RIVISTA GIURIDICA SCIENTIFICA DI FASCIA A - ISSN 1971-9892 - Fondatore Prof. PASQUALE COSTANZO - 2023
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APPUNTI E COMPENDI REDAZIONALI

 

2023/0040

La Corte, nella sent. n. 40 del 2022, ricorda che previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale non solo del sistema penale, ma anche di quello amministrativo: da qui l’esigenza di verificare che  la sanzione amministrativa non sia, pure essa, manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi. Evidenziato, poi, come un suo intervento sarebbe possibile solo a condizione che il trattamento sanzionatorio possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo, la Corte perviene ad individuare, nella specie, tali punti nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 20 del 2018, che punisce con sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO, sulla base di una tecnica casistica e con la ripartizione delle condotte illecite sul piano sanzionatorio in ragione della loro decrescente gravità.
Ne consegue la dichiarazione d’illegittimità della norma impugnata nella parte in cui prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa anziché nell'ambito di una forbice edittale reperita dalla stessa Corte.

2023/0035

La sent. n. 35 del 2023, dopo aver affermato, tra le altre premesse, che la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo, e che resta comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell’indennizzo erogato purché  non affetta da palese arbitrarietà o irrazionalità,  conclude per l'illegittimità della norma che fa decorrere il termine per la domanda dell'indennizzo dal momento della  conoscenza del danno e non da quello della conoscenza dell’indennizzabilità del danno.

2023/0033

Nella sent. n. 33 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato

- che non inficia la corretta instaurazione del giudizio di legittimità la contestuale adozione di una sentenza parziale (non definitiva) e dell’ordinanza di rimessione della questione, sempre che rimanga ancora da decidere, nel giudizio principale, una parte dell’originario oggetto della domanda o del thema decidendum e che il giudice rimettente non abbia, in realtà, deciso interamente la controversia, e

- come, in punto di merito, competa al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali,

dichiara che le posizioni del personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile nel sistema “misto” della riforma del 1995 e che la differenziazione denunciata nell'ordinanza di sollevazione, poiché riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di eguaglianza.

2023/0029

Nella sent. n. 29 del 2023, la Corte, pur pervenendo per plurime ragioni alla dichiarazione d'inammissibilità della questione, non si esime dal ricordare  che le province sono chiamate a «rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. [Pertanto,] la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente». Sicché na dotazione finanziaria estremamente ridotta e l’incertezza sulla definitiva entità delle risorse disponibili non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse […] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati».

2023/0028

Nell'ord. n. 28 del 2023, ci si sofferma sulla portata del principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito sia dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Tale principio, secondo la Corte, se è vero che esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa, ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa, non è invece mai stato evocato sul piano giurisprudenziale in relazione a supposti vincoli derivanti dalle decisioni di altri giudici intervenuti nella medesima causa; nè si è mai ritenuto che il principio dell’indipendenza “interna” del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti; o che vi sia violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro giudice, come accade al giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ovvero al giudice contabile rispetto alla questione di massima decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Più in generale, a tenore dell'ord. in parola, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all’art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che è anch’essa parte integrante di quella “legge” a cui il giudice è soggetto in forza della previsione costituzionale.

2023/0027

Con la sent. n. 27 del 2023. analogamente al precedente costituito dalla sent. n. 77 del 2022, viene dichiarata l'illegittimità dell'ulteriore rinvio da parte regionale del  meccanismo sospensivo delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per violazione dei principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., a loro volta, anche attuativi di direttive emanate dall’Unione europea. Analogamente, è censurata la norma regionale che demanda ai Comuni l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, che resta, invece compito di esclusiva competenza regionale (trattandosi di conciliare «le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)»

2023/0026

Nella sent. n. 26 del 2023, la Corte, nel rimarcare l'illegittimità costituzionale,  per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, peraltro nemmeno in esito ad una procedura di garanzia per gli interessati, dell'interruzione automatica del rapporto di lavoro del direttore sanitario o di quello amministrativo nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale, ammonisce come il potere sostitutivo, «in situazioni estreme come quella in oggetto, non può essere certo attuato attraverso il mero avvicendamento del vertice, senza considerare l’inefficienza dell’intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato».

2023/0025

A tenore della sent. n. 25 del 2023, la normativa impugnata (art. 206-bis, comma 1, ord. militare), che assoggetta il personale militare all'obbligo di vaccinazione, sia pure nel quadro di precisi orientamenti operativi, va considerata costituzionalmente illegittima in quanto si sottrae al compito essenziale di fornire la determinatezza - richiesta dall'art. 32 Cost. - all’obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l’elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare stesso.

