatamente sondate
in concreto le ricadute della condotta statale nella sfera dei ricorrenti. Non
a caso, anche nel decidere ai sensi dell’art. 41 Cedu, la Corte ha riconosciuto
un’equa soddisfazione per il danno morale cagionato alla ricorrente che
tuttavia trova la sua unica ragione di essere nell’indisponibilità italiana –
manifestata nel corso del processo - alla modifica delle norme regolamentari
oggetto mediato della doglianza. A tale statuizione la Corte giunge sostenendo
che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ha quale effetto quello
di comprimere «le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs
convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas
croire». Un primo rilievo trae spunto proprio dalle due classi di diritti
violati.
Si ritiene infatti che un
primo punto debole della sentenza risieda proprio nella non perfetta
distinzione fra diritto dei genitori «d’éduquer selon leur convictions» (posto
dall’art. 2 Prot. 1 Cedu) e diritto degli stessi figli «de croire ou de ne pas
croire» (di cui all’art. 9 Cedu); le due posizioni risultano, già
concettualmente, non assimilabili e dunque pare improprio il riferimento ad un
combinato disposto fra le due norme il quale sottende una sorta di reciproca
interferenza, in vero inesistente, fra i precetti contenuti nelle due
disposizioni. Ad ogni buon conto, il punto che più di tutti merita di essere
esaminato criticamente concerne la struttura stessa della decisione la quale
presenta, come si diceva prima, un baricentro argomentativo marcatamente
spostato verso l’aspetto del conflitto fra norma interna e pattizia, mentre
meno sviluppate paiono le motivazioni addotte per quanto attiene alla
valutazione della fattispecie concreta.
Anzi, il silenzio della Corte
finisce per essere de facto
sintomatico di una ammissione circa la legittimità di forme di ristoro
dissociate da una compiuta prova del pregiudizio e che questo risultato possa
essere ottenuto attraverso la formula non sempre agevolmente apprezzabile del
danno morale, impiegato come vettore di una liquidazione a valenza in senso
lato punitiva[7]. Anche su questa
osservazione si formuleranno delle precisazioni dirette a stabilire se sia
corretto parlare di danno punitivo ed, in caso di risposta positiva, se, in
tale caso, si sia di fronte ad un’opzione legittima.
3. Giurisdizione della Corte europea dei
Diritti dell’Uomo e modelli di diritto interno.
Fatte queste brevi
premesse, un passo indietro si impone. Si diceva della natura “anfibia”[8] della cognizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed in
particolare dei tratti di analogia con la funzione che a livello interno
svolgono le corti costituzionali. Di primissimo acchito, la affermazione
potrebbe risultare eretica, ma lo è meno di quanto sembri a prima vista.
Gli elementi di contatto fra la Corte europea dei Diritti
dell’Uomo e le giurisdizioni di legittimità costituzionale, in apparenza tenui,
possono al contrario essere smontati solo al prezzo di una articolata
digressione.
Sarebbe infatti fin troppo ovvio indicare quale trait d’union con le giurisdizioni di
legittimità costituzionale, l’aspirazione della Corte europea ad ottenere la
reiezione delle disposizioni nazionali che contrastano con le norme che è chiamata
ad applicare[9] e, quale elemento differenziale, che di mera aspirazione si tratti, data
la evidente differenza di effetti fra il giudicato di accoglimento della Corte
europea e quello di un organo come la Corte costituzionale italiana.
In realtà, il vero fuoco della questione si colloca in
corrispondenza del problema di non agevole soluzione da cui si partiva: se cioè
la responsabilità dello Stato per violazione della Convenzione sia suscettibile
di essere integrata solo dal mero dato del conflitto di una o più norme interne
con la Convenzione ed i suoi Protocolli.
Tale ipotesi, come si accennava, è indubbio che si realizzi
quando la Corte ai sensi dell’art. 33 Cedu è adita da un altro Stato, il quale
non sarà evidentemente chiamato a dimostrare alcuna lesione di un proprio
diritto e meno che mai di un pregiudizio, ma pare estranea al caso in cui
invece essa sia adita dall’individuo. Per tale ipotesi, infatti, il dettato
della Convenzione in modo non equivoco richiede “un qualcosa in più” della
semplice inosservanza di cui all’art. 33 Cedu, e cioè che il ricorrente provi
la violazione di uno dei diritti protetti dalla Convenzione.
L’elemento che sollecita qualche precisazione supplementare
fonda però proprio sulle norme della Convenzione, ed ancor più su talune
massime della giurisprudenza della Corte che in apparenza avallano l’idea che a
determinate condizioni, la Corte, anche quando adita da individui, possa
procedere nel modo proprio delle giurisdizioni costituzionali, le quali, avendo
ontologicamente di mira la cura di interessi meta-individuali, non sono
vincolate dall’interesse di soggetti privati ed in particolare di quelli cui si
deve l’attivazione della cognizione, ossia le parti processuali [10].
Si è di fronte ad un problema obiettivamente insidioso, che
a monte concerne il distinguo fra i due modelli ora indicati, ed, a valle, la
dicotomia fra i due elementi (l’uno necessario, l’altro accidentale) nei quali
si articola la responsabilità dello Stato nel sistema Cedu: ossia quello
della violazione del diritto soggettivo vantato dall’individuo-ricorrente e
quello del conseguente (ma, per le ragioni dette, eventuale) pregiudizio[11].
È proprio in relazione a questi due punti che si
concentrano le nostre perplessità.
4. Il diritto
soggettivo violato
Si è detto
che la prima indagine da compiere investe il ruolo che ha la posizione
soggettiva dell’individuo nel quadro del sistema di tutela delineato dalla
Convenzione: se cioè vi sia spazio al di fuori del perimetro tracciato dall’art.
33 Cedu per illeciti di «mera inosservanza» di una delle norme della Cedu [12].
Va detto subito che la necessità di svolgere tale
approfondimento è diretta derivazione del tema da cui si è partiti e cioè
quello della natura bifida del giudizio della Corte. Essa, come si è detto ai
sensi dell’art. 34 non può prescindere dal riscontro della posizione soggettiva
violata, mentre come giudice che aspira (sia pure “de facto” ed
imperfettamente) a sindacare la legittimità degli atti normativi interni, tende
ad emanciparsi da tale limite, specie quando è coinvolto in maniera evidente
l’interesse meta-individuale[13].
Questo
spiega per quale ragione alla partecipazione al processo della «vittima» vada
conferita valenza condizionante dell’azione solo in via relativa e tendenziale
mentre se si affermasse che lo Stato, adito ai sensi dell’art. 34 Cedu, possa
essere condannato anche in assenza di prova circa la violazione di uno fra i
diritti previsti dal “decalogo”, si sarebbe inevitabilmente al cospetto di una
affermazione falsa.
