DANIELE CHINNI
(per gentile
concessione della Rivista “Giurisprudenza Italiana”)
1. È assai noto come la
ritrosia della Corte costituzionale a sindacare i presupposti del decreto-legge
derivi in buona parte dalla cautela con la quale il giudice delle leggi ha
sempre affrontato i «gangli nodali del rapporto Parlamento-Governo in tema di
fonti»[1].
Una ritrosia, peraltro, giustificata anche da ragioni
processual-costituzionali, anch’esse ben note: da un lato, se la struttura del
giudizio in via incidentale rende assai difficile che
È
altresì noto come, a fronte del persistere dell’abuso della decretazione
d’urgenza e dopo «un percorso giurisprudenziale assai ondivago e
complessivamente segnato da resistenze, timori, minacce mai portate a compimento»[6],
tale ritrosia sia stata (almeno parzialmente) vinta[7]
[8].
A tal fine
In tal modo
2.
Nella sentenza in commento,
tuttavia, a tale condizione di ammissibilità non viene fatto alcun cenno:
La difesa della Regione
Calabria si è mostrata ben consapevole di come intanto si può evocare la
violazione di parametri diversi da quelli attributivi di competenze in quanto
si riesca a dimostrare che tale violazione ridondi in una compressione delle
attribuzioni regionali: difatti, allorché ha censurato le disposizioni del decreto-legge
impugnato per violazione dei presupposti di necessità e urgenza ha precisato
come «il ricorso al decreto-legge lede direttamente le competenze regionali,
anche risolvendosi nell’omissione di qualunque procedura di confronto con la
regione, tale da impedire il rispetto del principio di leale collaborazione»[19];
quando ha prospettato la violazione degli artt. 23 e 97 Cost., ha adombrato, da
un lato, una lesione diretta di competenze della Regione «quale titolare di
autonomia finanziaria e di competenza legislativa concorrente in materia»[20]
e, dall’altro, un «frontale contrasto con l’esigenza del puntuale apprezzamento
delle esigenze dell'amministrazione regionale» e una «diretta invasione nel dominio dell’amministrazione
regionale, che l’art. 118 Cost. riserva alle regioni stesse»[21].
Come si è visto, però, la censura per mancanza dei presupposti è stata dalla
Corte ritenuta ammissibile, per quanto non fondata, mentre diversamente quelle
concernenti gli artt. 23 e 97 Cost. sono state dichiarate inammissibili. Al di
là delle poche parole spese dalla Corte sia nell’uno che nell’altro caso, deve
ritenersi che la motivazione circa la “triangolazione”[22]
- ovvero circa la lesione delle competenze regionali attraverso la violazione
di parametri costituzionali diversi da quelli attributivi di competenze - è stata ritenuta sufficiente nel primo caso,
carente nel secondo: solo così, difatti, può spiegarsi lo scrutinio nel merito
nell’un caso e la decisione processuale nell’altro.
Il punto, però, è che a
ben vedere la prospettata violazione di competenze regionali attraverso la
violazione dell’art. 77 Cost. più che argomentata è meramente addotta. Non
sembra, insomma, che l’argomentazione spesa dalla Regione Calabria per
giustificare l’evocazione dell’art. 77 (e dell’art. 70) Cost. a parametro sia
così diversa da quelle utilizzate al momento di censurare le norme impugnate
per violazione degli artt. 23 e 97 Cost. Peraltro, v’è da osservare che se le
argomentazioni proposte dalla regione sono quasi apodittiche ciò non si deve a
incuria della difesa regionale, quanto alla stessa regola posta dalla
giurisprudenza costituzionale: da tempo si osserva come sia poco chiaro «come
la violazione di un parametro costituzionale non riferito alla competenza (…)
possa “ridondare” in violazione delle competenze regionali, e quando invece
siffatta “ridondanza” non si produca»[23].
La ragione di una diversa decisione a fronte di censure simili sembrerebbe
dunque doversi ricercare nell’ambiguità dell’orientamento giurisprudenziale:
dinanzi a una regola incerta non sarebbe certo sorprendente un’applicazione
allo stesso modo incerta[24].
Sennonché, la sensazione
è che in certo qual modo a spingere
Tuttavia, v’è da
segnalare che, se si confermasse un siffatto atteggiamento, per
3. Della indubbia
complessità caratterizzante il controllo sui presupposti della decretazione d’urgenza
si coglie un’eco anche nella sentenza in esame. Nella sent. n. 171 del
2007 la declaratoria di incostituzionalità per evidente mancanza dei
presupposti è preceduta da un «vero e proprio test di scrutinio»[31]
facente leva sulla disomogeneità del decreto-legge impugnato[32],
di per sé insuscettibile d’assurgere a vizio di legittimità[33],
ma sintomo d’una violazione dell’art. 77 Cost.[34].