2023/0020

Importante monito nella sent. n. 20 del 2023 quanto all'anomalia di un commissariamento della sanità regionale molisana che si protrae da oltre tredici anni, senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull’equilibrio finanziario della sanità, e ribadimento che il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo processo, cosicché si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite

2023/0019

Nella sent. n. 19 del 2023, si ha la ulteriore conferma che consentire, a mezzo di reiterate proroghe, interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito finisce per danneggiare il territorio regionale in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost.; laddove la lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in un lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regional

2023/0018

Secondo la sent. n. 18 del 2023, il legislatore non potrebbe, senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale, introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell’entrata in vigore della disposizione che lo prevede. Operazione compiuta nella specie mediante una solo sedicente legge di interpretazione autentica, dal momento che una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. Rileva, quindi, a tal fine, che la disposizione interpretativa rientri nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell’interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente.

2023/0017

Nella sent. n. 17 del 2023, è censurata la normativa che – ultimo di una serie di reiterati interventi di proroga della medesima disciplina eccezionale e transitoria disposti per oltre dieci anni e progressivamente estesi a edifici di recente realizzazione – ne dispone l’ennesima proroga poiché rendendo sostanzialmente stabile una disciplina nata come transitoria, essa favorisce la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, mettendo così a repentaglio «l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica», per cui, nella specie, risultano superati i limiti di tollerabilità della previsione di interventi difformi dalla pianificazione territoriale e di conseguenza violato l’indicato principio fondamentale della materia del governo del territorio.

Per altro verso, la Corte ribadisce come un prolungato e più volte ripetuto succedersi di proroghe esponga a rischio il buon andamento dell’azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela, consegnandole a una dimensione perennemente instabile e precaria

2023/0013

Sul piano processuale, l'ord. n. 13 del 2023 rammenta che, in base all’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa, l’improcedibilità del giudizio a quo non produce effetti sullo svolgimento del giudizio di legittimità costituzionale; e che non ha rilievo che le questioni siano state promosse con sentenze non definitive anziché con ordinanze, avendo comunque il giudice a quo disposto la sospensione dei procedimenti principali e la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte, sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza.

2023/0011

Nella sent. n. 11 del 2023, la Corte costituzionale afferma, tra l'altro,  che "All’interno di un determinato contesto territoriale, infatti, il raggiungimento dell’auspicabile obiettivo di produrre energia dai rifiuti urbani non riciclabili non dipende solo dalla decisione di investimento di un determinato imprenditore, ma anche, secondo le normative vigenti, da determinazioni delle autorità pubbliche, quanto, ad esempio, alla pianificazione, alle autorizzazioni ambientali, alla programmazione. Né può essere trascurato il rilievo di un coinvolgimento della popolazione interessata.Tanto più l’incentivo statale si rifletterà anche sulla comunità territoriale di riferimento, tanto maggiore sarà quindi la possibilità che possa effettivamente raggiungere il proprio obiettivo, ovvero quello di indurre soluzioni ambientalmente virtuose"

2023/0008

Nella sent. n. 8 del 2023, la Corte rigetta la questione proposta nei confronti dell'art. 2033 cod civ. (Indebito oggettivo) in riferimento al parametro interposto costituito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU, che, come interpretato dalla Corte Edu (sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal ed altre ancora), offrirebbe, a differenza del predetto articolo, rimedi avverso interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.

La Corte ricava, infatti, la possibilità di enucleare corrispondenti rimedi a livello nazionale particolarmente nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, a mente dell’art. 1175 cod. civ,. condiziona l’esecuzione dell’obbligazione restitutoria, laddove la stessa buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l’art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona, appunto, l’attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria attraverso la disciplina dell’illecito precontrattuale.

2023/0006

La sent. n. 6 del 2023 della Corte costituzionale affronta numerose questioni di costituzionalità proposte da parte regionale avverso le norme di riforma della pianificazione portuale introdotte (con riguardo a denominazione, contenuto e procedimento di approvazione del piano: DPSS) dalla legge n. 156 del 2021 di conversione del d.l. n. 121 del 2021.