In
sintesi, il diritto convenzionale vivente, pur riconoscendo che per il loro
particolare rilievo, taluni giudizi non possano dipendere dal contegno
processuale della parte che li abbia introdotti[14], non per questo ammette
eccezioni alla regola secondo cui la condanna dello Stato consegue alla
violazione di uno fra i diritti contemplati dalla Convenzione.
Sono
infatti ben distinti il piano della legittimazione ad agire del ricorrente
(asseritamente vittima) e quello della titolarità del diritto soggettivo;
ancora diverso è poi il piano del pregiudizio[15]. Quello che la Corte
giunge ad ammettere è che la valenza meta-individuale di un caso possa far sì
che si decida per la prosecuzione del giudizio a prescindere dalle vicende
della vittima[16]; ciò, peraltro, non
rappresenta una anomalia, specie se si tiene conto che le apparenti
oscillazioni del sistema ripetono ambivalenze che sono insite in generale nelle
variegate tutele dell’individuo che hanno la loro fonte nel diritto
internazionale.
Sarà un caso, ma è significativo che, ad esempio, nel campo
della protezione diplomatica, che è l’istituto che più di ogni altro si pone
quale antesignano degli odierni sistemi di tutela dei diritti umani, viva la
stessa eterna dialettica fra la dimensione individuale dell’interesse oggetto
della protezione ed il piano della titolarità del diritto il quale, come noto,
nelle letture tradizionali competeva e forse ancora compete allo Stato[17].
In realtà per quanto si voglia valorizzare e considerare
insopprimibile l’ aspirazione del giudice internazionale a stare il meno
possibile ancorato alle vicende del caso concreto per cercare di realizzare al
più vasto raggio possibile gli obiettivi trasfusi nella Convenzione, il sistema
di tutela resta indiscutibilmente legato alla logica che la condanna dello
Stato debba essere necessariamente configurata come effetto dell’accertamento
della lesione di uno o più diritti soggettivi.
La lunga digressione chiarisce dunque una cosa e cioè che,
quando adita dall’individuo e non da altro Stato, la Corte non può prescindere
da una valutazione della concreta attitudine della condotta oggetto di
doglianza a ledere il bene giuridico individuale, concreto, personale che le
norme convenzionali tutelano.
Se risulta confermato che «condicio sine qua non» dell’azione sia la violazione di un diritto
soggettivo, ascrivibile ad una condotta dello Stato, parrebbe oltremodo
infondato ricostruire il sistema declassando prima la funzione dell’individuo
da “fine ultimo” a mero strumento di attivazione del sindacato della Corte[18], per poi “correggere la rotta”, esasperando il meccanismo presuntivo ai
fini dell’accertamento del diritto violato e corrispondendo eque soddisfazioni
dissociate dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio.
Su queste premesse si può giungere ad un primo rilievo
dedicato alla sentenza in commento: ebbene, essa rispetto al nodo del diritto
violato, si articola su un giudizio di evidente sapore sillogistico; esso,
infatti, partendo dalla premessa maggiore che la esposizione di un simbolo
religioso in un luogo a-confessionale per definizione, come la scuola pubblica,
abbia attitudine lesiva dell’interesse tanto del minore quanto dei suoi
genitori, passa attraverso la constatazione della obiettiva prova di tale
esposizione per dedurne la lesione dei diritti coinvolti nella vicenda. Sarebbe
inopportuno discorrere ora dell’attitudine lesiva del simbolo in quanto tale
rispetto alle posizioni soggettive azionate, attitudine lesiva che è
obiettivamente dubbia[19]; è tuttavia certo che dalla verosimiglianza di una premessa maggiore che
il giudice sottrae a verifica (e che, invece, avrebbe richiesto un più profondo
corredo di argomenti), viene fatto dipendere lo sviluppo successivo e la tenuta
della conclusione, la quale evidentemente risulterà appagante solo per coloro
che non solo ritengono vera la premessa e cioè che un simbolo affisso alle mura
di un luogo a-confessionale leda l’interesse del non religioso, ma anche che
tale assunto non ammetta smentita in alcun caso.
Peraltro, quello che ancor meno convince è il passaggio
dell’iter argomentativo che è
dedicato alla determinazione del pregiudizio ed alla sua quantificazione: e di
ciò al prossimo paragrafo.
5. Il pregiudizio
Nessuno nega che tecnicamente sia arduo motivare in maniera
convincente l’esistenza del danno morale, il cui apprezzamento è condizionato
dalla impossibilità di sondare efficacemente la psiche umana e le sue reazioni
al fatto illecito, ma è altrettanto vero che è la liquidazione di un ristoro a tale
titolo è variabile dipendente della prova (sia pure raggiunta per presunzioni)
di un condizionamento psicologico, di uno stress, di una sofferenza subita
dall’individuo per effetto della condotta illecita posta in essere dal
danneggiante. La giurisprudenza Cedu non fa eccezione[20].
Certo, il rischio di “derive psicologistiche” è presente,
ma è irrinunciabile - ai fini della tutela dei diritti – che un approfondimento
in chiave soggettiva dell’effettività del danno e del suo valore vi sia e che
esso sia condotto in strettissima aderenza alla fattispecie concreta. Non è un
caso che quando, messe di fronte a simili problemi, le giurisdizioni cui è
devoluto un sindacato di tipo astratto – come appunto le giurisdizioni sulla
legittimità costituzionale delle leggi - incontrino minori difficoltà.
Esse non sono infatti condizionate dai peculiari lineamenti
del caso concreto e possono fare ricorso ad argomenti di tipo aprioristico. Da
questo punto di vista, sono un caso scolastico le pronunce della Corte
costituzionale italiana sul tema delle formule sacramentali nel giuramento del
testimone, le quali riconoscono correttamente la attitudine «in astratto» del
riferimento alla divinità a comprimere ingiustamente la posizione del non
credente all’atto di rendere la propria testimonianza[21].
La premessa ora formulata esce poi ulteriormente confermata
se si passa ad una verifica di tale assunto in relazione al caso della
esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. In tal senso, la valutazione
dei precedenti italiani rilevanti è illuminante.
I problemi legati alla prova del pregiudizio si sono,
infatti, presentati anche al giudice nazionale; è sintomatico p.e. che il
Tribunale di L’Aquila[22]. che venne adito peraltro in via di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.,
risolvesse positivamente il problema della dimostrazione del «periculum in
mora» facendo ricorso in maniera surrettizia alla nozione di danno “in re
ipsa”, nozione che, come noto, serve sovente ad aggirare la obiettiva
difficoltà (se non una vera e propria impossibilità) nella prova del danno che
contrassegna talune vicende, e, fra queste, quella in commento[23]. Posta di fronte ad un problema per certi versi analogo la Corte svolge un
ragionamento che, a parte il fondamento presuntivo della soluzione circa la attitudine
del crocifisso ad infirmare i diritti azionati dalla ricorrente, appare
apodittico quanto al profilo correlativo del nesso eziologico fra la violazione
e quel danno morale poi indennizzato. Si ha insomma che pur fondata su un
impianto argomentativo solido quanto alla disamina della compatibilità astratta
fra norma nazionale e internazionale[24], la sentenza risente dell’emarginazione del profilo del rapporto fra i
diritti vantati da “quei minori” e l’affissione del simbolo religioso “in
quello specifico contesto”.
