RIVISTA GIURIDICA SCIENTIFICA DI FASCIA A - ISSN 1971-9892 - Fondatore Prof. PASQUALE COSTANZO - 2023
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ANNOTAZIONI REDAZIONALI DI CASI DI RILIEVO

(le annotazioni riflettono scelte redazionali e non ambiscono a dare conto in modo esaustivo delle decisioni, alla cui lettura integrale senz’altro si rimanda)

 

2023/0106

Nell'ord. n. 106 del 2023, la Corte, nel ricordare che i regolamenti eurounitari non sono suscettibili di al sindacato di legittimità costituzionale (né tampoco di interpretazione da parte della Corte stessa), in quanto atti normativi non imputabili né allo Stato né alle regioni, coglie l'occasione per rammentare come condizione per l’applicazione del diritto dell’Unione europea in Italia sia comunque l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, dovendo, in caso di supposta inosservanza,  essere posta  la questione di legittimità costituzionale non sulla fonte del diritto dell’Unione europea ma sulla legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi. 

2023/0105

Nella sent. n. 105 del 2023 la dichiarazione d'infondatezza delle norme scrutinate poggia sulla ritenuta (da parte della Corte) non  condivisibilità dell'interpretazione fornitane (dal rimettente) per cui risulterebbe necessitato in ogni circostanza e senza possibilità di deroga attrezzare i locali destinati ad ospitare i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con un vetro divisorio a tutta altezza anche in presenza di soggetti minorenni. Sembra piuttosto corretto (alla Corte), a fronte di una legge che indica con chiarezza l’obiettivo di impedire il passaggio di oggetti, ritenere che debbano essere ricercate le soluzioni più adeguate alla situazione concreta . Sicché sarà quindi ben possibile disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta o al contrario rifiutare – con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da rendere oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno.

2023/0104

Nella sent. n. 104 del 2023 sono dichiarate infondate dalla Corte le questioni proposte avverso le disposizioni che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa gravante sul gasolio commerciale a favore esclusivamente di talune categorie di operatori (quali enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, autoservizi di competenza regionale e locale,  autoservizi regolari in ambito comunitario come meglio definite dalla corrispondente normativa) che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. Laddove, in realtà, il rimettente era stato più complessivamente mosso dall’assunto che nelle ipotesi in cui l’impresa pubblica eserciti, unitamente alla attività di trasporto di persone a carattere regolare, anche una parallela attività di trasporto di persone a connotazione occasionale, gli sarebbe stato attribuito il beneficio fiscale per l’esercizio di ciascuna delle due attività, invece, precluso alle imprese private di trasporto di persone che svolgono solo attività di trasporto occasionale. La Corte, sgombrato il campo dall’interpretazione per cui, in caso di “doppia attività” di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, anche questo secondo tipo di trasporto beneficerebbe dell’agevolazione fiscale, ha ritenuto che il beneficio tributario per il trasporto regolare  sia in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha valorizzato, in riferimento alle agevolazioni fiscali in senso proprio, l’esistenza di una finalità extrafiscale riconducibile all’attuazione di principi costituzionali, anche quale elemento che, in presenza di una sostanziale eadem ratio, ne giustifica l’estensione. Sicché da questo punto di vista, l’agevolazione in questione, in quanto riferita, appunto al solo trasporto regolare risponde sia a interessi sociali inerenti alla mobilità, in particolare di lavoratori e studenti, sia ad esigenze di tutela dell’ambiente, oggi peraltro precisate nel nuovo testo dell’art. 9 Cost. anche «nell’interesse delle future generazioni.

2023/0102

Nella sent. n. 102 del 2023, la Corte, ribadita la  linea interpretativa che riconduce la disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario all’ambito della tutela della concorrenza senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico, dichiara incostituzionale la normativa regionale (Abruzzo) scrutinata in quanto indirizzata ad escludere le grandi concessioni di derivazione idroelettrica dall’applicazione della normativa attuativa dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che dà a sua volta attuazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

2023/0101

Nella sent. n. 101 del 2023, la Corte,  in primo luogo, rammenta che, se è vero che la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, il suo difetto determina l’inammissibilità della questione per irrilevanza solo ove sia macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi.

Viene quindi sottoposta  al vaglio di legittimità la conclusione esegetica tratta dalla normativa scrutinata a cui ono pervenuti il Consiglio di Stato, le linee guida ANAC e su questa stessa base il giudice remittente, per cui, nel commissariamento prefettizio antimafia dell'impresa, alla conferma giurisdizionale del provvedimento interdittivo antimafia consegue la retrocessione degli utili e, dunque, il riversamento delle somme accantonate nel fondo in favore dell’amministrazione contraente o del soggetto finanziatore dell’investimento pubblico.  Secondo la Corte, però, considerato che con la determinazione prefettizia è richiesta all’imprenditore l’esecuzione di attività gravose e protratte nel tempo, con distoglimento dei relativi mezzi aziendali a lui necessari per intraprendere o svolgere attività imprenditoriali di cui, nonostante l’interdizione, rimane capace o che potrebbe altrimenti mettere a frutto, l’acquisizione pubblica delle «utilità» prodotte con il compendio aziendale e sotto “controllo pubblico” senza alcun compenso  cui si perverrebbe sulla base di una tale interpretazione, darebbe luogo a misura che, aggiungendosi agli effetti restrittivi dell’interdittiva, andrebbe a comprimere in termini sproporzionati, e quindi incostituzionali, il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica.

2023/0100

Nella sent. n. 100 del 2023, la Corte, sgombrato il campo dalle questioni di rito, ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, promossa per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell’art. 97 Cost., in quanto introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali, esimendo dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione e dalla partecipazione ai relativi esami finali (non essendo, d’altro canto equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 97 Cost. la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti)

2023/0099

Nella sent. n. 99 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato, tra l'altro, come la  disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduca una deroga temporanea al principio del pubblico concorso, in esito ad un giudizio di ponderazione che appartiene primariamente al legislatore statale, peraltro suscettibile di censure solo nei casi di manifesta irragionevolezza, sottolinea che la delimitazione della possibilità di stabilizzazione ai soli lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato che abbiano superato un concorso non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità con le ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili. Non spettando, pertanto, al legislatore regionale (Molise) incidere sugli anzidetti profili (essendogli consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti da quest'ultima indicati), la Corte conclude per l'illegittimità costituzionale della normativa scrutinata nelle parti che prevedono di avviare le procedure selettive riservate «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; consentono la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e stabiliscono che i diciotto mesi di servizio prescritti per l'assunzione debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.

2023/0098

Con la sent. n. 98 del 2023, è ritenuta irragionevole la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione a carico degli psicologi militari, attesa la ritenuta omogeneità di  situazione con quella dei medici militari (a partire, infatti, dalla legge n. 3 del 2018, la professione di psicologo è stata espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie» di cui al d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946). Tra l'altro, la Corte ricorda di aver già statuito nel senso che, una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale (nella specie: l’attribuzione ai soli medici della facoltà di svolgere la libera professione, in deroga al generale regime di incompatibilità previsto per tutti i militari), il legislatore non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.

