APPUNTI E COMPENDI REDAZIONALI |
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La
Corte, nella sent. n. 40 del 2022, ricorda che
previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale
non solo del sistema penale, ma anche di quello amministrativo: da qui
l’esigenza di verificare che la sanzione amministrativa non sia,
pure essa, manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte
meno gravi. Evidenziato, poi, come un suo intervento sarebbe possibile solo a
condizione che il trattamento sanzionatorio possa essere sostituito sulla
base di precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema
legislativo, la Corte perviene ad individuare, nella specie, tali punti
nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 20 del 2018, che punisce con
sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO, sulla base di una tecnica casistica e con la
ripartizione delle condotte illecite sul piano sanzionatorio in ragione della
loro decrescente gravità. |
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La
sent. n. 35 del 2023, dopo aver affermato, tra le
altre premesse, che la mancata previsione del diritto all’indennizzo in
caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni
raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto
le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo
richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del
pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i
singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo, e
che resta comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore la
determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione
dell’indennizzo erogato purché non affetta da palese
arbitrarietà o irrazionalità, conclude per l'illegittimità
della norma che fa decorrere il termine per la domanda dell'indennizzo dal
momento della conoscenza del danno e non da quello della conoscenza
dell’indennizzabilità del danno. |
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Nella
sent. n. 33 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato -
che non inficia la corretta instaurazione del giudizio di legittimità
la contestuale adozione di una sentenza parziale (non definitiva) e
dell’ordinanza di rimessione della questione, sempre che rimanga ancora
da decidere, nel giudizio principale, una parte dell’originario oggetto
della domanda o del thema decidendum
e che il giudice rimettente non abbia, in realtà, deciso interamente
la controversia, e -
come, in punto di merito, competa al legislatore, nel preminente rispetto dei
diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, dichiara
che le posizioni del personale a ordinamento civile e quello a ordinamento
militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base
pensionabile nel sistema “misto” della riforma del 1995 e che la
differenziazione denunciata nell'ordinanza di sollevazione, poiché
riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e
di quello militare, non lede il principio di eguaglianza. |
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Nella
sent. n. 29 del 2023, la Corte, pur pervenendo per
plurime ragioni alla dichiarazione d'inammissibilità della questione,
non si esime dal ricordare che le province
sono chiamate a «rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di
preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza
sociale da rendere alle popolazioni interessate. [Pertanto,] la
quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla
realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa
fondamentale canone e presupposto del buon andamento
dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere
puntualmente». Sicché na dotazione
finanziaria estremamente ridotta e l’incertezza sulla definitiva
entità delle risorse disponibili non consentono una proficua
utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo
in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile
realizzare una corretta ripartizione delle risorse […] e garantire il
buon andamento dei servizi con esse finanziati». |
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Nell'ord. n. 28 del 2023, ci si sofferma sulla portata del
principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito sia
dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6, paragrafo
1, CEDU. Tale principio, secondo la Corte, se è vero che esclude che
possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio
nella causa, ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni
decisorie nella stessa causa, non è invece mai stato evocato sul piano
giurisprudenziale in relazione a supposti vincoli derivanti dalle decisioni
di altri giudici intervenuti nella medesima causa; nè
si è mai ritenuto che il principio dell’indipendenza
“interna” del giudice osti a che la sua potestas
iudicandi sia delimitata, in conformità alla
legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti
di altri soggetti; o che vi sia violazione dell’art. 101, secondo
comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro
giudice, come accade al giudice del rinvio rispetto al principio di diritto
enunciato dalla Corte di cassazione, ovvero al giudice contabile rispetto
alla questione di massima decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti.