Eppure, tale profilo, sebbene rimasto privo di
dimostrazione, era stato espressamente allegato dalla ricorrente, secondo la
quale «cette situation a entre autres pour répercussions une pression
indiscutable sur le mineurs», e la stessa Corte pareva averne riconosciuto il
rilievo salvo poi di fatto non sondarne minimamente il merito[25].
Questa defaillance
appare tanto più singolare dal momento che non si trattava (diversamente dal
caso di L’Aquila) di una violazione «in itinere», ma di una già consumata.
A fronte della carenza di riferimenti agli stati emotivi
(angoscia, stress, incertezza e/o altre perturbazioni psichiche) che
strutturano di regola il danno morale, l’equa soddisfazione viene espressamente
ricollegata alla manifesta non volontà dello Stato di adeguare la legislazione[26].
Sul rilievo di tale fattore, è lecito spendere qualche
riflessione supplementare.
La decisione di liquidare una soddisfazione equitativa in luogo di quella
più coerente di procedere alla mera constatazione della violazione della
Convenzione, sulla falsariga di quanto verificatosi nel caso Folgerø, solleva
infatti un problema cruciale che investe la stessa coerenza della
giurisprudenza della Corte.
Come si è
visto prima, anche a volere concedere che una ricognizione “in astratto”
dell’incompatibilità fra norme interne e disciplina convenzionale, nel senso
manifestato dalla giurisprudenza Karner sia possibile, la conseguenza è
sempre l’assenza in tesi di un pregiudizio che possa essere risarcito[27].
Vi è dunque più di un dubbio che la soddisfazione
equitativa possa essere decisa - quale alternativa al risarcimento in forma
specifica - in assenza di prova del pregiudizio e solo sulla base; (1) della
accertata incompatibilità astratta delle norme interne con la Cedu; (2) della
determinazione dello Stato a non modificare il proprio ordinamento giuridico
tanto più che il pregiudizio, come nei modelli civilistici tradizionali è
elemento distinto e separato, eventuale peraltro, basti a riguardo considerare
la non equivoca formula adoperata dall’art. 41 che consente alla Corte di
valutare «caso per caso» l’esistenza di un pregiudizio da compensare. Quando è
adita da individui ai sensi dell’art. 34 Cedu, la Corte può concedere l’equa
soddisfazione a condizione che sia provata l’antigiuridicità della condotta nel
senso duplice che essa sia “non iure” (ossia in contravvenzione di una norma
giuridica) e che sia “contra ius” (i.e. lesiva di uno dei diritti soggettivi
posti dal decalogo) e che ricorra un pregiudizio. Queste due ultime condizioni
non coincidono poiché la carenza di diritto individuale violato non rende
possibile l’accoglimento della domanda, la carenza di pregiudizio invece incide
solo ai fini dell’art. 41 Cedu[28].
Ora, se, come nel caso in esame, la sentenza è solo
ricognitiva della flagrante contraddizione con la Convenzione di una o più
norme interne, ma l’«iter» non scende a sondare le ricadute
concrete-individuali del fatto illecito contestato all’Italia, se, soprattutto,
la sentenza riconnette il danno (morale) alla mera manifestazione da parte
dell’Italia della non volontà di adeguare il proprio ordinamento interno ad una
pronuncia di condanna dunque ad un contegno successivo alla definitiva
consumazione dell’illecito, si potrebbe essere indotti a sostenere che si sia
di fronte ad una applicazione di fatto dello strumento del «danno punitivo».
Quest’ultimo, come noto, si compendia nella possibilità che la determinazione
del ristoro non sia correlata all’entità del pregiudizio, ma sia piuttosto variabile
dipendente della condotta del danneggiante. Anche a questo proposito, qualche
puntualizzazione appare necessaria.
In particolare, vale soffermarsi su due dati: il primo
concerne il rifiuto, quantomeno di principio, da parte della Corte di
riconoscere la categoria del danno punitivo. Il secondo riguarda la
giurisprudenza interna italiana, la quale potrebbe trovarsi investita in futuro
da azioni identiche a quella proposta dalla ricorrente e che è ferma nel
ritenere la logica sottesa al danno morale radicalmente estranea al danno
punitivo[29].
Il primo, come statuisce la Corte di Cassazione italiana,
non è affatto al di fuori dello schema del “compensatory damage”, mentre il
secondo persegue, per definizione, finalità sanzionatorie o melius di deterrenza.
Certo, l’ “overlapping” fra le due categorie è fatale[30]. Del
resto, “la natura civilistica” del giudizio della Corte[31] non
adultera la matrice internazionalistica dell’organo e ciò ai fini della
ammissibilità del “danno punitivo” rappresenta dato non di poco conto; non si
può infatti non tenere conto di quanto nella dottrina di diritto internazionale
sia diffuso il convincimento che nelle relazioni fra Stati anche la riparazione
del danno morale abbia una natura prettamente sanzionatoria[32]. Da ciò la
sensazione che al di là delle petizioni di principio, anche la Corte non
disdegni una valorizzazione del danno morale in chiave sanzionatoria[33]. Del
resto, autorevole dottrina ha messo bene in luce quanto la funzione della
sanzione di diritto internazionale consista nella induzione del trasgressore al
rispetto del diritto oggettivo violato[34]; tale
tesi a ben vedere finisce per fare luce in maniera decisiva sulla materia di
cui ci si occupa, poiché, se bene si riflette, il danno morale cui si è di
primo acchito attribuita valenza di «punitive damage», nel modello cui la
sentenza Lautsi c. Italia aderisce,
svolge una funzione diversa, assimilabile più a quella tipica della “astreinte”
la quale, a sua volta, è istituto del diritto processuale che non al danno
punitivo che appartiene al diritto sostanziale.
Nel caso di specie, è verosimile infatti che la natura di leading case della controversia abbia
spinto la Corte ad individuare un mezzo attraverso cui indurre lo Stato autore
dell’illecito alla rimozione delle cause strutturali (poiché normative) di un
possibile contenzioso seriale; lo scopo non pare che sia stato quello (proprio
della liquidazione del danno a valenza punitiva) di aggravare la responsabilità
in ragione della peculiare natura dell’illecito contestato[35].
Del resto, nel caso del crocifisso non viene in alcun modo
in rilievo l’elemento soggettivo nella condotta dello Stato, ossia una
peculiare intenzionalità della violazione, ma solo le aspettative del sistema
facente capo alla Convenzione circa l’adeguamento dello Stato resistente alla
posizione espressa dalla Corte.