2023/0097

L’ord. n. 97 del 2023 si limita ad effettuare la correzione materiale di una precedente sentenza (la n. 5 del 2023), come previsto dall’art. 36 delle Norme integrative. Interessante, tuttavia, l’uso del sostantivo “capoverso” in senso dissimile da quello corrente e da quello che la Crusca identifica nell’”inizio di un blocco di testo separato dal precedente da un punto e a capo” (per cui, ad es., il primo capoverso è il periodo dopo il primo punto a capo). A meno di non voler computare (sarebbe il caso di specie) i capoversi considerando già come primo periodo la formula “Considerato in diritto”. In ogni caso, la circostanza richiede probabilmente una qualche attenzione.

2023/0094

In un vero e proprio articolato repertorio penale, quale risulta essere la sent. n. 94 del 2023, la Corte censura  la fissità della pena edittale dell’ergastolo prevista per il il reato di cui all’art. 285 cod. pen., laddove la fissità della pena comminata appare aggravata per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato circostanziato da una diminuente. Di qui l'esigenza, secondo la Corte, a fronte degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., che non sia precluso, anche in caso di recidiva reiterata, l’ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell’ergastolo sia sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni. Analoga esigenza richiede di essere tenuta presente con riguardo ad ogni altra attenuante, comprese le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pe, e per tutti gli altri reati puniti allo stesso modo, ossia con la pena edittale fissa dell’ergastolo.

2023/0093

Con la sent. n. 93 del 2023, è scrutinato dalla Corte il complesso di disposizioni contenute nell’art. 66 della legge della RegioneUmbria n. 11 del 2005 che detta norme speciali per la riqualificazione delle aree terremotate in cui sono state realizzate, prima del 31 dicembre 2000, strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, per sostituire alcune tipologie di edifici abitativi e produttivi che, per effetto del terremoto del 1997, erano stati oggetto di sgombero totale. L'esito di incostituzionalità segue all'accertamento della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (per contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio» della cosiddetta doppia conformità, posto dall’art. 36 t.u. edilizia.),  dal momento che le norme censurate, nella loro portata principale, consentono  il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per immobili edificati in difetto di conformità, totale o parziale, agli strumenti urbanistici all’epoca vigenti, condizionando il permesso a costruire postumo al solo riscontro della conformità alle previsioni della variante successivamente e appositamente approvata; accertata altresì la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale», derivando dal condono extra ordinem la cessazione degli effetti penali dell’abuso edilizio.

2023/0092

Anche la sent. n. 92 del 2023 s'inserisce nella diuturna dialettica tra lo Stato centrale e l'autonomia speciale siciliana. Questa volta le doglianze statali accolte riguardano le violazioni sia della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per contrasto con l’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, così come convertito (da parte della previsione regionale dell'erogazione di un anticipo di una quota del trattamento di fine servizio da parte di una società interamente partecipata della Regione ai dipendenti regionali in quiescenza), sia dell’art. 97, secondo comma, Cost. (da parte della previsione regionale dell’assunzione a tempo determinato di un numero molto elevato di dirigenti, confermando, peraltro, il generico riferimento all’esigenza di favorire, attraverso tali assunzioni, un incremento della capacità di gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati dalle risorse della politica unitaria di coesione per gli enti territoriali beneficiari).

Di rilievo nella decisione anche la giurisprudenza che esige che quando venga sottoposta a censura di illegittimità costituzionale una disposizione di un soggetto ad autonomia speciale, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, basta che, dal contesto del ricorso, emerga l’esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest’ultimo: giurisprudenza che non risulta, nella specie, contraddetta dalla ritenuta ammissibilità quando l’omessa individuazione di specifiche competenze statutarie sia conseguenza della prospettazione radicale del ricorrente, contestando, quest'ultimo, il coinvolgimento di qualsiasi competenza legislativa regionale statutaria.

2023/0091

Di rilievo, benché conclusa da un dispositivo d’infondatezza, è la sent. n. 91 del 2023, che concerne l’incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice. La Corte ricorda infatti che in base alle condizioni prodotte dall’evoluzione della giurisprudenza perché si verifichi un’incompatibilità endoprocessuale è necessario che la valutazione contenutistica sulla medesima res iudicanda si collochi in un precedente e distinto grado del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito: condizione che non si ha con riferimento ai procedimenti cautelari, per i quali anzi vale l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In conclusione, la decisione adottata dai giudici del riesame in materia cautelare reale non riveste capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio, nella quale i componenti del collegio debbono uniformarsi alle regole prescritte dalla Corte di cassazione.

2023/0090

Nell’ampia e complessa sentenza n. 90 del 2023, la Corte, tra l’altro, dichiara incostituzionale un primo fascio di norme della legislazione regionale (Sicilia) che consente interventi edilizi senza doversi munire di titolo abilitativo in contrasto con il t.u. edilizia, che reca una normativa espressiva dei princìpi fondamentali in materia di «governo del territorio». Se, infatti, secondo la Corte, l’attività demandata alla Regione si inserisce nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA, non è però pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, ma solo che abbia aperto la possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma ulteriori, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 6. Un secondo fascio di normativa scrutinata riguarda le disposizioni regionali siciliane che consentono la realizzazione di interventi edilizi previa soltanto la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): anche in questo caso sono censurate le ipotesi da ricondursi a quelle per cui il legislatore statale ha previsto che fosse invece necessario il permesso di costruire o la SCIA. Altre censure colpiscono, poi, le norme permissive di recupero a fini abitativi di determinati manufatti, o accordanti la possibilità di chiedere un’autorizzazione paesaggistica postuma o tolleranti la realizzazione di interventi edilizi anche su immobili che hanno usufruito del condono edilizio o, ancora, contrastanti col divieto statuito dalla Corte stessa di reiterate proroghe di discipline eccezionali e transitorie, volte ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario.

2023/0089

Nella sent. n. 89 del 2023, la Corte, nel disporre, a motivo di ius superveniens, la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate (su legislazione regionale della Sicilia), ammette in modo articolato  la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana nella particolare sede di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali dei costi derivanti da un'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, assumendovi  una funzione di garanzia dell’ordinamento in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. Diversamente opinando, sempre secondo la Corte, lo stesso  giudice contabile si troverebbe costretto a certificare positivamente un accordo contrattuale la cui copertura finanziaria ritenesse, tuttavia, riposare su norme di dubbia legittimità costituzionale. Si tratta in definitiva di un ulteriore passo sulla strada già intrapresa da tempo, di consentire, da un lato, il vaglio di costituzionalità nei contesti che possono maggiormente rappresentare “territori di rischio” per la finanza pubblica, e, dall'altro, di fugare zone d’ombra nel controllo di legittimità costituzionale, affermata dalla stessa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale.