Nella sent. n.
128 del 2008 la disomogeneità del decreto-legge è un «elemento ad
adiuvandum»[35],
ruotando il percorso argomentativo della Corte sulla dimostrazione della
«carenza in sé di necessità ed urgenza»[36]
della disposizione censurata, pur fondata su una valutazione circa i «profili
della congruità e della pertinenza delle disposizioni rispetto al fine,
determinato dal Governo»[37].
Nella sentenza in commento
La motivazione è dunque
senz’altro più stringata che nelle sentt. nn. 171 del
2007 e 128
del 2008, limitandosi alla ricostruzione della ratio legis e alla successiva dichiarazione di sussistenza oggettiva dei casi straordinari di
necessità e urgenza che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge, senza
che venga fatto alcun riferimento esplicito a indici intrinseci o estrinseci al
decreto, come invece era accaduto allora. Che di vera valutazione oggettiva della sussistenza dei
presupposti si tratti sia però lecito dubitare[38]:
* I giudizi di
legittimità costituzionale
dell’art. 62, commi 01, 1, 2 e 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’art. 3
della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009), sono stati
promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Calabria con, nel complesso,
ricorsi rispettivamente notificati il 20 ottobre 2008 e il 27 febbraio 2009,
depositati in cancelleria il 22 e il 29 ottobre 2008 e il 6 marzo 2009,
iscritti ai nn. 70 e 86 del registro ricorsi 2008 e al n. 19 del registro
ricorsi 2009, e pubblicati nella Gazz.
Uff., n. 50, I Serie speciale, dell’anno 2008 e nn. 1 e 15, I Serie
speciale, dell’anno 2009. Il testo della sentenza in epigrafe è disponibile sul
sito www.giurcost.it.
[1] Celotto, La «storia
infinita»: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul controllo dei
presupposti del decreto-legge, in Giur. Cost., 2002, 137.
[2] V. sul punto Vizioli, I
decreti-legge, in L’accesso alla
giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, a
cura di Romboli, Napoli, 2006, 400 e segg.
[3] Così, e per molti anni, a partire da
Corte cost., 23
aprile 1986, n. 108, in Giur. It.,
1986, I, 961, nonché in Giur. Cost.,
1986, 582 e segg. con osservazione di Raveraira,
Necessità ed urgenza dei decreti-legge e
legge di conversione.
[4] Cfr. Corte cost., 10
marzo 1988, n. 302, in Giur. It.,
1988, I, 611, nonché in Giur. Cost.,
1988, 1222 e segg. con osservazione di Pace,
Sulla declaratoria d’incostituzionalità
di una disposizione ormai inefficace di un decreto-legge, già radicalmente
emendato; sulla competenza delegata «concorrente» in materia paesaggistica e
sul «messaggio» della Corte costituzionale contro la reiterazione dei
decreti-legge.
[5] Il principio è oramai assolutamente
pacifico nella giurisprudenza costituzionale. Sul punto v. Dal Canto-Rossi, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in Aggiornamenti in tema di processo
costituzionale (2005-2007), a cura di Romboli, Torino, 2008, 248; Padula, art. 127, in Comm. Cost.,
a cura di Bartole, Bin, 2008, 1134 e segg.
[6] Carnevale,
Considerazioni sulle più recenti decisioni
della Corte costituzionale in tema di sindacato sui presupposti del
decreto-legge (sentt. nn. 171 del 2007 e 128 del 2008). Per un tentativo di
lettura combinata, in www.forumcostituzionale.it.
Per una attenta ricostruzione e analisi della giurisprudenza costituzionale sul
decreto-legge a partire da metà anni Novanta v. Romboli,
Decreto-legge e giurisprudenza della
Corte costituzionale, in L’emergenza
infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, a cura di Simoncini,
Macerata, 2006, 107 e segg.; Id., Il controllo della decretazione d’urgenza da
parte della Corte costituzionale: dal biennio 1995-96 a quello 2007-08 e una
postilla sull’utilizzo del decreto legge nella vicenda Englaro, in Temi e questioni di attualità costituzionale,
a cura di Panizza, Romboli, Padova, 2009, 269 e segg.; Rauti, La
giurisprudenza costituzionale in tema di decreti-legge ed i suoi problematici
riflessi sulla forma di governo, in La
ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza
costituzionale, a cura di Ruggeri, Napoli, 2006, 35 e segg.