Assai schematicamente e rinviando alla necessaria lettura della decisione per i dettagli e gli snodi argomentativi, si segnala:

- il richiamo di un’ormai stabilita giurisprudenza sul tema della disomogeneità delle norme di conversione rispetto al decreto-legge;

- l’esclusione della natura di legge di sistema ad una legge che rechi interventi settoriali riguardanti solo taluni profili della legge quadro concernente la materia in questione;

- l’ennesima conferma della sussistenza della competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari;

- il ribadimento che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze;

- che le norme dettate dallo Stato in materia di legislazione concorrente possono trovare legittimazione se ne stabiliscono i princìpi fondamentali (valutato con riguardo al contenuto e alla funzione nel sistema), secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3, Cost., o se dettate per effetto della cd. «chiamata in sussidiarietà» (fermo restando che la disciplina statale sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali);

- che gli strumenti di collaborazione tra Stato e Regione, pur quando necessari, non sono univoci, ma si diversificano «in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte», nonché alle competenze incise (ad es., è stato ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere “tecnico” e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici e richiesta, invece, l’intesa, ora nella forma debole, ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali.

Tra le quattro questioni accolte, si segnala, anche per il suo rilievo processuale, un dispositivo "sostitutivo" inteso a tutelare il ruolo della Regione e dei Comuni nella fase di approvazione del DPSS.

2023/0005

Con un'articolata sentenza (n. 5 del 2023), la Corte respinge le questioni proposte e, nel contempo, riscrive parzialmente e singolarmente la normativa impugnata.

In primo luogo, infatti, muovendo dal presupposto che, alla confisca di armi non denunciate, anche se vi sia stata oblazione, vada riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva, la Corte ritiene il provvedimento ablativo immune da censure, poiché, così statuendo, il legislatore italiano ha adempiuto al preciso obbligo europeo di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio.

In secondo luogo, è parimenti dichiarata infondata la censura della confisca a fronte della tutela del diritto di proprietà in quanto il provvedimento ablativo non può (in astratto) essere ritenuto manifestamente inidoneo, non necessario e non proporzionato in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita. Laddove, tuttavia, la valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza del provvedimento va accertata nel quadro di un'adeguata tutela giurisdizionale, così che l’imputato, pur accedendo all’oblazione con effetto estintivo del reato, conserva il diritto di sostenere di non aver commesso il fatto al diverso fine di evitare l’applicazione di una misura che, come la confisca, pesantemente incide sul suo diritto di proprietà, e che. seppur inquadrabile in una logica preventiva anziché punitiva ha per presupposto il medesimo fatto di reato.

2023/0003

Nella sent. n. 3 del 2003, la Corte costituzionale, nella irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale, consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in stato di libertà, e quindi più severo rispetto ad una fattispecie affine più grave, individua un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in una violazione anche dell’art. 27, terzo comma, Cost.

2023/0002

Nella sent. n. 2 del 2023, la Corte rammenta come la Costituzione tuteli la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, estendendone le garanzie anche alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Sottolinea, inoltre, che eventuali limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale, purché la relativa disciplina non abbia evidenti ricadute restrittive sulla libertà in questione. In questo quadro, il divieto, non disposto con atto motivato dell’autorità giudiziaria, di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale –si traduce in un limite alla libertà di comunicare, «spazio vitale che circonda la persona». Laddove, peraltro, anche l’intervento dell’autorità giudiziaria, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione va associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa.

2022/0270

Con la sent. n. 270 del 2022, la Corte, nel rigettare la questione, ricorda che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili, come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.

2022/0269

Nella questione affrontata con la sent. n. 269 del 2022, ritorna la costante giurisprudenza costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza, rispetto a cui il controllo della Corte è limitato alla non implausibilità delle motivazioni sui «presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere». La Corte ricorda pertanto che il giudice rimettente è chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell’iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale, pur destinato a fermarsi alla non implausibilità delle motivazioni addotte dal rimettente.

2022/0268

Nella sent. n. 268 del 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato, tra i vari profili, in punto di rito, che, con riferimento alle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto, l’impugnativa dell’intero corpo normativo è ammissibile in considerazione sia dell’inscindibile connessione genetica esistente con la norma impugnata, sia dell’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo, in punto di merito sottolinea come, dai principi contabili in vigore (competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici), consegua che, in caso di approvazione tardiva del bilancio da parte della Regione, il disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l’eventuale ulteriore disavanzo emerso, debbano essere ripianati applicandoli per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Pertanto, quando l’ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell’esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un “nuovo” disavanzo, cui applicare il ripiano triennale.