2023/0088

Nella sent. n. 88 del 2023, la Corte, nel contempo superando una precedente giurisprudenza che aveva ritenuto non manifestamente irragionevole il condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto non ritenuto in allora espressivo di una volontà punitiva, perviene, sulla base della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di proporzionalità, a dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il predetto reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., senza, cioè, che l’autorità competente possa verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

2023/0084

Nella sent. n. 84 del 2023 vengono in rilievo molteplici impugnative statali della legislazione regionale (Sicilia) intesa  ad applicare il regime delle assunzioni a tempo indeterminato (cui ai commi 292-296 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 17) anche ai lavoratori inseriti in uno speciale elenco (recato dall’art. 30, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2014), prevedendosi, inoltre, misure indennitarie per favorire l’uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti, nonché interventi di sostegno al reddito. La Corte ritiene fondate le questioni proposte per contrasto della normativa regionale con una pluralità di parametri costituzionali, ossia la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), il principio dell’obbligo di copertura della spesa sancito dall’art. 81, terzo comma, Cost., la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e l’art. 97, primo comma, Cost. che pone il principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

2023/0082

Nella sent. n. 82 del 2023, la Corte ricorda come il legislatore regionale sia tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l’entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti: in questo senso, infatti, la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e la pretesa autosufficienza non può essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Da qui segue la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legislazione regionale (Abruzzo) in quanto corredata da clausola di invarianza finanziaria della spesa non supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di dimostrare la possibilità di fare conto sulle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Legittimamente, invece, la Regione ha potuto, in applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011,  rinviare l’obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2023 con l’adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse, trattandosi di previsioni di spese di natura non obbligatoria.

2023/0081

Nella sent. n. 81 del 2023, la Corte, dopo aver rammentato che i principi contabili statali contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e che gli enti territoriali devono ad attenersi a essi, censura la legislazione regionale (Molise) impugnata, nonché quella non impugnata ma conseguenzialmente collegata, a motivo dell'imputazione di un debito all’esercizio di bilancio 2021 anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nel marzo 2022,  in violazione del principio contabile generale espresso nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, a tenore del quale  il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l’anno solare.

2023/0080

Rileva, in particolare, nella sent. n. 80 del 2023, tra i vari dispositivi di infondatezza e di rito, l'accoglimento della questione proposta nei confronti delle disposizioni legislative regionali (Sicilia) per la violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., come specificato dalla legge n. 196 del 2009. Tali disposizioni, infatti, ricorrendo per la copertura finanziaria ad entrate dipendenti dall’andamento del gettito, correlato a future variabili dei mercati finanziari, contrasterebbero con l’art. 17, comma 1, lettera c), della suddetta legge che richiede la copertura delle maggiori spese mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; laddove le stesse risorse,  consistendo in maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, in forza del comma 1-bis del medesimo art. 17, devono essere finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In definitiva, secondo la Corte, le coperture delle spese in questione difettano di un legittimo fondamento giuridico, così come le altre norme che ad esse sono collegare da un'inscindibile connessione funzionale.

2023/0079

Nella sent. n. 79 del 2023, in estrema sintesi, la legislazione scrutinata (provincia di Bolzano) è dichiarata incostituzionale in quanto, nel modulare la disciplina delle polizze assicurative dovute dall’esecutore di contratti pubblici d’appalto, è entrata in contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dall’art. 103 cod. contratti pubblici a garanzia di  interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti.  Al contempo, essa differenzia, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d’appalto relativo alla sua efficacia, oltre che alla sua esecuzione, profilo che necessita di uniformità a livello nazionale.

2023/0077

Nella sent. n. 77 del 2023, tra gli altri profili, rilevano:

- sul piano processuale, la sottolineatura che la titolarità di un interesse semplice meramente regolato dalla normativa scrutinata e non invece di un interesse qualificato  inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, rende inammissibile la costituzione di terzi nel giudizio costituzionale;

- sul piano del merito, la fondatezza, anche in base alla pregressa giurisprudenza costituzionale,   della questione sollevata avverso la prescrizione del requisito di cinque anni di residenza nel bacino d’utenza interessato dal bando, per l’accesso agli alloggi ERP, in quanto , determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata,  contrasta con l’art. 3, primo comma, Cost.

2023/0076

Nella sent. n. 76 del 2023, tra gli altri profili, rilevano

- sul piano processuale, il ribadimento da parte della Corte che, anche dopo le nuove Norme integrative del 2020, resta fermo l’orientamento per cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi;

- sul piano del merito, la dichiarazione di fondatezza delle questioni proposte avverso

- - la previsione regionale (Sicilia) secondo cui possono essere inseriti negli elenchi degli idonei alla carica di direttore amministrativo anche coloro che hanno maturato un’esperienza settennale in settori diversi da quello sanitario, individuandovi, in particolare, la violazione di un principio fondamentale vincolante rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica, espressione, inoltre, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;

- - la previsione per cui per l’anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell’anno 2019, per la violazione così effettuata dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;

- - la previsione secondo cui ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, a una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, e applicano i CCNNLL dell’ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. (ovvero dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di sottoporre a vincoli stringenti la stabilizzazione del personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare, tra l’altro, l’indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l’emergenza da COVID-19 con l’altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale).

2023/0075

Con la sent. n. 75 del 2023, ricca di riferimenti interni e sovranazionali, la Corte, oltre a pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità di alcuni motivi di impugnazione da parte dello Stato di una legge regionale (Sicilia), dichiara l'infondatezza del motivo rivolto avverso la denominazione comunale (De.Co.) come «attestazione di identità territoriale» per determinati prodotti in quanto destinata (solo) a individuare l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, senza quindi certificarne la qualità; laddove essa non intende nemmeno costituire un marchio di qualità o di certificazione, inteso ad assegnare e un regime di protezione a qualche prodotto del territorio. In altri termini, la denominazione comunale De.Co.  è una mera “attestazione di identità territoriale”, che rientra a pieno nella nozione di «indicazione geografica semplice», la quale,  secondo la  giurisprudenza della Corte di giustizia, non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La sua natura meramente  ricognitiva della presenza storicamente radicata di un prodotto agroalimentare tipico, espressivo delle tradizioni locali, comporta di conseguenza l'immunità da vizi della normativa regionale scrutinata.

2023/0074

La sent. n. 74 del 2023, chiarendo preliminarmente come sia ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di soggetto non costituito nel giudizio principale ma che sia stato evocato nello stesso giudizio,  ritiene, sul piano del merito, fondate questioni sollevate. Più precisamente è considerata un'irragionevole e sproporzionata compressione dell’iniziativa economica privata, in aperto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la disposizione legislativa regionale (Campania) che determina in automatico, ai fini della verifica di compatibilità  che condiziona l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani (solo una per ciascun distretto sanitario di base). Si precisa che tale illegittimità costituzionale rende, dunque, possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti, in relazione agli obiettivi posti dalla normativa statale.

2023/0073

Con la sent. n. 73 del 2023 La Corte rileva l'anomalia costituita dal fatto che la normativa regionale (Sicilia) indichi  esclusivamente le risorse di cui gode l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, senza individuare alcuna forma di finanziamento a beneficio degli enti comunali, nonostante siano state ad essi trasferite le strade con i connessi compiti, in origine spettanti all’IRSAP, di manutenzione delle infrastrutture stradali. Richiamando, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale in tema di assegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell’esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali trasferite, dichiara incostituzionale la normativa scrutinata in quanto non  risulta conforme alla Costituzione la mancata previsione legislativa della riassegnazione delle risorse necessarie, pur chiarendo che l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione, purché non si renda così difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (consequenzialmente illegittima è dichiarata la cessione da parte dell’IRSAP ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall’Istituto stesso, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall’IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite).