[7] Corte cost., 23
maggio 2007, n. 171, in Giur. It.,
2007, 2675, con nota di Carnevale,
Il vizio di “evidente mancanza” dei
presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un
decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007. V. anche Romboli, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un
decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza,
in Foro It., 2007, I, 1986 e segg.; Ruggeri, Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibili
di ulteriori, ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più largo raggio
(a margine di Corte cost. n. 171 del 2007), ibidem, 2664 e segg.; Celotto, C’è sempre una prima volta… (
[8] Corte cost., 30
aprile 2008, n. 128, in Giur. It.,
2008, 2670, con nota di Chinni, Un passo avanti (con salto dell’ostacolo)
nel sindacato della Corte costituzionale sui presupposti della decretazione
d’urgenza. Sulla stessa sentenza, però, v. anche Carnevale, Considerazioni,
cit.; Romboli, Ancora una dichiarazione di
incostituzionalità di un decreto legge (e della legge di conversione) per
evidente mancanza dei presupposti: qualche interrogativo sul significato e
sugli effetti di alcune affermazioni della Corte, in Foro It., 2008, I, 3044 e segg.; Celotto,
Carlo Esposito, le «condiscendenti
elaborazioni dei costituzionalisti» e il sindacato sui presupposti del
decreto-legge, in Giur. cost.,
2008, 1502 e segg.; Ruggeri, “Evidente mancanza” dei presupposti fattuali
e disomogeneità dei decreti legge (a margine di Corte cost., n. 128 del 2008),
in Foro It., 2008, 3048 e segg.; Baldazzi, Quando i casi di scuola diventano casi concreti, in www.forumcostituzionale.it; De
Palma, Nuovi sviluppi per il
sindacato ex art. 77 Cost. (cala, forse, il sipario sul “caso Petruzzelli”),
in www.giustamm.it.
[9] Corte Cost., 27
gennaio 1995, n. 29, in Giur. It.,
1995, 394, con nota di Celotto, Rilevanti aperture della Corte
costituzionale sulla sindacabilità dei decreti legge.
[10] Siclari,
La «evidente mancanza» dei presupposti di
necessità e urgenza dei decreti-legge, in Gazz. giur., 1996, n. 38, 2.
[12] Tale orientamento, ora decisamente
confermato con le recenti sentenze nn. 171
del 2007 e 128
del 2008, ha fatto fatica ad affermarsi.
[13] Che si tratti di un vero e proprio escamotage lo testimonia la circostanza
che «sul piano teorico, occorrerebbe spiegare perché, mentre per tutte le altre
disposizioni della Costituzione è sufficiente la violazione, per il solo art.
77 occorre questo requisito aggiuntivo della evidente violazione» (Simoncini, Tendenze recenti della decretazione d’urgenza in Italia e linee per una
nuova riflessione, in L’emergenza
infinita, cit., 40-41).
[14] Sul rapporto intercorrente tra
decreto-legge e forma di governo v. Pizzorusso,
I controlli sul decreto legge in
rapporto al problema della forma di governo, in Politica del Diritto, 1981, 301 e segg.; Silvestri, Alcuni
profili problematici dell’attuale dibattito sui decreti-legge, in Quad. cost., 1996, 421 e segg.; Celotto, L’«abuso» del decreto-legge. Profili teorici, evoluzione storica e
analisi morfologica, Padova, 1997, 316 e segg.; Colavitti, Decretazione
d’urgenza e forma di governo, in Dir.
e Società, 1999, spec. 334 e segg.; Pitruzzella,
Decreto-legge e forma di governo, in L’emergenza infinita, cit., 63 e segg.
Di «palesi ed imponenti» ricadute dell’abuso del decreto-legge sulla forma di
governo avvertiva Paladin, Atti legislativi del Governo e rapporti fra
i poteri, in Quad. cost., 1996,
12.
[15] Con specifico riguardo all’art. 77
(e all’art. 76) come parametro nel giudizio in via principale v. Lamarque, Gli artt. 76 e 77 Cost. come parametri nel giudizio in via principale.
Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale, in I rapporti tra Parlamento e Governo
attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza
costituzionale, a cura di Cocozza e Staiano, Torino, 2001, 513 e segg., la
quale peraltro ritiene che dovrebbe essere «radicalmente inammissibile ogni
censura regionale incentrata sull’art. 77 Cost.» dal momento che presiedendo i
presupposti di validità del decreto-legge esclusivamente ai rapporti fra
Parlamento e Governo, la loro mancanza «non è in grado di incidere,
indipendentemente dalle concrete statuizioni dell’atto, sulla suddivisione
costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni» (522-523).
[16] Considerato in diritto, § 4.1.
[17] Dal
Canto-Rossi, Il giudizio,
cit., 248 e seg.
[18] Considerato in diritto, § 6.
[19] Ricorso n. 86 del 2008, § 1.1.
[20] Ricorso n. 19 del 2009, § 1.3.
[21] Ricorso n. 86 del 2008, § 1.2.
[22] Questa la felice immagine geometrica
utilizzata da Rossi, Il giudizio di costituzionalità delle leggi
in via principale, in Aggiornamenti
in tema di processo costituzionale (1996-1998), a cura di Romboli, Torino,
1999, 244.