Più in generale, a tenore dell'ord. in
parola, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all’art. 101,
secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas
iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge
processuale, che è anch’essa parte integrante di quella
“legge” a cui il giudice è soggetto in forza della
previsione costituzionale. |
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Con
la sent. n. 27 del 2023. analogamente al precedente
costituito dalla sent. n. 77 del 2022, viene
dichiarata l'illegittimità dell'ulteriore rinvio da parte regionale
del meccanismo sospensivo delle autorizzazioni per gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili per violazione dei principi
fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117,
terzo comma, Cost., a loro volta, anche attuativi di direttive emanate
dall’Unione europea. Analogamente, è censurata la norma
regionale che demanda ai Comuni l'individuazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti, che resta, invece
compito di esclusiva competenza regionale (trattandosi di conciliare
«le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle
di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di
programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da
fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)» |
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Nella
sent. n. 26 del 2023, la Corte, nel rimarcare
l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di
buon andamento dell’azione amministrativa, peraltro nemmeno in esito ad
una procedura di garanzia per gli interessati, dell'interruzione automatica
del rapporto di lavoro del direttore sanitario o di quello amministrativo
nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o
qualsiasi altra causa, del direttore generale, ammonisce come il potere
sostitutivo, «in situazioni estreme come quella in oggetto, non
può essere certo attuato attraverso il mero avvicendamento del
vertice, senza considerare l’inefficienza dell’intera struttura
sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello
Stato». |
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A
tenore della sent. n. 25 del 2023, la normativa
impugnata (art. 206-bis, comma 1, ord. militare), che assoggetta il personale militare
all'obbligo di vaccinazione, sia pure nel quadro di precisi orientamenti
operativi, va considerata costituzionalmente illegittima in quanto si sottrae
al compito essenziale di fornire la determinatezza - richiesta dall'art. 32
Cost. - all’obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di
individuare, quantomeno, l’elenco dei vaccini che possono essere resi
obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale
militare stesso. |
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Importante
monito nella sent. n. 20 del 2023 quanto
all'anomalia di un commissariamento della sanità regionale molisana
che si protrae da oltre tredici anni, senza che gli obiettivi per cui
è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni
che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali
delle prestazioni sanitarie e sull’equilibrio finanziario della
sanità, e ribadimento che il lungo protrarsi del commissariamento
costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo processo, cosicché
si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e
del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite |
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Nella
sent. n. 19 del 2023, si ha la ulteriore conferma
che consentire, a mezzo di reiterate proroghe, interventi edilizi in deroga
alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito finisce per
danneggiare il territorio regionale in tutte le sue connesse componenti e,
primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione
dell’art. 9 Cost.; laddove la lesione è resa più evidente
dalla circostanza che, in un lungo lasso di tempo, non si è ancora
proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regional |
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Secondo
la sent. n. 18 del 2023, il legislatore non
potrebbe, senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela
giurisdizionale, introdurre un termine di decadenza per il compimento di un
atto processuale già in parte, o finanche interamente, decorso al
momento dell’entrata in vigore della disposizione che lo prevede.
Operazione compiuta nella specie mediante una solo sedicente legge di
interpretazione autentica, dal momento che una disposizione può
qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno
dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella
interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di
polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati
secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. Rileva, quindi,
a tal fine, che la disposizione interpretativa rientri nell’ambito
delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso
vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni
dell’interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla
disposizione precedente. |
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Nella
sent. n. 17 del 2023, è censurata la
normativa che – ultimo di una serie di reiterati interventi di proroga
della medesima disciplina eccezionale e transitoria disposti per oltre dieci
anni e progressivamente estesi a edifici di recente realizzazione – ne
dispone l’ennesima proroga poiché rendendo sostanzialmente
stabile una disciplina nata come transitoria, essa favorisce la generalizzata
fattibilità di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e
stabile cornice normativa di riferimento, mettendo così a repentaglio
«l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della
pianificazione urbanistica», per cui, nella specie, risultano superati
i limiti di tollerabilità della previsione di interventi difformi
dalla pianificazione territoriale e di conseguenza violato l’indicato
principio fondamentale della materia del governo del territorio. Per
altro verso, la Corte ribadisce come un prolungato e più volte
ripetuto succedersi di proroghe esponga a rischio il buon andamento
dell’azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e
nella sua tutela, consegnandole a una dimensione perennemente instabile e
precaria |
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Sul
piano processuale, l'ord. n. 13 del 2023 rammenta
che, in base all’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte stessa, l’improcedibilità del giudizio a quo non
produce effetti sullo svolgimento del giudizio di legittimità
costituzionale; e che non ha rilievo che le questioni siano state promosse
con sentenze non definitive anziché con ordinanze, avendo comunque il
giudice a quo disposto la sospensione dei procedimenti principali e la
trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte, sicché a tali
atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta
sostanzialmente natura di ordinanza. |
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Nella
sent. n. 11 del 2023, la Corte costituzionale
afferma, tra l'altro, che
"All’interno di un determinato contesto territoriale, infatti, il
raggiungimento dell’auspicabile obiettivo di produrre energia dai rifiuti
urbani non riciclabili non dipende solo dalla decisione di investimento di un
determinato imprenditore, ma anche, secondo le normative vigenti, da
determinazioni delle autorità pubbliche, quanto, ad esempio, alla
pianificazione, alle autorizzazioni ambientali, alla programmazione.