2023/0072

D'interesse processuale risulta, nell'ord. n. 72 del 2023, il richiamo alla costante giurisprudenza costituzionale che afferma a la necessità di restituire gli atti al giudice a quo per una rivalutazione della non manifesta infondatezza e/o della rilevanza delle questioni sollevate,  quando le modifiche conseguenti a uno ius superveniens incidano profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, oppure intacchino il meccanismo contestato dal rimettente,  

2023/0071

La sent. n. 71 del 2023 ruota intorno alle doglianze formulate da parte regionale (Liguria), per l'asserito contrasto con la disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione,  dei vincoli di destinazione imposti dallo Stato in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell’attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio, alle maggiori risorse stanziate a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Secondo la regione ricorrente, infatti, il regime dell’intero ammontare degli ulteriori finanziamenti introdotti dovrebbe essere rimodulato, destinandolo ad una ripartizione tra i comuni senza più vincolo di destinazione.

La Corte, tuttavia, partendo dalla premessa che siffatta rimodulazione non costituisce l’unica modalità con la quale sarebbe possibile rimediare al vulnus lamentato dalla Liguria, conclude al momento per l’inammissibilità delle questioni a causa dell'impossibilità di esercitare, da parte sua, una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato pur in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato; ma richiamando il legislatore ad intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost.

2023/0070

Nella sent. n. 70 del 2023, la Corte, dopo aver sottolineato che la fattispecie (ricorso della Regione Veneto avverso l'obbligo imposto dallo Stato di  redazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario al fine di accedere alle quote aggiuntive di fondo sanitario nazionale), caratterizzandosi per la  presenza di un intreccio inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume carattere prevalente,  esigerebbe,  affinché l’intervento legislativo statale sia legittimo, l’impiego della leale collaborazione, ne rinviene, appunto l'impiego nella corretta avvenuta acquisizione dell’intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche un'ulteriore doglianza regionale  (l'omessa fissazione di termini perentori per l’adozione del decreto interministeriale recante la metodologia di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di personale degli enti del servizio sanitario regionale) è ritenuta infondata in quanto la fissazione di un termine ordinatorio, anziché perentorio, non rappresenta, infatti, un impedimento per l’erogazione delle prestazioni essenziali da parte delle regioni ma, al contrario, la favorisce. Analogamente infondata è la censura formulata dal Veneto avverso la prevista valutazione e approvazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario regionale da parte sia del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sia del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA, poiché si tratta di meccanismi tesi a salvaguardare precipuamente gli equilibri della finanza pubblica e pertanto applicabili solo alle regioni sottoposte al Piano di rientro.

Di segno diverso è invece il dispositivo riguardante l'ulteriore impugnazione riguardante l'attribuzione della determinazione dell’ammontare del contributo per la rigenerazione urbana spettante a ciascun comune a un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. La Corte osserva, infatti, che dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia «governo del territorio» di legislazione concorrente consegue che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione solo se stabiliscono princìpi fondamentali, secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost., ovvero se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà», purché vengano garantite idonee procedure collaborative: ciò che appunto non si attaglia alla normativa statale scrutinata che viene pertanto dichiarata illegittima. Del pari illegittima ma per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. è ritenuta  la disposizione statale che circoscrive l’applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.

2023/0069

Con la sent. n. 69 del 2023, la Corte ribadisce, in primo luogo, che, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, già “concorrente”, è ora divenuta “residuale”, pur non potendosi affermare che l’insieme degli interessi corrispondenti sia rimesso al solo assetto normativo regionale, poiché le stesse competenze residuali non restano insensibili alle norme poste in essere dallo Stato nell’ambito delle proprie competenze legislative trasversali. In questo quadro, è ritenuta immune da vizi di costituzionalità la normativa regionale lombarda che permette alla polizia locale di operare oltre i limiti territoriali che il legislatore statale ha determinato, prevedendo, allo scopo, patti di sicurezza urbana tra amministrazioni locali, per la cui stipula non è ritenuto incostituzionale nemmeno il ruolo propulsivo riconosciuto alla Regione (anche perché con tali patti in realtà si supera l’ambito della sola sicurezza urbana, intersecando profili di sicurezza integrata di sicura competenza anche regionale).

Infine, resta priva di censure anche la normativa grazie a cui la Regione intende, mediante una strumentazione tecnologica, garantire, nell’ambito della circolazione stradale, effettività delle misure necessarie a preservare la qualità dell’aria, non trattandosi, infatti, di un’invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza dal momento che, come rammenta la Corte, la disciplina sulla revisione dei veicoli appartiene anche alla materia della tutela dell’ambiente (d'altro canto, le predette misure sono rimesse dal legislatore statale con gli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2010, adottato in attuazione della direttiva 2008/50/CE, alla stessa Regione tenuta a determinarsi nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e previa intesa con i competenti organi statali).

2023/0068

Nella sent. n. 68 del 2023 è censurata la norma regionale (Toscana) che consentiva l’utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie “trasferite” provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l’attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale dell’art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell’edificio nel fondo. Peraltro, la disciplina regionale impugnata si pone in contrasto con il medesimo principio anche col consentire l'utilizzo delle le volumetrie trasferite per interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie. Gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono, dunque, secondo la Corte, nell’estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare.

2023/0067

Sulla base di un'ampia ricostruzione storica e sistematica, la Corte, nella sent. n. 67 del 2023 ritiene  ancora valida la ratio giustificativa della scelta del legislatore, per il processo del lavoro diversamente da quanto avviene nel processo ordinario di cognizione, di rimettere all’udienza di discussione la decisione del giudice sull’autorizzazione, o no, della chiamata in causa del terzo, richiesta tempestivamente dal convenuto nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ. invece che anticiparla con provvedimento reso dal giudice a seguito della costituzione in causa del convenuto prima dell’udienza. Secondo la Corte, infatti, tale scelta rappresenta una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità che connotano tale rito speciale.

2023/0066

Nell'articolata decisione n. 66 del 2023, la Corte si confronta con l'istituto della libertà vigilata (per cinque anni in caso di condanna all'ergastolo) connessa con la liberazione condizionale;  istituto di cui la Corte aveva già avuto  occasione di chiarire le finalità: ossia una situazione in cui  lo Stato attende la conferma della prognosi del già avvenuto ravvedimento, non senza però dover  garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall’anticipata liberazione del condannato.  In tal senso, secondo la Corte, la libertà vigilata scaturente dall’ammissione alla liberazione condizionale risponde ad una logica ben diversa da quella dalle ordinarie misure di sicurezza, come disvelato particolarmente dalla connessione tra essa e la liberazione condizionale. Non risultano, pertanto, applicabili all'istituto nè lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l’attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase genetica, della pericolosità sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito; nè il  principio di mobilità della pena, trattandosi, in sostanza, di espiare  in forma diversa la pena originariamente inflitta doverosamente commisurata alle specificità della situazione concreta. La Corte rileva tuttavia come anche qui debba operare il disposto di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., attraverso le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata per il sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato. Del resto, il contenuto non tipizzato della liberazione condizionale permette al magistrato di sorveglianza di individualizzarne la portata e l’inevitabile afflittività e di adattarla alle esigenze del singolo caso.