A tali aspettative nella sentenza della Corte viene
conferito un rilievo decisivo in sede di quantificazione del pregiudizio, come
del resto era già accaduto (sia pure nella direzione di una decisione opposta)
in Folgerø ed altri c. Norvegia, caso nel quale, a differenza di quanto
accaduto in quello in commento, la Corte aveva ritenuto sufficiente la mera
constatazione della violazione e ciò proprio in virtù della disponibilità della
resistente a modificare le norme del proprio ordinamento.
In sintesi, nella sentenza si ha una chiara e convincente
spiegazione delle ragioni di contrasto fra norma interna e Cedu, ma nel complesso una scarsa
delineazione del diritto violato, del pregiudizio subito ed una valorizzazione
della posizione italiana rispetto alla modifica del proprio ordinamento ai fini
della determinazione dell’equa soddisfazione che pare mettere in crisi la
tradizionale refrattarietà della Corte europea verso la corresponsione di ristori
non aventi funzione meramente compensativa[36].
6. Le
ipotizzabili ricadute in Italia
Su altro
versante emerge la necessità di una ennesima riflessione circa gli effetti che
la ratifica della Convenzione ha prodotto e produce nel nostro ordinamento e che
la giurisprudenza costituzionale ha cercato di risolvere con le sentenze n. 348
e 349 del 2007.
Come noto, infatti, sui delicati problemi di coordinamento fra la fonte
internazionale e quella nazionale è intervenuta recentemente la Corte
costituzionale, ma la peculiarità del caso consiglia un approfondimento
supplementare, funzionale a verificare se, ed eventualmente in che misura, la
posizione assunta dalla Consulta fornisca una soddisfacente risposta a tutti i
quesiti posti dalla presente vicenda ed in particolare una soluzione che possa
essere tenuta in considerazione dai giudici di merito (in particolare il
giudice amministrativo) ai quali è plausibile che nuove domande di rimozione
del crocifisso vengano sottoposte.
7. (segue). Una normativa abrogata
dalla Cedu?
Il primo fattore che è degno di considerazione è la fonte da
cui sorge l’obbligo di affissione del crocifisso, la quale, come già accennato,
ha natura regolamentare. Pare appena il caso di dire che le pronunce del 2007
della Consulta affrontano il più delicato tema della composizione del contrasto
fra fonte convenzionale e le fonti che sono oggetto del sindacato della Corte
costituzionale ossia la legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati, il che,
quantomeno in linea teorica, rende non conferenti le recenti decisioni della
Consulta[37].
Del resto la questione della legittimità costituzionale
della presenza obbligatoria del crocifisso è stata già esaminata dalla Corte
costituzionale che decise nel senso della inammissibilità della “quaestio” per
essere questa estranea alla sua cognizione (v. supra par. 2.).
Su tale base, si pone come preliminare una questione, che è
quella di verificare se le norme poste dai regi decreti siano ancora vigenti
nell’ordinamento italiano, problema che risulta centrale data la posteriorità
delle norme convenzionali rispetto a quelle in virtù delle quali il crocifisso
è obbligatoriamente presente nelle aule italiane delle scuole elementari e
medie.
Sono diverse le considerazioni che vanno fatte: che il
dettato della Convenzione sia talora dotato di «vis abrogans» rispetto a norme
interne antecedenti è soluzione sulla quale vi è concordia e che incontra il
conforto anche di talune pronunce della Cassazione penale[38]. Al contempo, viene a sostegno dell’idea che le norme del R.D. possano
essere state abrogate dalla Convenzione l’orientamento del Tribunale de
l’Aquila che pur riferendo il fenomeno abrogativo alla promulgazione della
Costituzione, non dunque al testo convenzionale, ammetteva per implicito che
l’abrogazione possa aversi anche fra fonti aventi diverso rango ed anche quando
la successiva, ma di rango superiore, sia di principio[39].
Non mancano argomenti forti che operano in senso contrario;
a livello interno si limita la portata dell’art. 15 delle Disposizioni sulla
legge in generale e ciò primariamente allo scopo di non comprimere l’ambito
rimesso dalla Costituzione alla cognizione della Consulta; non è un caso che la
Corte costituzionale abbia sin dagli albori privilegiato un’interpretazione
restrittiva del margine di apprezzamento del giudice comune verso
l’applicazione del criterio cronologico statuendo che «il campo della
abrogazione è più ristretto in confronto di quello della illegittimità
costituzionale»[40].
Tale argomento ha del resto spalle forti anche a livello dogmatico se si
considera che l’abrogazione è descritta da una parte della dottrina come
fenomeno concepibile solo nelle relazioni fra norme di pari rango e comunque
non ammissibile laddove la fonte successiva non si presenti come
sufficientemente precisa sotto il profilo del contenuto precettivo[41]. Tale assunto - precocemente acquisito dalla Corte costituzionale - era
infatti nel senso che, in assenza di un contrasto diretto e puntuale, sia ben
arduo discorrere di abrogazione[42]. Ad ulteriore conforto della conclusione che nel caso di specie non possa
aversi abrogazione, è un recente orientamento della Consulta che ha sposato la
tesi secondo la quale anche nell’ipotesi di contrasto fra la Cedu (assunta quale fonte parametrica
interposta) e norme poste da legge ordinaria antecedente sia da sollevare la
questione di costituzionalità, il che parrebbe confermare lo sfavore verso
l’applicazione del criterio cronologico[43].
Presentate sommariamente le ragioni a sostegno dei due
orientamenti ci si limita a fornire qualche spunto per una riflessione
ulteriore. Anzitutto, la già ricordata pronuncia di inammissibilità resa dalla
Consulta sulla questione fa sì che la principale ragione alla base dello «stato
di minorità» dello strumento abrogativo, quella cioè di non creare concorrenza
fra i giudici di merito e la Consulta, non abbia spazio rispetto al caso di
specie.
Pertanto, la critica più puntuale che è lecito muovere alla
tesi della abrogazione rispetto alla vicenda in esame è difatti quella
imperniata sulla eterogeneità non tanto di rango quanto di struttura fra la
norma abrogante pattizia e quella abrogata.
La natura di principio del disposto della Convenzione
parrebbe scarsamente adatta a fare sì che – in assenza di una dichiarazione
espressa - l’interprete sia comunque legittimato a ritenere non più esistente
la norma regolamentare[44]. Anche questa lettura presta però il fianco a critica: due fattori paiono
deporre in senso contrario; il primo emerge dall’art. 15 delle Disposizioni
sulla legge in generale ed è dato dal ricorso fatto dal legislatore alla
nozione di «incompatibilità» quale chiave di volta per ritenere che pur in
assenza di dichiarazione espressa possa aversi abrogazione. Non è agevole
esprimere in modo compiuto un giudizio sul significato giuridico della
relazione di incompatibilità, ma è certo che essa evochi l’idea che fra i due
precetti vi sia una insanabile contraddizione. Ciò che è poco persuasivo è
sostenere che debba trattarsi di una contraddizione testuale, ben potendo al
contrario aversi un’incompatibilità, per così dire, «di principio» fra norme[45].