Né può essere trascurato il rilievo di un coinvolgimento della
popolazione interessata.Tanto
più l’incentivo statale si rifletterà anche sulla
comunità territoriale di riferimento, tanto maggiore sarà
quindi la possibilità che possa effettivamente raggiungere il proprio
obiettivo, ovvero quello di indurre soluzioni ambientalmente virtuose" |
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Nella
sent. n. 8 del 2023, la Corte rigetta la questione
proposta nei confronti dell'art. 2033 cod civ. (Indebito
oggettivo) in riferimento al parametro interposto costituito
dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU, che, come
interpretato dalla Corte Edu (sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal ed altre ancora), offrirebbe, a differenza del
predetto articolo, rimedi avverso interferenze sproporzionate rispetto
all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da
parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale,
pensionistica e non, nonché retributiva. La
Corte ricava, infatti, la possibilità di enucleare corrispondenti
rimedi a livello nazionale particolarmente nella clausola di buona fede
oggettiva o correttezza, che, a mente dell’art. 1175 cod. civ,. condiziona l’esecuzione
dell’obbligazione restitutoria, laddove la stessa buona fede oggettiva
dà fondamento, tramite l’art. 1337 cod. civ., alla stessa
possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di
rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al
citato art. 1175 cod. civ., condiziona, appunto, l’attuazione del
rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente
meritevole di protezione risarcitoria attraverso la disciplina dell’illecito
precontrattuale. |
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La
sent. n. 6 del 2023 della Corte costituzionale
affronta numerose questioni di costituzionalità proposte da parte
regionale avverso le norme di riforma della pianificazione portuale
introdotte (con riguardo a denominazione, contenuto e procedimento di
approvazione del piano: DPSS) dalla legge n. 156 del 2021 di conversione del d.l. n. 121 del 2021. Assai
schematicamente e rinviando alla necessaria lettura della decisione per i
dettagli e gli snodi argomentativi, si segnala: -
il richiamo di un’ormai stabilita giurisprudenza sul tema della
disomogeneità delle norme di conversione rispetto al decreto-legge; -
l’esclusione della natura di legge di sistema ad una legge che rechi
interventi settoriali riguardanti solo taluni profili della legge quadro
concernente la materia in questione; -
l’ennesima conferma della sussistenza della competenza della Corte a
giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento
legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei
regolamenti parlamentari; -
il ribadimento che il principio di leale collaborazione non si impone, di
norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione
delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze; -
che le norme dettate dallo Stato in materia di legislazione concorrente
possono trovare legittimazione se ne stabiliscono i princìpi
fondamentali (valutato con riguardo al contenuto e alla funzione nel
sistema), secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3, Cost., o se
dettate per effetto della cd. «chiamata in sussidiarietà»
(fermo restando che la disciplina statale sia logicamente pertinente, risulti
limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi
di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l’esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi
centrali); -
che gli strumenti di collaborazione tra Stato e Regione, pur quando
necessari, non sono univoci, ma si diversificano «in relazione al tipo
di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle
esigenze unitarie che devono essere soddisfatte», nonché alle
competenze incise (ad es., è stato ritenuto adeguato il parere
obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di
carattere “tecnico” e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi
specifici e richiesta, invece, l’intesa, ora nella forma debole, ora in
quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle
risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali. Tra
le quattro questioni accolte, si segnala, anche per il suo rilievo
processuale, un dispositivo "sostitutivo" inteso a tutelare il
ruolo della Regione e dei Comuni nella fase di approvazione del DPSS. |
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Con
un'articolata sentenza (n. 5 del 2023), la Corte respinge le questioni
proposte e, nel contempo, riscrive parzialmente e
singolarmente la normativa impugnata. In
primo luogo, infatti, muovendo dal presupposto che, alla confisca di armi non
denunciate, anche se vi sia stata oblazione, vada riconosciuta una funzione
essenzialmente preventiva, anziché punitiva, la Corte ritiene il
provvedimento ablativo immune da censure, poiché, così
statuendo, il legislatore italiano ha adempiuto al preciso obbligo europeo di
assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente
presenti nel territorio. In
secondo luogo, è parimenti dichiarata infondata la censura della
confisca a fronte della tutela del diritto di proprietà in quanto il
provvedimento ablativo non può (in astratto) essere ritenuto
manifestamente inidoneo, non necessario e non proporzionato in senso stretto
rispetto alla finalità legittima perseguita. Laddove, tuttavia, la
valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza del
provvedimento va accertata nel quadro di un'adeguata tutela giurisdizionale,
così che l’imputato, pur accedendo all’oblazione con
effetto estintivo del reato, conserva il diritto di sostenere di non aver
commesso il fatto al diverso fine di evitare l’applicazione di una
misura che, come la confisca, pesantemente incide sul suo diritto di
proprietà, e che. seppur inquadrabile in una logica preventiva