2023/0065

Nella sent. n. 65 del 2023, la Corte, dopo aver sottolineato l’essenzialità dell’autodifesa, autonoma e ulteriore rispetto alla difesa tecnica, soprattutto nell’ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell’imputato in maniera cosciente e attiva, esclude che ci possa riferire a tale scopo solo alla sfera psichica dell’imputato in quanto si determinerebbe così un’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato, il quale non possa esercitare l’autodifesa in modo pieno a causa di un’infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un’infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch’essa le facoltà di coscienza, pensiero, percezione, espressione.

Ne consegue l'illegittimità  sotto il profilo dell’art. 3 Cost.,  dall’art. 72-bis . comma 1, cod. proc. pen., che la Corte riconduce a validità, sostituendo  nel relativo testo alla parola «mentale» la parola «psicofisico» (e conseguenzialmente dell’art. 70, comma 1, cod. proc. pen., relativo agli accertamenti sulla capacità dell’imputato, nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell’art. 72, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla revoca dell’ordinanza di sospensione, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».)

2023/0064

Nella sent. n. 64 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato di avere più volte ritenuto ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, richiama altresì la sua giurisprudenza secondo cui per le leggi regionali il canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost. opera sia direttamente, sia in virtù delle  plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale quali  parametri interposti, procedendo quindi alla declaratoria di illegittimità costituzionale della legislazione siciliana ad essa sottoposta proprio perché adottata in violazione dell'obbligo costituzionale imposto ad ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte.

2023/0063

Con la sent. n. 63 del 2023, la Corte ritiene non giustificata sul piano costituzionale (per violazione dgeli art. 3 e 24) Cost.) la disparità di rimedi e garanzie posti a disposizione del ricorrente, a seconda che egli agisca dinanzi al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana: disparità che si è venuta a determinare per effetto della sopravvivenza del potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato. Siffatta sopravvivenza è particolarmente indubbiata dall'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato con un ampliamento delle garanzie dei ricorrenti che non potrebbe essere limitato al solo livello statale.

2023/0062

Con l'ordinanza n. 62 del 2023 è dichiarato in prima battuta ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino nonché del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell’udienza preliminare presso il medesimo Tribunale a motivo dell'acquisizione da parte di questi ultimi  agli atti di un  procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito e altri, e dell'utilizzazione del contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore Esposito, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica

2023/0061

Con la sent. n. 61 del 2023, è ribadita la stretta attinenza alla materia di competenza statale in materia di ordinamento civile della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e del d.lgs. n. 165 del 2001 come testo recante  norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono, pertanto, limiti anche per l’esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione (Sicilia). La violazione censurata nella specie consiste nella carenza nella normativa regionale dei caratteri della necessità e dell'urgenza che soli potrebbero autorizzare  la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale ex ARAS in base all’art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego.

2023/0060

Nella sentenza n. 60 del 2023 è scrutinata la legislazione regionale (Sardegna) in materia di numero di mandati consecutivi alla carica di sindaco e di modalità  di  accesso alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel primo caso, l'esito d'invalidità della normativa poggia sulla violazione, in sede di esercizio della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni,  dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in specie quello di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall’art. 51, primo comma, Cost.; nel secondo caso, anche del principio dell’accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost. 

Come ricorda, peraltro, la Corte, il limite ai mandati consecutivi si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva: sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione, e come tutela del diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e dell’imparzialità dell’amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell’esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo.

2023/0059

Nella sentenza n. 60 del 2023 è scrutinata la legislazione regionale (Sardegna) in materia di numero di mandati consecutivi alla carica di sindaco e di modalità  di  accesso alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel primo caso, l'esito d'invalidità della normativa poggia sulla violazione, in sede di esercizio della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni,  dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in specie quello di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall’art. 51, primo comma, Cost.; nel secondo caso, anche del principio dell’accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost. 

Come ricorda, peraltro, la Corte, il limite ai mandati consecutivi si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva: sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione, e come tutela del diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e dell’imparzialità dell’amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell’esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo.

2023/0058

Nella sent. n. 58 del 2023, la legislazione provinciale di Trento del 2022 in materia di fonti di energia rinnovabili sottoposta a scrutinio risulta immune da censure a fronte in particolare della genericità e delle carenze ricostruttive dell’impugnativa statale. Qualche dettaglio di rilievo si coglie nella riaffermazione, da parte della Corte, di alcuni suoi orientamenti, quali: quello per cui nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione; e quello secondo cui l’impugnazione avverso una disposizione regionale assunta come lesiva di competenze legislative dello Stato deve essere adeguatamente motivata e, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario che siano evidenziate la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato.

2023/0057

Con l’articolata sentenza n. 57 del 2023, la Corte affronta, per diversi aspetti, la problematica della coltivazione degli stupefacenti al cospetto delle competenze regionali (Sardegna). In un quadro di enunciazioni favorevoli ad interventi legislativi regionali se volti a mera attività di promozione, diverso esito ha lo scrutinio delle disposizioni regionali che destinerebbero al florovivaismo prodotti stupefacenti che risultano invece autonomamente indirizzati al commercio. In questo senso, la legislazione regionale, da un lato, fuoriesce dal perimetro entro il quale può svolgersi la competenza legislativa regionale primaria della Regione nella materia «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario»; e, dall’altro, perviene a violare i principi fondamentali posti dallo Stato a tutela della salute pubblica.

2023/0054

Nella sent. n. 54 del 2023, la Corte ritorna sulla nozione di diritto vivente, escludendo che lo possano integrare solo alcune pronunzie adottate in sede di merito, essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità  o comunque espresso dalla Cassazione a Sezioni unite.

2023/0053

Nella sent. n. 53 del 2023, la Corte, tra le diverse questioni proposte, ne accoglie solo due. La prima concerne la proroga prevista dalla legge regionale (Puglia) della possibilità di assumere lavoratori a tempo determinato in mancanza delle condizioni stabilite dal legislatore statale per il legittimo ricorso a questa tipologia contrattuale, ritenuta lesiva a lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la materia dell’ordinamento civile riservata in via esclusiva al legislatore statale ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. La seconda riguarda l’istituzione, da parte della Regione, per l’anno 2022, di uno specifico corso di formazione per il personale finalizzato al riconoscimento di una particolare qualifica professionale senza che tuttavia sia accompagnata dalla quantificazione delle nuove spese che ne possono derivare, né dall’indicazione del relativo stanziamento, in violazione, pertanto, dell’art. 81, terzo comma, Cost.