Ciò che dunque va visto è se la contemporanea presenza nell’ordinamento
italiano delle norme poste dal R.D. e di quelle poste dalla Convenzione evochi
non tanto un problema di legittimità, quanto una autentica «contradictio in
adiecto». In tale direzione, come si anticipava, milita un ulteriore argomento
che si cercherà di esporre in modo compiuto nel successivo paragrafo.
8. La
giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo nella concretizzazione
della norma-principio.
Se il problema principale sotteso all’adesione alla tesi
dell’abrogazione è l’eterogeneità materiale-strutturale fra le norme che si
presumono incompatibili, è quantomeno lecito verificare se la giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti del’Uomo sia o meno in grado di svolgere un
ruolo nel senso della concretizzazione del comando, tale cioè da far sì che
quella che è una norma afflitta da una ontologica carenza di concretezza, ne
acquisti attraverso la mediazione dell’interpretazione della Corte, in misura
tale da porla sullo stesso piano della norma temporalmente precedente ed avente
contenuto contrastante[46].
Il profilo è degno di analisi specie se si considera che è
in atto un processo di progressiva valorizzazione della giurisprudenza
internazionale ed, in particolare, di quella della Corte europea. A tale
riguardo, pare di certo significativa la apertura fatta alla giurisprudenza
della Corte europea dei Diritti dell’Uomo dalla stessa Corte costituzionale
nelle sentenze n. 348 e 349 dell’ottobre 2007, spunto che merita di ricevere
una applicazione concreta per non restare nel limbo delle affermazioni
declamatorie[47].
Si ha insomma che a prescindere dai profili di
costituzionalità sollevati dalla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche[48], parrebbe ben possibile che la natura «vaga», «di principio»,
«programmatica» che è propria non solo di talune norme costituzionali, ma anche
delle fonti convenzionali in materia di diritti umani, possa essere «alterata»
in via giurisprudenziale.
Del resto, anche a livello interno accade che al giudice
sia affidata una attività di concretizzazione del precetto normativo. Si tratta
infatti della più evidente implicazione del ricorso a «clausole generali» quale
tecnica redazionale delle norme giuridiche[49].
Oltretutto, la compartecipazione della giurisprudenza alla
delineazione della norma giuridica è funzione che in diritto internazionale può
addirittura dirsi tipica, specie se si considera la valenza non meramente
applicativa che normalmente assumono le sentenze internazionali. Di tutto ciò
pare avvertita la stessa Corte costituzionale la quale in più passaggi delle
citate sentenze manifesta adesione all’idea di una compenetrazione
inestricabile fra la norma convenzionale e l’interpretazione che ne è offerta
dalla Corte, conclusione ben sintetizzata da quella dottrina che, non a caso,
utilizza il termine «obbligatorietà» per connotare l’interpretazione formulata
dalla Corte, in luogo della parola «autorità» che a livello interno si associa
normalmente alla attività giurisprudenziale, anche quando di vertice[50].
Nondimeno, rispetto alla prospettiva di una valorizzazione
dell’interpretazione resa dalla Corte europea che giunga alle soglie di una
ridiscussione del concetto stesso di «autenticità» dell’interpretazione, non si
nascondono le perplessità. Come si è avuto modo di specificare[51], si è dell’idea che il conferimento al giudice internazionale di una
funzione di sostanziale produzione (melius precisazione) del comando giuridico
(sia pure nei limiti segnati dalla norma-principio convenzionale) sia estraneo alla
nostra tradizione e che il più vigoroso argomento a sostegno dell’esistenza di
un vincolo in capo al giudice interno rispetto agli orientamenti
giurisprudenziali della Corte di Strasburgo non abbia natura giuridica ma
promani dalla collocazione naturalmente verticistica di questa ultima e
soprattutto dalla rischio che, in mancanza di adeguamento dello Stato
trasgressore, tale organo possa continuarne a censurare le condotte dello Stato[52].
Sulla base delle opposte argomentazioni ora riassunte è
lecito formulare un’ipotesi a partire dagli effetti “ultra partes” di una
eventuale sentenza definitiva di condanna. In tale frangente, si porrebbe
infatti anche il problema – scaturente dal dettato dell’art. 46 Cedu – della
sorte delle situazioni individuali analoghe a quella azionata[53].
Ai sensi dell’art. 46 Cedu, l’Italia dovrebbe infatti
adeguare il proprio ordinamento alla sentenza della Grande Camera attraverso
misure generali la cui prevedibile carenza potrebbe però essere supplita dal
potere giurisdizionale. L’esistenza di margini di discrezionalità circa
l’individuazione del quomodo spingerà plausibilmente i giudici nazionali ad
evitare (nei limiti del possibile) vie scarsamente compatibili con prassi
interpretative inveterate, il che ci convince del fatto che difficilmente la
concretizzazione apportata dalla sentenza Lautsi al comando posto dagli art. 9
Cedu e 2 Prot. 1 Cedu, sarà tale da spingere i giudici nazionali ad affermare
l’abrogazione delle norme regolamentari seguendo il solco che venne tracciato dal
Tribunale di L’Aquila con riferimento al dettato costituzionale; più
verosimilmente il contrasto sarà risolto in termini di illegittimità delle
norme poste dai regi decreti per contrasto con le norme poste dalla fonte
superiore con cui l’Italia ha adattato il proprio ordinamento alla Cedu.
9. Il problema
della giurisdizione e qualche considerazione conclusiva.
Avviandoci alla conclusione, è naturale chiedersi cosa
potrà accadere laddove la decisione dovesse trovare conferma presso la Grande
Camera. Ebbene, a parte le potenzialità espansive di un giudizio – quello qui
commentato – che guarda al di là del caso scolastico, ma più in generale a
tutte le ipotesi nelle quali l’individuo è tenuto a stare in un ambiente ove
sia affisso il simbolo religioso[54], vi è più di una ragione di dubbio circa le concrete possibilità di
sviluppo di un contenzioso seriale sulla base del leading case in commento; la
esteriorizzazione di una convinzione avente natura personalissima, quale quella
che fondò la pretesa dei coniugi Albertin verosimilmente rappresenterà un
fattore di dissuasione, specie se si tiene conto delle attuali asperità del
dialogo interreligioso, delle difficoltà in cui si muovono le minoranze
religiose nel nostro paese e della esiguità della componente atea ed agnostica.