[23] Dal
Canto-Rossi, Il giudizio,
cit., 248.
[24] Lamarque,
Gli artt. 76 e 77 Cost., cit., 522.
[25] Sulle palesi contraddizioni
esistenti tra l’indubbio rafforzamento del Governo a seguito dell’avvento delle
logiche maggioritarie e il persistente abuso del decreto legge v. Pitruzzella, Decreto-legge, cit., 63 e segg.
[26] Modugno,
Analisi delle disposizioni della legge
400/88 relative alla potestà legislativa del Governo. Considerazioni critiche,
in Scritti in onore di Giuseppe Guarino,
Padova, 1998, 64.
[27] Cfr., per tutti, Concaro, Decreto-legge e nuovo Titolo V della Costituzione, in L’emergenza infinita, cit., 137 e segg.
[28] In verità, la doppia dimostrazione potrebbe essere necessaria per motivare anche una
pronunzia di rigetto. Potrebbe accadere, infatti, che
[29] Giurisprudenza talmente consolidata
da resistere anche alla riforma costituzionale del 2001: cfr. Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 274, in Giur. cost., 2003, 2238 e segg., con
osservazioni di Anzon, I limiti attuali della
potestà esclusiva delle Regioni (e Province) ad autonomia speciale e i vizi
denunziabili dallo Stato ex art. 127
Cost.: due importanti punti fermi nella giurisprudenza della Corte; Gemma, Vizi di leggi regionali ed impugnativa statale:
[30] Anzon,
Il giudizio in via di azione nel dialogo
tra
[31] Carnevale,
Il vizio di “evidente mancanza”,
cit., 2684.
[32] In tal senso Carnevale, Il vizio di
“evidente mancanza”, cit., 2683 e segg.; Celotto,
C’è sempre una prima volta…, cit.,
3603; Romboli, Una sentenza “storica”, cit., 1990.
Criticamente Ruggeri, Ancora una stretta, cit., 3048.
[33] Come pure invece potrebbe
sostenersi: cfr. Modugno, Le fonti del diritto, in Lineamenti di diritto pubblico, a cura
di Modugno, Torino, 2008, 133.
[34] Sul punto già Raveraira, Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della
«necessità ed urgenza» dei decreti-legge, in Giur. Cost., 1982, 1462; Angiolini, Attività
legislativa del Governo e giustizia costituzionale, in Rivista di Diritto Costituzionale, 1996, 231; Celotto, L’«abuso», cit., 450 e
segg.
[35] Carnevale,
Considerazioni sulle più recenti
decisioni, cit., 11.
[36] Celotto,
Carlo Esposito, cit., 1503. Nello
stesso senso Carnevale, Considerazioni sulle più recenti decisioni,
cit., 11 e segg.; Chinni, Un passo avanti, cit., 2674 e segg.; Baldazzi, Quando i casi di scuola, cit., 4 e segg.; Contra però Ruggeri, “Evidente mancanza”, cit., 3048 e segg.; Romboli,
Ancora una dichiarazione, cit., 3044.
[37] Raveraira,
Il problema del sindacato, cit.,
1462. Analogamente Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale, I, Il
sistema delle fonti del diritto, Torino, 1990, 178.
[38] Può solo salutarsi con favore
l’utilizzo dell’avverbio oggettivamente a
fronte del riferimento a una urgenza sia
pure relativa ch’era stato invece compiuto nella sent. n. 128 del
2008 e che immediatamente aveva fatto pensare alla nota distinzione tra
necessità relativa e necessità assoluta teorizzata da Esposito, Decreto-legge,
in Enc. Dir., 1962, 834 e seg.: cfr.
al riguardo Carnevale, Considerazioni sulle più recenti decisioni,
cit., 14; Celotto, Carlo Esposito, cit., 1503 e segg.
[39] Carnevale,
Considerazioni sulle più recenti
decisioni, cit., 11.
[40] Ruggeri,
[41] Tant’è che anni addietro, pur
ritenendo possibile il controllo sui presupposti da parte della Corte, si è
visto nella revisione dell’intero sistema delle fonti o dell’art. 77 Cost.
l’unico rimedio realmente efficace all’abuso della decretazione d’urgenza: cfr.
rispettivamente Tarchi, Incompetenza legislativa del Governo,
interposizione del Parlamento e sindacato della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1988, 977; Modugno-Celotto, Rimedi all’abuso del decreto-legge, ivi, 1994, 3245.
[42] Rauti,
La giurisprudenza costituzionale,
cit., 61 e seg.
[43] Cfr. Corte cost., 18
luglio 2008, n. 294, in Giur. cost.,
2008, 3247, ove in un passo del Considerato in diritto