2023/0052

Nella sent. n. 52 del 2023, conclusa da un esito di inammissibilità, la Corte richiama la giurisprudenza lavoristica che attribuisce al contratto aziendale, in linea solo tendenziale, efficacia generale in ragione dell’esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell’azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria; laddove tale efficacia trova, infatti, un limite nell’espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali. Tuttavia, la Corte ricorda come, a colmare tale lacuna applicativa, soccorra, in via del tutto eccezionale e sempre che sussistano le condizioni indicate nell'art. 8 del decreto legge d.l. n. 138 del 2011, come convertito, una speciale fattispecie, già ritenuta ammissibile dalla Corte stessa, di contratto collettivo aziendale cd. di prossimità, che, ha  appunto, efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

2023/0051

Nella sent. n. 51 del 2023, viene in rilievo  il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’art. 3 del d.lgs. 118/2011 con riferimento alla regioni, per cui va ritenuto illegittimo un riconoscimento di un debito fuori bilancio  che non individui contestualmente nel stesso bilancio di previsione, che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta, le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti.

2023/0050

Nella sent. n. 50 del 2023, la Corte, rilevato, sul piano processuale, che  la mancata corrispondenza, nella specie, tra i parametri costituzionali evocati nel ricorso e quelli indicati nella delibera con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato la proposizione dell’impugnativa, non determina l’inammissibilità della censura (in quanto diversi passaggi della relazione ministeriale rendono evidente la volontà dell’organo politico di porre la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dei suddetti parametri),  statuisce, sul piano sostanziale, nel senso dell'illegittimità della norma regionale (Lombardia) impugnata in quanto tesa ad attenuare il vincolo in materia di discariche posto dalla legislazione statale, alla cui competenza (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) va ricondotta  la disciplina dei rifiuti.

2023/0048

Con la sent. n. 48 del 2023, viene identificato nella massima apertura delle comunità di energia rinnovabile (CER)  un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo. 

Nella stessa decisione, nel ricordare che  il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira, prevedendo una copertura di nuove spese credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri, la Corte precisa, altresì, che, se è vero che il canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente a prescindere dall’esistenza di norme interposte, nondimeno  sussistono plurime disposizioni che ne sono puntualmente attuative  sicché  anche dei principi così espressi la Corte deve tenere conto nel suo scrutinio.

2023/0047

Con la sent. n. 47 del 2023, la Corte, pur dichiarando l'inammissibilità della questione per la sussistenza di una pluralità di esiti ricostruttivi rientranti nella discrezionalità del legislatore, ricorda la centralità assunta dal contraddittorio endoprocedimentale quale espressione del «principio del “giusto procedimento, da ritenersi operativa anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di “ottimizzare” l’azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell’amministrazione finanziaria; dall’altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. In questo senso, secondo la Corte, la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale.

2023/0042

Nella sent. n. 42 del 2023, la Corte, nel confrontarsi con l'istituto del silenzio-rigetto sulla domanda del titolo edilizio in sanatoria, ne evidenzia la ratio sotto diversi profili tutti legittimi, quali la  difesa del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la plausibilità dell'inversione dell'onere della prova circa la sanabilità dei manufatti a carico di chi si è sottratto al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica, la necessità che la sospensione del procedimento penale correlato all'illecito edilizio incontri un contenimento temporale, e l'opportunità offerta al privato di una sollecita tutela giurisdizionale mediante impugnazione dello stesso silenzio-rigetto.

2023/0041

Con la sent. n. 41 del 2023, la Corte, ribadito che la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimenti conclusivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale, afferiscono a profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, afferma che va, invece, ascritta alla competenza statale in materia di ordinamento civile la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche  quand'anche riguardino i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, dal momento che tali incentivi costituiscono  un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell’ambito degli appalti pubblici.

2023/0040

La Corte, nella sent. n. 40 del 2022, ricorda che previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale non solo del sistema penale, ma anche di quello amministrativo: da qui l’esigenza di verificare che  la sanzione amministrativa non sia, pure essa, manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi. Evidenziato, poi, come un suo intervento sarebbe possibile solo a condizione che il trattamento sanzionatorio possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo, la Corte perviene ad individuare, nella specie, tali punti nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 20 del 2018, che punisce con sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO, sulla base di una tecnica casistica e con la ripartizione delle condotte illecite sul piano sanzionatorio in ragione della loro decrescente gravità.
Ne consegue la dichiarazione d’illegittimità della norma impugnata nella parte in cui prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa anziché nell'ambito di una forbice edittale reperita dalla stessa Corte.

2023/0035

La sent. n. 35 del 2023, dopo aver affermato, tra le altre premesse, che la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo, e che resta comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell’indennizzo erogato purché  non affetta da palese arbitrarietà o irrazionalità,  conclude per l'illegittimità della norma che fa decorrere il termine per la domanda dell'indennizzo dal momento della  conoscenza del danno e non da quello della conoscenza dell’indennizzabilità del danno.

2023/0033

Nella sent. n. 33 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato

- che non inficia la corretta instaurazione del giudizio di legittimità la contestuale adozione di una sentenza parziale (non definitiva) e dell’ordinanza di rimessione della questione, sempre che rimanga ancora da decidere, nel giudizio principale, una parte dell’originario oggetto della domanda o del thema decidendum e che il giudice rimettente non abbia, in realtà, deciso interamente la controversia, e

- come, in punto di merito, competa al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali,

dichiara che le posizioni del personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile nel sistema “misto” della riforma del 1995 e che la differenziazione denunciata nell'ordinanza di sollevazione, poiché riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di eguaglianza.

2023/0029

Nella sent. n. 29 del 2023, la Corte, pur pervenendo per plurime ragioni alla dichiarazione d'inammissibilità della questione, non si esime dal ricordare  che le province sono chiamate a «rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. [Pertanto,] la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente». Sicché na dotazione finanziaria estremamente ridotta e l’incertezza sulla definitiva entità delle risorse disponibili non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse […] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati».

2023/0028

Nell'ord. n. 28 del 2023, ci si sofferma sulla portata del principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito sia dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Tale principio, secondo la Corte, se è vero che esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa, ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa, non è invece mai stato evocato sul piano giurisprudenziale in relazione a supposti vincoli derivanti dalle decisioni di altri giudici intervenuti nella medesima causa; nè si è mai ritenuto che il principio dell’indipendenza “interna” del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti; o che vi sia violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro giudice, come accade al giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ovvero al giudice contabile rispetto alla questione di massima decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Più in generale, a tenore dell'ord. in parola, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all’art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che è anch’essa parte integrante di quella “legge” a cui il giudice è soggetto in forza della previsione costituzionale.