Si tratta evidentemente di una mera supposizione; più fruttuoso è infatti
formulare qualche osservazione rispetto all’ipotesi contraria e cioè che
vengano promosse cause identiche a quella intentata dai coniugi di Padova. Tale
ipotesi richiama anzitutto il problema della giurisdizione il quale è stato
risolto dalle Sezioni Unite in favore del giudice amministrativo in quanto
titolare della giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 33 D. lgs. 31 marzo
1998 n. 80) nella materia dei pubblici servizi, ambito nel quale a sua volta
sarebbe attratto il contenzioso sulla rimozione del crocifisso in quanto forma
diretta ed immediata di manifestazione del potere dell'Amministrazione in
ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio
scolastico[55].
Mettendo da parte le istintive perplessità che solleva la
sussunzione nella materia dei pubblici servizi[56],
ed ancora di più la descrizione della posizione dell’individuo come interesse
legittimo[57]
è lecito ipotizzare che le eventuali domande giudiziali rivolte al giudice
amministrativo saranno dirette; (i)
all’annullamento delle citate disposizioni regolamentari per illegittimità
derivante dal contrasto con la Cedu, così come applicata dalla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo; (ii) alla caducazione
degli atti amministrativi assunti in base ai regolamenti; nonché (iii) al ristoro del danno consequenziale
la cui cognizione, ai sensi dell’art. 35, pure è affidata al G.A.
Resta il problema dell’individuazione del fondamento
giuridico delle domande di rimozione; in particolare resta poco chiaro se il
giudice amministrativo possa condannare la P.A. a questo facere specifico ai sensi dell’art. 35, D. lgs. 31 marzo 1998 n. 80
o se piuttosto la rimozione possa essere descritta come espressione dell’obbligo
di conformazione della pubblica amministrazione indotto dallo stesso giudicato[58]; nella difficoltà di “fare pronostici” [59], l’unico dato certo a nostra disposizione è il netto rifiuto da parte
delle Sezione Unite (nella più volte citata pronuncia) della qualificazione
della rimozione come forma di risarcimento, soluzione che colloca tale domanda
al di fuori della logica dell’art. 35 del sopra citato D. lgs., disposizione
che sarebbe coerente con le sole eventuali domande di risarcimento del danno non
patrimoniale. Nondimeno si è convinti che il giudice amministrativo accorderà
con parsimonia (nella migliore delle ipotesi) risarcimenti pecuniari per danno
morale conseguente alla esposizione del crocifisso e ciò per effetto delle
evidenti difficoltà probatorie su cui ci si è soffermati[60].
Questo potrebbe creare una sfasatura fra la valutazione
adottata dalla Corte ai sensi dell’art. 41 e quella dei giudici interni
chiamati a decidere su eventuali domande di ristoro.
Tutto ciò renderebbe oltremodo auspicabile che un
intervento del legislatore riempia lo spazio lasciato vuoto dalla pronuncia di
inammissibilità resa dalla Consulta, ma è cosa nota che da questo punto di
vista vi siano ben poche chances.
[1] V. M. PARISI, Simboli e comportamenti religiosi all’esame degli organi di Strasburgo.
Il diritto all’espressione dell’identità confessionale fra presunte certezze
degli organi sovranazionali europei e verosimili incertezze dei pubblici poteri,
in Dir. fam., 2006, 03, p. 1415.
[2] Nella consapevolezza della profondità
delle implicazioni del tema della laicità, si rinvia alle riflessioni di S. Stammati, Riflessioni minime in tema di laicità (della comunità e dello Stato)
in Dir. Pubbl., 2008, n. 2, p. 341 e
ss.
[3] Per una ricognizione della giurisprudenza
italiana amministrativa ed ordinaria, si rinvia a M. Luciani, La
problematica laicità italiana in Democrazia
e Diritto, n. 2, 2008, p. 126 e ss.
[4]V. Lautsi
c. Italia, 3 novembre 2009, disponibile in
Consulta
OnLine all'indirizzo
telematico https://www.giurcost.org/casi_scelti/CEDU/CEDU03-11-09.htm.
[5] V. Jackson,
Broniowsky v. Poland, A Recipe for
Increased Legitimacy of the European Court of Human Rights as Supranational
Constitutional Court, in Connecticut
Law Review, 2006, p. 759.
[6] Ci si riferisce agli art. 119 (e
allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del
regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare) ed art. 118 del
regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei
Regi istituti di istruzione media),
[7] La carenza delle motivazioni spese dal
giudice a sostegno di una specifica liquidazione del danno risarcito può essere
spia di un impiego in chiave sanzionatoria dello strumento civilistico. Cfr.
sul punto A. DE PAULI, L'irriconoscibilità
in Italia per contrasto con l'ordine pubblico di sentenze statunitensi di
condanna al pagamento dei danni "punitivi" in Resp. civ. e prev., 2007, n. 10, p.
2100.
[8] L’adesione ad un modello «di legittimità»
emerge, ad es., a livello di prassi interpretativa della Commissione; v. Austria
c. Italia, 11 gennaio 1961;
chiamata a giudicare di una violazione del testo convenzionale lamentata da uno
Stato, la Commissione non richiedeva che fosse provata la violazione di un
diritto dello Stato, ma unicamente l’esistenza dell’infrazione.
[9] V. S. Bartole
E. Raimondi B. Conforti, Commentario
alla Convenzione per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali, 2001, Padova (Cedam), p. 555. Gli AA. acutamente notano che
specie laddove adita ai sensi dell’art. 33 Cedu, la Corte può conoscere del
contrasto con la Convenzione con una legge statale. Resta indubbio che essa,
non diversamente dai comportamenti materiali che ne realizzano il contenuto,
sia assunta “sub specie facti”.
[10] V. Karner
c. Austria, 24 luglio 2003, in M. De Salvia & V. Zagrebelsky, Diritti dell’uomo e Libertà fondamentali,
Milano Giuffrè, 2008, Vol. III, p. 679.
[11] La possibilità che alla violazione della
posizione soggettiva di vantaggio non corrisponda il pregiudizio è ben nota nel
processo amministrativo, v. sul punto M.
Nigro, Giustizia amministrativa,
2002, Bologna (Il Mulino), p. 105.
[12] L’inosservanza delle disposizioni della
Convenzione e dei suoi protocolli integra gli estremi sufficienti a fondare
l’azione ex art. 33.
[13] Si dice “tradizionalmente” poiché nei
modelli più recenti di ricostruzione della responsabilità civile non si esige
la prova del diritto soggettivo violato, come premessa necessaria del ristoro,
tale condizione pare imprescindibile invece nel caso della Cedu, dal momento
che il giudice internazionale è: (i) saldamente legato alla citata logica del “decalogo” - pur
temperata dalla capacità espansiva delle norme convenzionali -; ( ii ) condizionato dalla loro formulazione
come norme positive di diritti – sia pur mediante frequente ricorso a clausole
generali.
[14] Questo spiega anche la ratio della norma di cui all’art. 37
comma II Cedu sulla cancellazione dal ruolo, la quale contempla e disciplina
proprio l’ipotesi della sfasatura fra interesse di parte ed interesse
meta-individuale, accordando prevalenza al secondo.