2022/0267

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

2022/0266

Nella sent. n. 266 del 2022, è rammentata la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all’an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra sia il limite della manifesta irragionevolezza, sia quello derivante dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito.

2022/0263

Con l’articolata sent. n. 263 del 2022, tra i vari profili, la Corte costituzionale
a) ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell’ambito della stessa pronuncia e come spetti sempre ancora alla Corte di giustizia, alla luce dell’esigenza fondamentale dell’applicazione uniforme e generale del diritto dell’Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce, restando escluso che una simile modulazione temporale possa effettuata dai singoli Stati membri;
b) rileva del sindacato di costituzionalità di norme sub primarie in base alla tecnica del cd. completamento prescrittivo della norma primaria, ossia quando quest’ultima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria;
c) sottolinea la propria competenza, come garante dei vincoli derivati dagli 11 e 117, comma 1, a dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma interna che contrasti con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia mediante una sentenza dotata di efficacia retroattiva in sede di rinvio pregiudiziale.

2022/0261

Ammesso, con l'ordinanza n. 261 del 2022 della Corte costituzionale, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito dell’acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato medesimo

2022/0259

Nella sent. n. 259 dl 2022, la Corte, nel ribadire che, anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, sottolinea come la ratio dell’intervento sia radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, così come diversi sono i termini per l’ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. Nel merito, ricorda che la sua giurisprudenza depone nel senso di ricondurre le gare indette per l’assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche alla tutela della concorrenza e non alla materia «produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell’energia».

2022/0258

Nella sent. n. 258 del 2022, la Corte, accertato che la disciplina che regola, per il TFS, i tempi entro i quali l’ente previdenziale può procedere alla rettifica dell’originario assegno di liquidazione, pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o per altre figure affini di indennità, non è tale da intaccare la funzione fondamentale dell’istituto, rinvia al legislatore la sua eventuale eliminazione nel senso di favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato.

2022/0256

Nella sent. n. 256 del 2022, la Corte ricorda che, per sua costante giurisprudenza, la tutela apprestata al diritto alla salute dall’art. 32 Cost. non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale «ambito inviolabile della dignità umana. Ricorda, inoltre, che le regioni possono prevedere livelli ulteriori di tutela purché non assoggettate a piano di rientro, e come, in tal caso, sia ipotizzabile, nel contesto di un’ordinanza costituzionalmente orientata, far luogo ad un ampliamento delle prestazioni sanitarie erogabili gratuitamente

2022/0255

Nella sent. n. 255 del 2022, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati – compresi anche i dipendenti delle regioni – è attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, è confermato che, con riguardo al lavoro pubblico e alla sua contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale, anche quando, come nel caso di specie, lo statuto speciale (Sardegna) attribuisca alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale (limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica).

2022/0254

Con la sent. n. 254 del 2022, la Corte costituzionale censura la norma regionale (Lombardia) che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall’avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, laddove la legislazione statale parametrica non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria, integrando uno standard minimo di protezione nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema).

2022/0253

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

2022/0251

Facendo seguito ad una densa giurisprudenza, la Corte, nella sent. n. 251 del 2022, considera come l'abbassamento di tutela paesaggistica derivante dalla possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali prevista dalla legge regionale senza considerare gli effetti sul paesaggio violi l'art. 9 Cost.; non potendosi, d'altro canto, ritenere sufficiente la possibilità di una sua interpretazione conforme ai vincoli paesaggistici, particolarmente, quando ritardi regionali, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione ai principi di copianificazione e leale collaborazione, nell'elaborazione, unitamente allo Stato, di un piano paesaggistico, esigano di essere compensati con l’esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio.

2022/0249

Nella sent. n. 249 del 2022, la Corte ricorda come costituiscano motivi d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sia la carente descrizione della fattispecie (per difetto di motivazione sulla rilevanza), sia l’irrisolta individuazione del parametro costituzionale (per manifesta infondatezza della questione).

2022/0237

La sent. n. 237 del 2022, nel ricordare che, nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall’art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, «nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire», sottolinea tuttavia come siffatta riserva assuma carattere indefettibile soltanto in materia di procedimento legislativo, Sicchè un'eventuale opzione per la fonte legislativa – del resto espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall’art. 69 Cost. – con riguardo anche alla disciplina degli emolumenti dovuti al termine dell'incarico elettivo, garantirebbe in più la scrutinabilità dell’atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/0225

La Corte ribadisce la sua giurisprudenza in tema di intervento di terzi

 

 

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