2023/0027

Con la sent. n. 27 del 2023. analogamente al precedente costituito dalla sent. n. 77 del 2022, viene dichiarata l'illegittimità dell'ulteriore rinvio da parte regionale del  meccanismo sospensivo delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per violazione dei principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., a loro volta, anche attuativi di direttive emanate dall’Unione europea. Analogamente, è censurata la norma regionale che demanda ai Comuni l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, che resta, invece compito di esclusiva competenza regionale (trattandosi di conciliare «le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)»

2023/0026

Nella sent. n. 26 del 2023, la Corte, nel rimarcare l'illegittimità costituzionale,  per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, peraltro nemmeno in esito ad una procedura di garanzia per gli interessati, dell'interruzione automatica del rapporto di lavoro del direttore sanitario o di quello amministrativo nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale, ammonisce come il potere sostitutivo, «in situazioni estreme come quella in oggetto, non può essere certo attuato attraverso il mero avvicendamento del vertice, senza considerare l’inefficienza dell’intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato».

2023/0025

A tenore della sent. n. 25 del 2023, la normativa impugnata (art. 206-bis, comma 1, ord. militare), che assoggetta il personale militare all'obbligo di vaccinazione, sia pure nel quadro di precisi orientamenti operativi, va considerata costituzionalmente illegittima in quanto si sottrae al compito essenziale di fornire la determinatezza - richiesta dall'art. 32 Cost. - all’obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l’elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare stesso.

2023/0020

Importante monito nella sent. n. 20 del 2023 quanto all'anomalia di un commissariamento della sanità regionale molisana che si protrae da oltre tredici anni, senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull’equilibrio finanziario della sanità, e ribadimento che il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo processo, cosicché si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite

2023/0019

Nella sent. n. 19 del 2023, si ha la ulteriore conferma che consentire, a mezzo di reiterate proroghe, interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito finisce per danneggiare il territorio regionale in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost.; laddove la lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in un lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regional

2023/0018

Secondo la sent. n. 18 del 2023, il legislatore non potrebbe, senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale, introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell’entrata in vigore della disposizione che lo prevede. Operazione compiuta nella specie mediante una solo sedicente legge di interpretazione autentica, dal momento che una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. Rileva, quindi, a tal fine, che la disposizione interpretativa rientri nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell’interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente.

2023/0017

Nella sent. n. 17 del 2023, è censurata la normativa che – ultimo di una serie di reiterati interventi di proroga della medesima disciplina eccezionale e transitoria disposti per oltre dieci anni e progressivamente estesi a edifici di recente realizzazione – ne dispone l’ennesima proroga poiché rendendo sostanzialmente stabile una disciplina nata come transitoria, essa favorisce la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, mettendo così a repentaglio «l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica», per cui, nella specie, risultano superati i limiti di tollerabilità della previsione di interventi difformi dalla pianificazione territoriale e di conseguenza violato l’indicato principio fondamentale della materia del governo del territorio.

Per altro verso, la Corte ribadisce come un prolungato e più volte ripetuto succedersi di proroghe esponga a rischio il buon andamento dell’azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela, consegnandole a una dimensione perennemente instabile e precaria

2023/0013

Sul piano processuale, l'ord. n. 13 del 2023 rammenta che, in base all’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa, l’improcedibilità del giudizio a quo non produce effetti sullo svolgimento del giudizio di legittimità costituzionale; e che non ha rilievo che le questioni siano state promosse con sentenze non definitive anziché con ordinanze, avendo comunque il giudice a quo disposto la sospensione dei procedimenti principali e la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte, sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza.

2023/0011

Nella sent. n. 11 del 2023, la Corte costituzionale afferma, tra l'altro,  che "All’interno di un determinato contesto territoriale, infatti, il raggiungimento dell’auspicabile obiettivo di produrre energia dai rifiuti urbani non riciclabili non dipende solo dalla decisione di investimento di un determinato imprenditore, ma anche, secondo le normative vigenti, da determinazioni delle autorità pubbliche, quanto, ad esempio, alla pianificazione, alle autorizzazioni ambientali, alla programmazione. Né può essere trascurato il rilievo di un coinvolgimento della popolazione interessata.Tanto più l’incentivo statale si rifletterà anche sulla comunità territoriale di riferimento, tanto maggiore sarà quindi la possibilità che possa effettivamente raggiungere il proprio obiettivo, ovvero quello di indurre soluzioni ambientalmente virtuose"

2023/0008

Nella sent. n. 8 del 2023, la Corte rigetta la questione proposta nei confronti dell'art. 2033 cod civ. (Indebito oggettivo) in riferimento al parametro interposto costituito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU, che, come interpretato dalla Corte Edu (sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal ed altre ancora), offrirebbe, a differenza del predetto articolo, rimedi avverso interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.

La Corte ricava, infatti, la possibilità di enucleare corrispondenti rimedi a livello nazionale particolarmente nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, a mente dell’art. 1175 cod. civ,. condiziona l’esecuzione dell’obbligazione restitutoria, laddove la stessa buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l’art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona, appunto, l’attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria attraverso la disciplina dell’illecito precontrattuale.

2023/0006

La sent. n. 6 del 2023 della Corte costituzionale affronta numerose questioni di costituzionalità proposte da parte regionale avverso le norme di riforma della pianificazione portuale introdotte (con riguardo a denominazione, contenuto e procedimento di approvazione del piano: DPSS) dalla legge n. 156 del 2021 di conversione del d.l. n. 121 del 2021.

Assai schematicamente e rinviando alla necessaria lettura della decisione per i dettagli e gli snodi argomentativi, si segnala:

- il richiamo di un’ormai stabilita giurisprudenza sul tema della disomogeneità delle norme di conversione rispetto al decreto-legge;

- l’esclusione della natura di legge di sistema ad una legge che rechi interventi settoriali riguardanti solo taluni profili della legge quadro concernente la materia in questione;

- l’ennesima conferma della sussistenza della competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari;

- il ribadimento che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze;

- che le norme dettate dallo Stato in materia di legislazione concorrente possono trovare legittimazione se ne stabiliscono i princìpi fondamentali (valutato con riguardo al contenuto e alla funzione nel sistema), secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3, Cost., o se dettate per effetto della cd. «chiamata in sussidiarietà» (fermo restando che la disciplina statale sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali);

- che gli strumenti di collaborazione tra Stato e Regione, pur quando necessari, non sono univoci, ma si diversificano «in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte», nonché alle competenze incise (ad es., è stato ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere “tecnico” e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici e richiesta, invece, l’intesa, ora nella forma debole, ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali.

Tra le quattro questioni accolte, si segnala, anche per il suo rilievo processuale, un dispositivo "sostitutivo" inteso a tutelare il ruolo della Regione e dei Comuni nella fase di approvazione del DPSS.

2023/0005

Con un'articolata sentenza (n. 5 del 2023), la Corte respinge le questioni proposte e, nel contempo, riscrive parzialmente e singolarmente la normativa impugnata.

In primo luogo, infatti, muovendo dal presupposto che, alla confisca di armi non denunciate, anche se vi sia stata oblazione, vada riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva, la Corte ritiene il provvedimento ablativo immune da censure, poiché, così statuendo, il legislatore italiano ha adempiuto al preciso obbligo europeo di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio.