[15] Si rinvia a De
Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 10 marzo 1972
in particolare ai parr. 23-25 in M. De Salvia & V. Zagrebelsky, Diritti
dell’uomo e Libertà fondamentali, Milano Giuffrè, 2006, Vol. I, p. 166. nei quali la Corte pur non negando in
capo ai ricorrenti la qualità di vittime accoglie l’eccezione del governo circa
la mancanza di pregiudizio.
[16] Nel caso di cui alla nt. 5, il ricorrente
era deceduto.
[17] Su questi aspetti illuminanti i rilievi
di N. Colacino, Sul fondamento giuridico dell’intervento dello
Stato in protezione diplomatica nel diritto internazionale contemporaneo in La Protezione diplomatica: sviluppi e
prospettive, 2009, Torino (Giappichelli), p. 19 e ss; cfr. altresì A. Bassu, La rilevanza dell’interesse individuale nell’istituto della protezione
diplomatica, 2008, Milano (Giuffré), p. 11 e ss..
[18] Una simile lettura farebbe coincidere
l’interesse di chi agisce con quello al mero rispetto della legalità
convenzionale, impostazione che pare erede di letture superate della giustizia
amministrativa.
[19] Sul punto si rinvia alle indicazioni
fornite da F. Terrusi, Considerazioni sull’uso improprio della
tutela di urgenza, ex art. 70 c.p.c., rispetto a presunta lesione del diritto
di libertà religiosa in Giur. mer.,
2004, 3, p. 606 e ss.. L’A. osserva che «la libertà di religione come diritto
individuale presuppone la sempre libera facoltà di formare e nutrire nel chiuso
recinto della propria coscienza, idee, sentimenti, di qualsiasi contenuto, non
certamente coartate, né conculcate dalla semplice affissione muraria di un
simbolo cristiano»
[20] V. Maestri
c. Italia, 17 febbraio 2004,
par. 48; Assanidzé
c. Georgia, 8 aprile 2004, par.
199; significativa anche la giurisprudenza della Corte concernente il danno
morale subito dalle persone giuridiche, v. sul punto Comingersoll
S. A. c. Portogallo, 6 aprile 2000.
[21] Ci si riferisce in particolare alla sent. 10 ottobre
1979 n. 117, dove il riferimento ai «turbamenti, casi di coscienza conflitti
di lealtà fra doveri dl cittadino e fedeltà alle convinzioni del non credente»
è affrontato elegantemente dalla Consulta nella chiave propria della sua
cognizione, ossia quella astratta; essa si rivela la più idonea per i problemi
di cui si discute poiché consente di aggirare quello psicologismo di cui si
diceva attraverso una cognizione che è per sua natura ex ante.
[22] Ci si riferisce alla ord. 23 ottobre 2003 resa dal Tribunale de l’Aquila in A. Smith c. Scuola Materna ed Elementare Statale Antonio Silveri di Ofena, testo del provvedimento disponibile sul sito www.unife.it/convegni/amicuscuriae. Ai nostri fisi assume significato la parte in cui il giudice afferma che è «la circostanza di fatto – pacifica – dell’esposizione del crocifisso (…) ad essere di per sé sufficiente per ritenere la sussistenza dell’imminenza del pregiudizio».
[23] Utili spunti in F. Terrusi, Considerazioni sull’uso improprio della tutela di urgenza, ex art. 70
c.p.c., rispetto a presunta lesione del diritto di libertà religiosa in Giur. merito, 2004, 3, p. 606 e ss..
[24]Di questo avviso S. Rodotà, La battaglia su un simbolo in La
Repubblica 4 novembre 2009, p. 1.
[25]La Corte (cfr. par. 50) nello stabilire
le linee del proprio iter argomentativo indica gli aspetti sui quali intende
focalizzare la propria attenzione; fra questi, «la nature du symbol religieux
et son impact sur des élèves d’un jeune âge, en particulier les enfants de la
requérante». Come detto, il successivo svolgimento della sentenza è decisamente
avaro sotto il profilo del nesso eziologico fra l’esposizione del simbolo e
quel perturbamento emotivo di cui apoditticamente parla la Corte.
[26] Sul danno morale, v. S. Bartole - B. Conforti - G. Raimondi,
Commentario alla Convezione europea per
la Salvaguardia del Diritti dell’Uomo, Padova (Cedam), ult. ed., p. 666
dove è appunto notata una attenuazione delle esigenze probatorie in materia di
«danno morale».
[27] V. sul punto Karner
c. Austria, 23 luglio 2003 in
particolare par. 24 dove è detto che la Convenzione non autorizza gli individui
a dolersi «in abstracto» di una legge per il solo fatto che sembra loro violare
la Convenzione.
[28] Sulla dicotomia si rinvia alle utili
indicazioni di E. Savarese, Il Protocollo n. 14 alla Convenzione europea
dei Diritti dell’Uomo, in Riv. Dir.
Int., 2004, Vol. II, p. 726 in particolare nt. 22.
[29] V. M.
Lopez de Gonzalo, Punitive damages
e ordine pubblico, in Riv. Dir. Int.
Priv. e Proc. 2008, n. 1, p. 77 e ss. In generale sulla nozione, si rinvia
a B. C. Zipursky, A theory of punitive damages, in Texas Law Rev., 2005, Vol. 84, p.
105-171. Nella dottrina italiana, v. E.
Urso, I punitive damages fra
regole standards e principi, in Riv.
Dir. Pubbl. Comp. Eur., 2001, n. 4, p. 2011 e ss..
[30] Paradossale è che la stessa Corte non
ritenga tale strumento ammissibile (v. sul punto P. Fava, Punitive
damages e ordine pubblico: la Cassazione blocca lo sbarco, in Il Corriere Giuridico, n. 4 2007, p.
503; indicativa l’osservazione di A.
Sirotti Gaudenzi, I punitive
damages nella giurisprudenza di alcuni Paesi dell’Europa continentale e della
Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, in Diritto & Diritti,
inserito il 5 marzo 2000 il quale osserva che «quando la Corte di Strasburgo
condanna uno Stato, non si può non avvertire quell’effetto “pedagogico” che sta
alla base dell’istituto dei “punitive damages”: la condanna al risarcimento dei
danni patiti dal cittadino leso passa quasi in secondo piano, dato che ciò che
rileva è che la pronuncia possa essere un forte monito affinché la violazione
non si ripeta».
[31] Nella giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, v. ancora Karner
c. Austria, 24 luglio 2003, in
particolare par. 26 in De Salvia
Zagrebelsky, Diritti dell’Uomo cit.,
p. 679.
[32] G.
Carella, I punitive damages e la
riparazione del danno morale in diritto internazionale, in Riv. Dir. Int., 1983, p. 757.