anziché punitiva ha per presupposto il medesimo fatto di reato. |
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Nella
sent. n. 3 del 2003, la Corte costituzionale, nella
irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale,
consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in
stato di libertà, e quindi più severo rispetto ad una fattispecie
affine più grave, individua un ostacolo alla funzione rieducativa
della pena, che ridonda in una violazione anche dell’art. 27, terzo
comma, Cost. |
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Nella
sent. n. 2 del 2023, la Corte rammenta come la
Costituzione tuteli la libertà (e la segretezza) della corrispondenza,
estendendone le garanzie anche alla possibile emersione di nuovi mezzi e
forme della comunicazione riservata. Sottolinea, inoltre, che eventuali limitazioni
relative all’uso di un determinato mezzo o strumento non
necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale,
purché la relativa disciplina non abbia evidenti ricadute restrittive
sulla libertà in questione. In questo quadro, il divieto, non disposto
con atto motivato dell’autorità giudiziaria, di possesso e uso
di un telefono mobile – considerata l’universale diffusione
attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare
e personale –si traduce in un limite alla libertà di comunicare,
«spazio vitale che circonda la persona». Laddove, peraltro, anche
l’intervento dell’autorità giudiziaria, in presenza di
misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali
assistiti da riserva di giurisdizione va associato alla garanzia del
contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi
della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima
analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa. |
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2022/0270 |
Con la sent.
n. 270 del 2022, la Corte, nel rigettare la questione, ricorda che la
violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee
siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla
diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili,
come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità
del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento
civile e quelle a ordinamento militare. |
2022/0269 |
Nella questione affrontata con la sent. n. 269 del 2022, ritorna la costante giurisprudenza
costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza,
rispetto a cui il controllo della Corte è limitato alla non
implausibilità delle motivazioni sui «presupposti in base ai
quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente
instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum,
separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul
quale il giudice remittente sia chiamato a decidere». La Corte ricorda
pertanto che il giudice rimettente è chiamato a valutare, sia pure in
via delibativa e prognostica, allo stato degli atti
e dell’iter decisionale, la questione di legittimità
costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che
sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di
legittimità costituzionale, pur destinato a fermarsi alla non
implausibilità delle motivazioni addotte dal rimettente. |
2022/0268 |
Nella sent.
n. 268 del 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato, tra i vari
profili, in punto di rito, che, con riferimento alle leggi di bilancio e di
approvazione del rendiconto, l’impugnativa dell’intero corpo
normativo è ammissibile in considerazione sia dell’inscindibile
connessione genetica esistente con la norma impugnata, sia
dell’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei
bilanci che si succedono nel tempo, in punto di merito sottolinea come, dai
principi contabili in vigore (competenza legislativa esclusiva dello Stato in
tema di armonizzazione dei bilanci pubblici), consegua che, in caso di
approvazione tardiva del bilancio da parte della Regione, il disavanzo di
amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l’eventuale
ulteriore disavanzo emerso, debbano essere ripianati applicandoli per
l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Pertanto,
quando l’ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato
esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello
successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell’esercizio in
cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità
di considerarlo un “nuovo” disavanzo, cui applicare il ripiano
triennale. |
2022/0267 |
Secondo il costante orientamento
della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che
incidono sui rapporti lavorativi in essere sono
ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per
converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione
amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in
una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano
profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (secondo
quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267
del 2022) |
2022/0266 |
Nella sent.
n. 266 del 2022, è rammentata la costante giurisprudenza
costituzionale secondo cui la discrezionalità legislativa nelle scelte
relative all’an e al quantum delle sanzioni
amministrative incontra sia il limite della manifesta irragionevolezza, sia
quello derivante dal principio di proporzionalità della sanzione
rispetto alla gravità dell’illecito. |
2022/0263 |
Con l’articolata sent. n. 263 del 2022, tra i vari profili, la Corte
costituzionale |
2022/0261 |
Ammesso, con l'ordinanza n. 261 del
2022 della Corte costituzionale, il conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito
dell’acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi,
disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Firenze nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso
senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato
medesimo |
2022/0259 |
Nella sent.