In secondo luogo, è parimenti dichiarata infondata la censura della confisca a fronte della tutela del diritto di proprietà in quanto il provvedimento ablativo non può (in astratto) essere ritenuto manifestamente inidoneo, non necessario e non proporzionato in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita. Laddove, tuttavia, la valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza del provvedimento va accertata nel quadro di un'adeguata tutela giurisdizionale, così che l’imputato, pur accedendo all’oblazione con effetto estintivo del reato, conserva il diritto di sostenere di non aver commesso il fatto al diverso fine di evitare l’applicazione di una misura che, come la confisca, pesantemente incide sul suo diritto di proprietà, e che. seppur inquadrabile in una logica preventiva anziché punitiva ha per presupposto il medesimo fatto di reato.

2023/0003

Nella sent. n. 3 del 2003, la Corte costituzionale, nella irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale, consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in stato di libertà, e quindi più severo rispetto ad una fattispecie affine più grave, individua un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in una violazione anche dell’art. 27, terzo comma, Cost.

2023/0002

Nella sent. n. 2 del 2023, la Corte rammenta come la Costituzione tuteli la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, estendendone le garanzie anche alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Sottolinea, inoltre, che eventuali limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale, purché la relativa disciplina non abbia evidenti ricadute restrittive sulla libertà in questione. In questo quadro, il divieto, non disposto con atto motivato dell’autorità giudiziaria, di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale –si traduce in un limite alla libertà di comunicare, «spazio vitale che circonda la persona». Laddove, peraltro, anche l’intervento dell’autorità giudiziaria, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione va associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa.

2022/0270

Con la sent. n. 270 del 2022, la Corte, nel rigettare la questione, ricorda che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili, come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.

2022/0269

Nella questione affrontata con la sent. n. 269 del 2022, ritorna la costante giurisprudenza costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza, rispetto a cui il controllo della Corte è limitato alla non implausibilità delle motivazioni sui «presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere». La Corte ricorda pertanto che il giudice rimettente è chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell’iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale, pur destinato a fermarsi alla non implausibilità delle motivazioni addotte dal rimettente.

2022/0268

Nella sent. n. 268 del 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato, tra i vari profili, in punto di rito, che, con riferimento alle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto, l’impugnativa dell’intero corpo normativo è ammissibile in considerazione sia dell’inscindibile connessione genetica esistente con la norma impugnata, sia dell’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo, in punto di merito sottolinea come, dai principi contabili in vigore (competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici), consegua che, in caso di approvazione tardiva del bilancio da parte della Regione, il disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l’eventuale ulteriore disavanzo emerso, debbano essere ripianati applicandoli per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Pertanto, quando l’ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell’esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un “nuovo” disavanzo, cui applicare il ripiano triennale.

2022/0267

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

2022/0266

Nella sent. n. 266 del 2022, è rammentata la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all’an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra sia il limite della manifesta irragionevolezza, sia quello derivante dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito.

2022/0263

Con l’articolata sent. n. 263 del 2022, tra i vari profili, la Corte costituzionale
a) ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell’ambito della stessa pronuncia e come spetti sempre ancora alla Corte di giustizia, alla luce dell’esigenza fondamentale dell’applicazione uniforme e generale del diritto dell’Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce, restando escluso che una simile modulazione temporale possa effettuata dai singoli Stati membri;
b) rileva del sindacato di costituzionalità di norme sub primarie in base alla tecnica del cd. completamento prescrittivo della norma primaria, ossia quando quest’ultima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria;
c) sottolinea la propria competenza, come garante dei vincoli derivati dagli 11 e 117, comma 1, a dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma interna che contrasti con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia mediante una sentenza dotata di efficacia retroattiva in sede di rinvio pregiudiziale.

2022/0261

Ammesso, con l'ordinanza n. 261 del 2022 della Corte costituzionale, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito dell’acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato medesimo

2022/0259

Nella sent. n. 259 dl 2022, la Corte, nel ribadire che, anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, sottolinea come la ratio dell’intervento sia radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, così come diversi sono i termini per l’ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. Nel merito, ricorda che la sua giurisprudenza depone nel senso di ricondurre le gare indette per l’assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche alla tutela della concorrenza e non alla materia «produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell’energia».

2022/0258

Nella sent. n. 258 del 2022, la Corte, accertato che la disciplina che regola, per il TFS, i tempi entro i quali l’ente previdenziale può procedere alla rettifica dell’originario assegno di liquidazione, pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o per altre figure affini di indennità, non è tale da intaccare la funzione fondamentale dell’istituto, rinvia al legislatore la sua eventuale eliminazione nel senso di favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato.

2022/0256

Nella sent. n. 256 del 2022, la Corte ricorda che, per sua costante giurisprudenza, la tutela apprestata al diritto alla salute dall’art. 32 Cost. non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale «ambito inviolabile della dignità umana. Ricorda, inoltre, che le regioni possono prevedere livelli ulteriori di tutela purché non assoggettate a piano di rientro, e come, in tal caso, sia ipotizzabile, nel contesto di un’ordinanza costituzionalmente orientata, far luogo ad un ampliamento delle prestazioni sanitarie erogabili gratuitamente

2022/0255

Nella sent. n. 255 del 2022, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati – compresi anche i dipendenti delle regioni – è attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, è confermato che, con riguardo al lavoro pubblico e alla sua contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale, anche quando, come nel caso di specie, lo statuto speciale (Sardegna) attribuisca alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale (limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica).

2022/0254

Con la sent. n. 254 del 2022, la Corte costituzionale censura la norma regionale (Lombardia) che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall’avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, laddove la legislazione statale parametrica non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria, integrando uno standard minimo di protezione nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema).

2022/0253

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

2022/0251

Facendo seguito ad una densa giurisprudenza, la Corte, nella sent. n. 251 del 2022, considera come l'abbassamento di tutela paesaggistica derivante dalla possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali prevista dalla legge regionale senza considerare gli effetti sul paesaggio violi l'art. 9 Cost.; non potendosi, d'altro canto, ritenere sufficiente la possibilità di una sua interpretazione conforme ai vincoli paesaggistici, particolarmente, quando ritardi regionali, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione ai principi di copianificazione e leale collaborazione, nell'elaborazione, unitamente allo Stato, di un piano paesaggistico, esigano di essere compensati con l’esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio.

2022/0249

Nella sent. n. 249 del 2022, la Corte ricorda come costituiscano motivi d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sia la carente descrizione della fattispecie (per difetto di motivazione sulla rilevanza), sia l’irrisolta individuazione del parametro costituzionale (per manifesta infondatezza della questione).

2022/0237

La sent. n. 237 del 2022, nel ricordare che, nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall’art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, «nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire», sottolinea tuttavia come siffatta riserva assuma carattere indefettibile soltanto in materia di procedimento legislativo, Sicchè un'eventuale opzione per la fonte legislativa – del resto espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall’art. 69 Cost. – con riguardo anche alla disciplina degli emolumenti dovuti al termine dell'incarico elettivo, garantirebbe in più la scrutinabilità dell’atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/0225

La Corte ribadisce la sua giurisprudenza in tema di intervento di terzi

 

 

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