[33] Il danno morale è del resto forma di
pregiudizio decisamente più malleabile di quello patrimoniale; non è casuale
che sovente la Corte lo liquidi prescindendo da una sua prova compiuta e facendo
leva unicamente sul dato della normale attitudine del comportamento attribuito
allo Stato ad arrecare sofferenze psicologiche. V. Maestri c. Italia, (Grande Camera), 17 febbraio 2004, par. 48.
[34] V. J.
Combaçau, Sanctions in Encyclopedia of Public International Law,
IV, 2000, p. 314. Utili spunti in M.
Doxey, International Sanctions in
Contemporary Perspective, 1996, (St. Martin’s Press), ibid.. Nella
dottrina italiana v. L. Forlati Picchio,
La sanzione nel diritto internazionale,
1974, Padova (Cedam), ibid.
[35] Sulla procedura di sentenza pilota
si rinvia ai rilievi svolti da F. M.
Palombino, La procedura di
sentenza pilota nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo,
in Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 2008,
n. 1, p. 91.
[36] Quanto al profilo del rapporto fra
diritto violato e pregiudizio, si è alle soglie di un discorso complesso che
non può essere sviluppato in questa sede in quanto espressivo delle coordinate
stesse della cognizione della Corte. La responsabilità dello Stato sorge per il
solo effetto della accertata illegittimità della sua condotta oppure è
necessario che vi sia la prova che la condotta illecita abbia leso un diritto
fra quelli posti dalla Convenzione? Ancora, ai fini dell’equa soddisfazione è
necessario che vi sia la dimostrazione di un pregiudizio? Infine, è possibile
che il pregiudizio assorba la prova del diritto violato, come si ammette nei
modelli più evoluti di ricostruzione della responsabilità civile.
[37]La negata titolarità in capo al giudice
di merito del potere di disapplicare la norma interna che sia in contrasto con
la Cedu così come interpretata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo si
riferisce alle norme interne poste da legge ordinaria.
[38] Ci si riferisce a Cass. Pen. Sez.
IV, 1 marzo 2000 n. 439 testo disponibile su www.unife.it/convegni/amicuscuriae.
In dottrina v. per tutti, F. Viganò,
Diritto penale sostanziale e convenzione
europea dei diritti dell’uomo, in Riv.
It. Dir. e Proc. Pen., n. 1, 2007, p. 42 e ss. nella parte in cui ammette
pacificamente la possibilità per il giudice ordinario «di disapplicare norme precedenti
l'incorporazione della Cedu nell'ordinamento italiano, in quanto
implicitamente abrogate a partire dall'entrata in vigore della l. 848/1955».
[39]V., Trib. l’Aquila, ord. 23 ottobre 2003 cit.. Scrive il giudicante che «L’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929, ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l’esposizione del crocifisso». Continua, poi osservando che «l’abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell’eventuale contrasto determinatosi con l’introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate disposizioni di legge».
[41] V.
Crisafulli, Lezioni di diritto
costituzionale, 1993, Padova (Cedam), p. 175 e ss.
[42] Ancora V. Crisafulli, Lezioni cit.
1993, Padova (Cedam), p. 225 e ss.
[43] V. sul punto R. Mastroianni, La
sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008 in tema di rapporti fra
leggi ordinarie e Cedu: anche le leggi cronologicamente precedenti vanno
rimosse dalla Corte costituzionale, in Forum dei Quaderni
costituzionali.
[44] Sul punto ancora F. Viganò, Diritto penale sostanziale cit., p. 42 che rimarca la natura di
principio delle norme Cedu e la loro ontologica apertura «a bilanciamenti
ampiamente discrezionali, che ciascun giudice di merito sarebbe a quel punto
facoltizzato ad operare».
[45]V. sul punto P. Veronesi, Una
“croce” sul crocifisso nelle scuole pubbliche? A proposito di una questione di
legittimità pendente davanti alla Corte costituzionale, in Studium Iuris, 2004, n. 9, p. 1067-1068.
[46]V. C.
Zanghì, La Corte costituzionale risolve
un primo contrasto con la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ed interpreta
l’art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007.
[47]V. Corte cost. sent. 24 ottobre 2007 n. 348 par.
4.6.
[48]La decisione della Consulta di ritenere
inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presenza del
crocifisso non esclude evidentemente che un problema di contrasto con il
principio di laicità esista o possa esistere. V. S. Sicardi, Il
principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritto pubblico, Maggio Agosto, 2007,
p. 501.
[49]Per tutti S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, 2004, Milano (Giuffrè), ibid..
[50]V. C. Zanghì, La Corte cit., p. 13.
[51]Sul punto sia consentito rinviare a L. Maratea, Il valore della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo nell’ordinamento italiano: Spunti di riflessione critica, in Riv. Coop. Giur. Int., 2006, 4, ibid.
[52] V. sul punto Gardino Carli, Stati e Corte europea
di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell'uomo, 2005, p. 89
ss p. 164
[53] La situazione potrebbe essere
riguardata dagli organi di Strasburgo nei termini delineati nella ben nota
sentenza Broniowski c. Polonia, 22
giugno 2004 in De Salvia &
Zagrebelsky, Op. cit. III, p.
793 e ss.
[54] Pur non venendo evidentemente in rilievo
la garanzia posta dalla norma di cui all’art. 2, Prot. 1, è pensabile che la
sentenza investa anche i problemi sorti nel contesto del lavoro pubblico. V.
sulla esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia, le gustose
osservazioni di S. Prisco, Laicità, un percorso di riflessione,
2009, Torino, (Giappichelli), p. 40
[55] V. Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, ord. 10 luglio 2006 n. 15614 in cui viene accolta la tesi
della giurisdizione esclusiva ex art. 33 D. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nei casi
in cui venga richiesta la rimozione del crocifisso dalla aule scolastiche.
[56] Pare dunque escluso che un contenzioso
davanti al giudice ordinario possa svilupparsi, del resto la decisione della
Corte di Cassazione (v. supra nt. 55)
è netta nell’ escludere che la condotta dello Stato nel caso di specie possa
essere considerata come meramente materiale.
[58] Sul punto M. Nigro, Giustizia
amministrativa, 2002, Bologna (Il Mulino), in particolare pp. 313-315.
[59] Sul punto per tutti, A. Travi, Processo amministrativo e azioni di risarcimento del danno: il
risarcimento in forma specifica, in Dir.
proc. amm., 2003, n. 4, p. 994 e ss..
[60] Il contrasto originerebbe dalla incompatibilità fra l’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965 ed art. 119 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 con il comb. disp. degli art. 2 Protocollo n. 1 e 9 Cedu. Si tratterebbe di un vizio suscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto che trae fondamento dal rapporto di sovra-ordinazione della fonte internazionale rispetto a quella interna secondaria. Si sarebbe di fronte ad un problema insomma di risolvere in chiave gerarchica.