n. 259 dl 2022, la Corte, nel ribadire che, anche dopo le modifiche del 2020
alle Norme integrative, il giudizio di legittimità costituzionale in
via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che
ne siano privi, sottolinea come la ratio dell’intervento sia
radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella
sottesa alle opinioni degli amici curiae,
così come diversi sono i termini per l’ingresso in giudizio e le
relative facoltà processuali. Nel merito, ricorda che la sua
giurisprudenza depone nel senso di ricondurre le gare indette per
l’assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni
idroelettriche alla tutela della concorrenza e non alla materia
«produzione, trasporto, e distribuzione nazionale
dell’energia». |
2022/0258 |
Nella sent.
n. 258 del 2022, la Corte, accertato che la disciplina che regola, per il
TFS, i tempi entro i quali l’ente previdenziale può procedere
alla rettifica dell’originario assegno di liquidazione, pur
differenziandosi da quella dettata per il TFR o per altre figure affini di
indennità, non è tale da intaccare la funzione fondamentale
dell’istituto, rinvia al legislatore la sua eventuale eliminazione nel
senso di favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle
regole attualmente dettate per il settore privato. |
2022/0256 |
Nella sent.
n. 256 del 2022, la Corte ricorda che, per sua costante giurisprudenza, la
tutela apprestata al diritto alla salute dall’art. 32 Cost. non
può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra
nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando
che da ciò non può derivare la compressione del nucleo
irriducibile del diritto alla salute, quale «ambito inviolabile della
dignità umana. Ricorda, inoltre, che le regioni possono prevedere
livelli ulteriori di tutela purché non assoggettate a piano di
rientro, e come, in tal caso, sia ipotizzabile, nel contesto di
un’ordinanza costituzionalmente orientata, far luogo ad un ampliamento
delle prestazioni sanitarie erogabili gratuitamente |
2022/0255 |
Nella sent.
n. 255 del 2022, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la
disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici
contrattualizzati – compresi anche i dipendenti delle regioni –
è attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, è confermato che, con
riguardo al lavoro pubblico e alla sua contrattualizzazione, i principi
fissati dalla legge statale costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati
sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di
garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole
fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali,
si impongono anche alle Regioni a statuto speciale, anche quando, come nel
caso di specie, lo statuto speciale (Sardegna) attribuisca alla Regione la
competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico
del proprio personale (limite delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica). |
2022/0254 |
Con la sent.
n. 254 del 2022, la Corte costituzionale censura la norma regionale
(Lombardia) che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani
attraversati dall’avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto
di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, laddove la legislazione
statale parametrica non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un
divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati
dalla fauna migratoria, integrando uno standard minimo di protezione
nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema). |
2022/0253 |
Secondo il costante orientamento
della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che
incidono sui rapporti lavorativi in essere sono
ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per
converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione
amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in
una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano
profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale
(secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent.
n. 267 del 2022) |
2022/0251 |
Facendo seguito ad una densa
giurisprudenza, la Corte, nella sent. n. 251 del
2022, considera come l'abbassamento di tutela paesaggistica derivante dalla
possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali prevista dalla legge
regionale senza considerare gli effetti sul paesaggio violi l'art. 9 Cost.;
non potendosi, d'altro canto, ritenere sufficiente la possibilità di
una sua interpretazione conforme ai vincoli paesaggistici, particolarmente,
quando ritardi regionali, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s),
Cost., in relazione ai principi di copianificazione
e leale collaborazione, nell'elaborazione, unitamente allo Stato, di un piano
paesaggistico, esigano di essere compensati con l’esplicitazione del
necessario rispetto della normativa posta a tutela
del paesaggio. |
2022/0249 |
Nella sent.
n. 249 del 2022, la Corte ricorda come costituiscano motivi
d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sia la carente descrizione della fattispecie (per difetto di motivazione
sulla rilevanza), sia l’irrisolta individuazione del parametro
costituzionale (per manifesta infondatezza della questione). |
La sent. n.
237 del 2022, nel ricordare che, nel sistema delle fonti delineato dalla
Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto
dall’art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza
riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, «nella
quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire»,
sottolinea tuttavia come siffatta riserva assuma carattere indefettibile
soltanto in materia di procedimento legislativo, Sicchè
un'eventuale opzione per la fonte legislativa – del resto espressamente
operata, con riguardo alla indennità, dall’art. 69 Cost. –
con riguardo anche alla disciplina degli emolumenti dovuti al termine
dell'incarico elettivo, garantirebbe in più la scrutinabilità
dell’atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe
un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status
di parlamentare. |
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La
Corte ribadisce la sua giurisprudenza in tema di intervento di terzi |